§ 1.6.F95 - Regolamento 25 marzo 2002, n. 546.
Regolamento (CE) n. 546/2002 del Consiglio che fissa i premi e i limiti di garanzia per il tabacco in foglia per gruppo di varietà, per Stato [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:25/03/2002
Numero:546


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      Il regolamento (CEE) n. 2075/92 è modificato come segue:
Art. 4.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.F95 - Regolamento 25 marzo 2002, n. 546.

Regolamento (CE) n. 546/2002 del Consiglio che fissa i premi e i limiti di garanzia per il tabacco in foglia per gruppo di varietà, per Stato membro e per i raccolti 2002, 2003 e 2004 e che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92.

(G.U.C.E. 28 marzo 2002, n. L 84).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio, prevede la fissazione dell'importo dei premi e degli importi supplementari tenendo conto delle possibilità di smaltimento passate e di quelle prevedibili delle diverse varietà di tabacco in condizioni di concorrenza normali. È opportuno fissare il livello dei premi e legarli ai limiti di garanzia fissati per gli anni 2002, 2003 e 2004.

     (2) In base all'articolo 8, secondo comma e all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2075/92, occorre fissare il livello dei limiti di garanzia, per gruppo di varietà e per Stato membro, per i raccolti 2002, 2003 e 2004 tenendo conto, in particolare, delle condizioni di mercato e delle condizioni socioeconomiche e agronomiche delle zone di produzione interessate. Occorre realizzare tale fissazione in tempo utile per consentire ai produttori di programmare la loro produzione per i raccolti in parola.

     (3) L'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2075/92 dispone che gli Stati membri possono applicare un sistema di vendite all'asta ai contratti di coltivazione. Ai sensi delle disposizioni attualmente in vigore, tale sistema, se applicato, deve riguardare tutti i gruppi di varietà di tabacco prodotti in uno Stato membro. Il sistema non è stato finora applicato in quanto gli Stati membri ritengono che il ricorso alle vendite all'asta sarebbe giustificato soltanto per taluni gruppi di varietà e soltanto per i contratti delle associazioni dei produttori che manifestano un interesse. Onde incoraggiare il ricorso alle vendite all'asta come mezzo per far aumentare il prezzo commerciale del tabacco greggio, è opportuno adattare le disposizioni regolamentari e garantire al tempo stesso una maggiore flessibilità per consentire agli Stati membri di limitare l'applicazione di siffatto meccanismo a taluni gruppi di varietà e alle associazioni dei produttori che desiderano parteciparvi.

     (4) La riserva nazionale di quote istituita a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2075/92, non ha consentito di conseguire gli obiettivi di riconversione dei produttori e di ristrutturazione delle aziende per i quali era stata istituita. L'applicazione a livello nazionale, in particolare i criteri di ridistribuzione della riserva in parola fissati dagli Stati membri, e la modesta percentuale dei quantitativi interessati dalla costituzione della riserva, si è rivelata inadeguata a produrre gli effetti voluti. Inoltre, occorre rilevare che il dispositivo amministrativo di gestione della riserva nazionale ha creato una mole di lavoro amministrativo ed ha complicato eccessivamente la gestione delle quote che è all'origine di ritardi considerevoli nella distribuzione delle medesime. È tuttavia opportuno lasciare aperta la possibilità di far ricorso a tale sistema per gli Stati membri che lo reputino utile.

     (5) Il trattato stabilisce che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e le attività della Comunità sia garantito un livello elevato di protezione della salute umana. Nell'ambito della strategia per lo sviluppo sostenibile dell'Unione europea occorre tener conto delle conseguenze economiche, sociali e ambientali di tutte le politiche. Nelle regioni di produzione del tabacco greggio è opportuno porre in essere attività per creare nuove fonti di reddito e attività economiche per i produttori. Allo scopo di conseguire questo obiettivo, si propone di modificare l'ambito d'attività del fondo comunitario del tabacco e di sostituire il settore della ricerca agronomica con un'azione di sostegno allo sviluppo di iniziative specifiche di riconversione dei produttori di tabacco verso altre colture e attività economiche creatrici di posti di lavoro.

     (6) È inoltre opportuno aumentare la ritenuta prevista per il fondo e portarla al 3% nel 2003 onde rafforzare le disponibilità di bilancio destinate a finanziare azioni d'informazione sugli effetti nocivi del consumo di tabacco e iniziative di riconversione della produzione. Quest'ultima azione, che rappresenta una nuova priorità, potrebbe essere attuata a livello nazionale nell'ambito di azioni specifiche di riconversione e sarebbe destinata ad accompagnare e a favorire sinergie con il programma di riscatto delle quote. Per il raccolto del 2004 la ritenuta potrebbe, se del caso, essere aumentata sino al 5% in funzione dell'utilizzazione degli stanziamenti del fondo, in base a una relazione della Commissione.

     (7) È pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 2075/92,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. [1]

     Per i raccolti 2002, 2003, 2004 e 2005, gli importi dei premi per ciascuno dei gruppi di tabacco greggio e gli importi supplementari di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2075/92 sono fissati nell'allegato I del presente regolamento.

 

     Art. 2. [2]

     Per i raccolti 2002, 2003, 2004 e 2005, i limiti di garanzia di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2075/92, per gruppo di varietà e per Stato membro, sono fissati nell'allegato II del presente regolamento.

 

     Art. 3.

     Il regolamento (CEE) n. 2075/92 è modificato come segue:

     1) all'articolo 6, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2) all'articolo 9, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal raccolto 2002.

 

 

Allegato I [3]

Premi per i tabacchi in foglia dei raccolti 2002, 2003, 2004 e 2005

 

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

 

Flue cured

Light air- cured

Dark air- cured

Fire-cured

Sun-cured

Basmas

Katerini

Kaba-Koulak

EUR/kg

2,98062

2,38423

2,38423

2,62199

2,14581

4,12957

3,50395

2,50377

 

Importi supplementari

 

Varietà

EUR/kg

Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso

0,5509

Badischer Burley E e suoi ibridi

0,8822

Virgin D e suoi ibridi, Virginia e suoi ibridi

0,5039

Paraguay e suoi ibridi, Dragon vert e suoi ibridi, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre

0,4112

 

 

Allegato II [4]

 

Limiti di garanzia per il raccolto 2002

(tonnellate)

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

 

 

Stato membro

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

 

 

Flue-cured

Light air-cured

Dark air-cured

Fire-cured

Sun-cured

Basmas

Katerini

K. Koulak

Totale

Italia

49.002

49.436

16.256

6.255

9.157

 

498

 

130.604

Grecia

35.781

12.276

 

 

7.192

27.114

24.014

16.696

123.073

Spagna

29.472

5.748

6.622

30

 

 

 

 

41.872

Portogallo

4.981

1.066

 

 

 

 

 

 

6.047

Francia

10.650

9.602

5.359

 

 

 

 

 

25.611

Germania

4.800

2.683

3.868

 

 

 

 

 

11.351

Belgio

 

154

1.455

 

 

 

 

 

1.609

Austria

30

442

99

 

 

 

 

 

571

 

134.716

81.407

33.659

6.285

16.349

27.114

24.512

16.696

340.738

 

Limiti di garanzia per i raccolti 2003, 2004 e 2005

(tonnellate)

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

 

 

Stato membro

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

 

 

Flue-cured

Light air-cured

Dark air-cured

Fire-cured

Sun-cured

Basmas

Katerini

K. Koulak

Totale

Italia

48.263

47.689

15.682

6.255

8.833

 

498

 

127.220

Grecia

35.242

11.842

 

 

6.938

27.114

24.014

16.696

121.846

Spagna

29.028

5.545

6.388

30

 

 

 

 

40.991

Portogallo

4.906

1.028

 

 

 

 

 

 

5.934

Francia

10.490

9.262

5.170

 

 

 

 

 

24.922

Germania

4.728

2.588

3.731

 

 

 

 

 

11.047

Belgio

 

149

1.404

 

 

 

 

 

1.553

Austria

29

426

96

 

 

 

 

 

551

Cipro

350

 

 

 

 

 

 

 

350

Ungheria

5 768

6 587

 

 

 

 

 

 

12 355

Polonia

22 200

12 633

1 867

1 233

 

 

 

 

37 933

Slovacchia

1 598

117

 

 

 

 

 

 

1 715

 

162 602

97 866

34 338

7 518

15 771

27 114

24 512

16 696

386 417

 


[1] Articolo così modificato dall’art. 151 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003.

[2] Articolo così modificato dall’art. 151 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003.

[3] Allegato così modificato dall’art. 151 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003.

[4] Allegato modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e dall’art. 151 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003.