§ 1.6.G78 - Decisione 6 novembre 2001, n. 778.
Decisione n. 2001/778/CE del Consiglio che modifica la decisione 2000/24/CE allo scopo di estendere la garanzia concessa dalla Comunità alla [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:06/11/2001
Numero:778


Sommario
Art. 1.      L'articolo 1 della decisione 2000/24/CE viene modificato come segue
Art. 2.      La presente decisione ha efficacia dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 1.6.G78 - Decisione 6 novembre 2001, n. 778.

Decisione n. 2001/778/CE del Consiglio che modifica la decisione 2000/24/CE allo scopo di estendere la garanzia concessa dalla Comunità alla Banca europea per gli investimenti, includendovi i prestiti per progetti da realizzare nella Repubblica federale di Iugoslavia.

(G.U.C.E. 9 novembre 2001, n. L 292).

 

     Il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) I recenti sviluppi politici verificatisi nella Repubblica federale di Iugoslavia (RFI) hanno portato al costituirsi di governi democratici. La RFI si è impegnata ad attuare un piano di riforme politiche ed economiche in ottemperanza alle condizioni previste nel processo di stabilizzazione e di associazione definito dall'Unione europea per i paesi del sud-est europeo.

     (2) Il 9 ottobre 2000 il Consiglio affari generali ha acconsentito ad abrogare le sanzioni applicate contro la Serbia e ad integrare totalmente la RFI nel processo di stabilizzazione e di associazione.

     (3) La RFI si trova attualmente di fronte a gravi sfide economiche e finanziarie: alle difficoltà comuni alle economie in transizione si aggiungono in questo paese le conseguenze dei conflitti armati e delle sanzioni.

     (4) E’ importante che l'Unione europea manifesti il suo appoggio alla RFI nel momento in cui questa sta attuando il suo piano di riforme politiche ed economiche, sostenendo gli investimenti della RFI per lo sviluppo delle infrastrutture e del settore privato.

     (5) E’ quindi opportuno accordare alla Banca europea per gli investimenti (BEI) una garanzia per consentirle di sottoscrivere operazioni di prestito nella RFI.

     (6) La BEI ha dichiarato la sua capacità e disponibilità di concedere prestiti alla RFI attingendo dalle proprie risorse, a norma del suo statuto.

     (7) I prestiti della BEI, garantiti dalla Comunità, andrebbero subordinati alla condizione che la RFI provveda al saldo integrale di tutte le obbligazioni finanziarie in arretrato delle proprie pubbliche amministrazioni nei confronti delle Comunità europee e della BEI e si assuma la responsabilità, mediante garanzia, delle obbligazioni ancora non giunte a scadenza. In questo caso, come sempre, la BEI applica le migliori prassi bancarie ai propri prestiti garantiti dalla Comunità, compresa la non assunzione di nuovi impegni nei confronti di mutuatari o garanti che sono in ritardo con i loro obblighi di rimborso verso la BEI.

     (8) In ottobre 2001 la RFI ha provveduto al saldo di tutti i suoi arretrati dovuti a tale data alle Comunità europee e alla BEI.

     Inoltre, in settembre 2001 il Parlamento della RFI ha ratificato un accordo con la BEI ai sensi del quale la RFI assume la responsabilità per tutte le obbligazioni finanziarie non ancora giunte a scadenza di tutte le pubbliche amministrazioni della RFI nei confronti della BEI.

     (9) Il 31 ottobre 1994 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE/Euratom) n. 2728/94 che istituisce un Fondo di garanzia per le azioni esterne.

     (10) La garanzia globale riguardante il mandato generale della BEI di concedere prestiti al di fuori della Comunità, prevista nella decisione 2000/24/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Sudafrica), andrebbe estesa alla RFI, aumentando i massimali dei prestiti. E’ opportuno modificare di conseguenza la decisione 2000/24/CE del Consiglio.

     (11) Per l'adozione della presente decisione il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 308,

     decide:

 

Art. 1.

     L'articolo 1 della decisione 2000/24/CE viene modificato come segue:

     1) al paragrafo 1, secondo comma, la seconda frase viene così modificata:

     a) nella frase introduttiva, l'importo di "19.110 milioni di EUR" viene sostituito con

     (Omissis);

     b) nel primo trattino, l'importo di "8.930 milioni di EUR" viene sostituito con

     (Omissis);

     2) al paragrafo 2, primo trattino, dopo "Estonia" viene inserita

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     La presente decisione ha efficacia dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.