Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 30/06/1995 |
Numero: | 1591 |
Sommario |
Art. 1. Può essere concessa una restituzione all'esportazione per il glucosio e lo sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90, incorporati nei [...] |
Art. 2. |
Art. 2 bis. |
Art. 3. Il presente regolamento entra in vigore il 1 luglio 1995 |
§ 1.6.979 - Regolamento 30 giugno 1995, n. 1591.
Regolamento (CE) n. 1591/95 della Commissione recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione per il glucosio e lo sciroppo di glucosio incorporati in alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.
(G.U.C.E. 1 luglio 1995, n. L 150).
Può essere concessa una restituzione all'esportazione per il glucosio e lo sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90, incorporati nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 426/86.
Ai prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1518/95. La concessione di una restituzione a norma del regolamento in parola esclude la concessione di una restituzione a norma del regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione, recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati.
Tuttavia, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le domande di titoli e i titoli stessi recano nella casella 20 una delle diciture seguenti:
[si omettono le diciture in lingua straniera]
— Glucosio incorporato in uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 426/86. [2]
Le autorità competenti degli Stati membri verificano, su un campione pari almeno al 5 %, determinato sulla base di un'analisi dei rischi, la veridicità delle dichiarazioni di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 426/86. Tale verifica è eseguita sulla contabilità di magazzino tenuta dal fabbricante.
Il presente regolamento entra in vigore il 1 luglio 1995.
[1] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) 1591/95.
[2] Comma così sostituito dall’art. 2 del
[3] Articolo così inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) 1591/95.