Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 19/03/2001 |
Numero: | 558 |
Sommario |
Art. 1. Le organizzazioni di produttori riconosciute impegnate nella produzione e nella commercializzazione della frutta a guscio e/o delle carrube di cui all'articolo 14 bis del regolamento (CEE) n. [...] |
Art. 2. L'aiuto è corrisposto unicamente per le superfici per le quali è stata presentata una domanda di aiuto in relazione al decimo anno del piano ed è limitato ad un massimo di 241,50 EUR/ha come [...] |
Art. 3. Le modalità d'applicazione per il decimo anno si applicano, mutatis mutandis, al periodo supplementare di cui all'articolo 1. |
Art. 4. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.6.M44 - Regolamento 19 marzo 2001, n. 558.
Regolamento (CE) n. 558/2001 del Consiglio che proroga per un periodo massimo di un anno il finanziamento di taluni piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione approvati a norma deltitolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72
(G.U.C.E. 23 marzo 2001, n. L 84)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando quanto segue:
(1) Il titolo II bis del
(2) Il regolamento (CEE) n. 1035/72 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 2200/96. Tuttavia, come specificato all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 2200/96, i diritti acquisiti dalle organizzazioni di produttori in applicazione del titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 devono essere mantenuti fino al loro esaurimento.
(3) Il finanziamento specifico concesso per l'elaborazione e l'attuazione dei piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1035/72 è limitato ad un periodo di dieci anni.
(4) Alcuni piani sono scaduti nel 2000, dopo un periodo di dieci anni.
(5) Il regolamento (CE) n. 2200/96 stabilisce che la Commissione trasmetta al Consiglio una relazione sull'applicazione di detto regolamento. Essa comprende una valutazione dei risultati delle misure specifiche a favore della frutta a guscio e delle carrube attuate nell'ambito del titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 e può prevedere ulteriori misure di sostegno. Nel frattempo, le organizzazioni di produttori i cui piani di miglioramento sono scaduti nel 2000 e che continuano a soddisfare i criteri di riconoscimento possono chiedere la prosecuzione del finanziamento dei loro piani nell'ambito del bilancio 2001.
(6) Sono ammesse al finanziamento nell'ambito del bilancio 2001 unicamente le domande di aiuto relative ai lavori effettuati fino al 15 giugno 2001.
(7) Per semplificare le procedure amministrative, l'aiuto è limitato alle superfici per le quali è stata presentata una domanda di aiuto nel decimo anno di svolgimento del piano.
(8) Il periodo summenzionato di un anno non è sufficiente per completare le azioni di estirpazione seguita da reimpianto e/o riconversione varietale. L'aiuto massimo per ettaro va quindi pagato in relazione ad altre operazioni, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, e paragrafo 2 del
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Le organizzazioni di produttori riconosciute impegnate nella produzione e nella commercializzazione della frutta a guscio e/o delle carrube di cui all'articolo 14 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72, i cui piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione sono stati approvati nel 1990, possono chiedere la prosecuzione del finanziamento dei loro piani per un ulteriore periodo massimo di un anno, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
L'aiuto è corrisposto unicamente per le superfici per le quali è stata presentata una domanda di aiuto in relazione al decimo anno del piano ed è limitato ad un massimo di 241,50 EUR/ha come stabilito all'articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, e paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 790/89. Esso si applica per un periodo massimo di un anno a decorrere immediatamente dalla scadenza del piano e al più tardi fino al 15 giugno 2001.
Le domande di proroga del finanziamento di un piano a norma dell'articolo 1 implicano che l'organizzazione di produttori accetta di applicare il suo piano approvato per il decimo anno per un ulteriore periodo massimo di un anno.
Le modalità d'applicazione per il decimo anno si applicano, mutatis mutandis, al periodo supplementare di cui all'articolo 1.
Se del caso, sono adottate misure secondo la procedura di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 2200/96.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.