§ 1.6.N45 – Regolamento 17 dicembre 2003, n. 2319.
Regolamento (CE) n. 2319/2003 del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:17/12/2003
Numero:2319


Sommario
Art. 1.      All'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2075/92, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
Art. 2.     


§ 1.6.N45 – Regolamento 17 dicembre 2003, n. 2319.

Regolamento (CE) n. 2319/2003 del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio.

(G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. L 345).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     visto il parere del Comitato delle regioni,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2075/92, il fondo comunitario del tabacco è finanziato mediante una ritenuta pari rispettivamente al 2 % e al 3 % del premio per i raccolti 2002 e 2003.

     (2) La riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio, che riguarda anche il fondo comunitario del tabacco, è in via di elaborazione. La nuova normativa non dovrebbe entrare in applicazione prima del 2005. Di conseguenza, risulta indispensabile fissare la percentuale della ritenuta per il 2004 e, data la situazione di transizione, mantenerla allo stesso livello del 2003.

     (3) Conformemente alle conclusioni della relazione sull'utilizzazione del fondo comunitario del tabacco presentata dalla Commissione al Consiglio in virtù dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2075/92, la ritenuta del 3 % potrà coprire adeguatamente le prospettive di utilizzo del fondo.

     (4) È pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 2075/92,

 

      HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2075/92, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. È istituito un fondo comunitario del tabacco (in seguito denominato “fondo”) finanziato mediante una ritenuta pari a:

     — 2 % del premio per il raccolto 2002,

     — 3 % del premio per i raccolti 2003 e 2004.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.