Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 29/09/1995 |
Numero: | 2315 |
Sommario |
Art. 1. Può essere concessa una restituzione all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio del codice NC 1701, per l'isoglucosio dei codici NC 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30 e per [...] |
Art. 2. 1. Ai prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 2135/95. |
Art. 3. Le autorità competenti degli Stati membri verificano, su un campione pari almeno al 5%, determinato sulla base di un analisi dei rischi, la veridicità delle dichiarazioni di cui all'articolo 14 [...] |
Art. 4. Il presente regolamento entra in vigore il 1 ottobre 1995. |
§ 1.6.D11 - Regolamento 29 settembre 1995, n. 2315.
Regolamento (CE) n. 2315/95 della Commissione recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione per taluni zuccheri di pertinenza dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, incorporati in alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.
(G.U.C.E. 30 settembre 1995, n. L 233).
Può essere concessa una restituzione all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio del codice NC 1701, per l'isoglucosio dei codici NC 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30 e per gli sciroppi di barbabietola e di canna da zucchero del codice NC 1702 90 99 incorporati nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 426/86.
1. Ai prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 2135/95.
a) Tuttavia, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i termini «terzo mese» figuranti all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1464/95, sono sostituiti dai termini «quarto mese».
b) Le domande di titoli e i titoli stessi recano nella casella 20 una delle diciture seguenti:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
— Zucchero incorporato in uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 426/86. [1]
2. La concessione di una restituzione a norma del succitato regolamento esclude la concessione di una restituzione a norma del regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati.
Le autorità competenti degli Stati membri verificano, su un campione pari almeno al 5%, determinato sulla base di un analisi dei rischi, la veridicità delle dichiarazioni di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 426/86. Tale verifica è eseguita sulla contabilità di magazzino tenuta dal fabbricante.
Il presente regolamento entra in vigore il 1 ottobre 1995.
[1] Lettera così sostituita dall’art. 4 del