§ 1.6.D11 - Regolamento 29 settembre 1995, n. 2315.
Regolamento (CE) n. 2315/95 della Commissione recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione per taluni zuccheri di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:29/09/1995
Numero:2315


Sommario
Art. 1.      Può essere concessa una restituzione all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio del codice NC 1701, per l'isoglucosio dei codici NC 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30 e per [...]
Art. 2.      1. Ai prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 2135/95.
Art. 3.      Le autorità competenti degli Stati membri verificano, su un campione pari almeno al 5%, determinato sulla base di un analisi dei rischi, la veridicità delle dichiarazioni di cui all'articolo 14 [...]
Art. 4.      Il presente regolamento entra in vigore il 1 ottobre 1995.


§ 1.6.D11 - Regolamento 29 settembre 1995, n. 2315.

Regolamento (CE) n. 2315/95 della Commissione recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione per taluni zuccheri di pertinenza dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, incorporati in alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

(G.U.C.E. 30 settembre 1995, n. L 233).

 

Art. 1.

     Può essere concessa una restituzione all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio del codice NC 1701, per l'isoglucosio dei codici NC 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30 e per gli sciroppi di barbabietola e di canna da zucchero del codice NC 1702 90 99 incorporati nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 426/86.

 

     Art. 2.

     1. Ai prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 2135/95.

     a) Tuttavia, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i termini «terzo mese» figuranti all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1464/95, sono sostituiti dai termini «quarto mese».

     b) Le domande di titoli e i titoli stessi recano nella casella 20 una delle diciture seguenti:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Zucchero incorporato in uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 426/86. [1]

     2. La concessione di una restituzione a norma del succitato regolamento esclude la concessione di una restituzione a norma del regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati.

 

     Art. 3.

     Le autorità competenti degli Stati membri verificano, su un campione pari almeno al 5%, determinato sulla base di un analisi dei rischi, la veridicità delle dichiarazioni di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 426/86. Tale verifica è eseguita sulla contabilità di magazzino tenuta dal fabbricante.

 

     Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1 ottobre 1995.


[1] Lettera così sostituita dall’art. 4 del regolamento (CE) n. 498/2004, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 6 dello stesso regolamento (CE) n. 498/2004.