§ 1.6.441 - Regolamento 24 luglio 1989, n. 2391.
Regolamento (CEE) n. 2391/89 del Consiglio che stabilisce le definizioni di taluni prodotti del settore vitivinicolo dei codici NC 2009 e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:24/07/1989
Numero:2391


Sommario
Art. 1.      Il presente regolamento concerne taluni prodotti del settore vitivinicolo dei codici NC 2009 e 2204, originari dei paesi terzi.
Art. 2.      Ai fini del presente regolamento si intende per:
Art. 3.      Le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.
Art. 4.      1. Il regolamento (CEE) n. 339/79 è abrogato.
Art. 5.      Il presente regolamento entra in vigore il 4 settembre 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


§ 1.6.441 - Regolamento 24 luglio 1989, n. 2391.

Regolamento (CEE) n. 2391/89 del Consiglio che stabilisce le definizioni di taluni prodotti del settore vitivinicolo dei codici NC 2009 e 2204, originari dei paesi terzi.

(G.U.C.E. 9 agosto 1989, n. L 232).

 

Art. 1.

     Il presente regolamento concerne taluni prodotti del settore vitivinicolo dei codici NC 2009 e 2204, originari dei paesi terzi.

 

     Art. 2.

     Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) mosto di uve fresche mutizzato con alcole: il prodotto

     - avente un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o superiore a 12% vol e inferiore a 15% vol, e

     - ottenuto mediante aggiunta di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino al mosto di uve non fermentato avente un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 8,5% vol proveniente esclusivamente dalle varietà di uve da vino ammesse nel paese terzo d'origine;

     b) mosto di uve concentrato: il mosto di uve non caramellizzato:

     - ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve, effettuata con qualsiasi metodo autorizzato dalle disposizioni del paese terzo d'origine e non vietato dalla regolamentazione comunitaria escluso il fuoco diretto, in modo che il valore indicato alla temperatura di 20 °C dal refrattometro, utilizzato secondo il metodo previsto all'allegato del regolamento (CEE) n. 543/86, non sia inferiore a 50,9% vol.

     - proveniente esclusivamente dalle varietà di uva da vino ammesse nel paese terzo d'origine, e

     - ottenuto da mosto di uve avente almeno il titolo alcolometrico volumico naturale minimo stabilito dal paese terzo d'origine per l'elaborazione di vini i destinati al consumo umano diretto; tale titolo non può essere inferiore a 8,5% vol.

Per il mosto di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 1% vol;

     c) mosto di uve concentrato rettificato: il prodotto liquido non caramellizzato:

     - ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve, effettuata con qualsiasi metodo autorizzato dalle disposizioni del paese terzo d'origine e non

vietato dalla regolamentazione comunitaria, escluso il fuoco diretto, in modo che il valore indicato alla temperatura di 20 °C dal refrattometro, utilizzato secondo il metodo previsto all'allegato del regolamento (CEE) n. 543/86, non sia inferiore a 61,7%;

     - che ha subito trattamenti autorizzati dalle disposizioni del paese terzo d'origine e non vietati dalla regolamentazione comunitaria, di disacidificazione e di eliminazione dei componenti diversi dallo zucchero;

     - che presenta le seguenti caratteristiche:

     - pH non superiore a 5 a 25 Brix,

     - densità ottica a 425 nm allo spessore di 1 cm non superiore a 0,100 su mosto di uve concentrato a 25 Brix,

     - tenore di saccarosio non rivelabile con metodo analitico da stabilirsi,

     - un indice Folin-Ciocalteau non superiore a 6 a 25 Brix,

     - acidità totale non superiore a 15 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,

     - tenore di anidride solforosa non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali,

     - tenore di cationi totali non superiore a 8 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,

     - conduttività non superiore a 120 micro-Siemens per cm a 20 °C e a 25 Brix,

     - tenore di idrossimetilfurfurolo non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali,

     - presenza di mesoinositolo,

     - proveniente esclusivamente dalle varietà di uve da vino ammesse nel paese terzo di origine, e

     - ottenuto da mosto di uve avente almeno il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato dal paese terzo di origine per l'elaborazione dei vini destinati al consumo umano diretto; tale titolo non può essere inferiore a 8,5% vol,

per il mosto di uve concentrato rettificato è ammesso un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 1%

vol;

     d) vino liquoroso: il prodotto

     - avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 15% e non superiore a 22% vol nonché un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5% vol, e

     - ottenuto da mosto di uve in corso di fermentazione, da vino o dalla loro miscela, purché tali prodotti provengano da varietà di viti, ammesse nel paese terzo d'origine per la produzione di vino liquoroso e abbiano un titolo alcolometrico

volumico naturale iniziale non inferiore a 12% vol e mediante aggiunta:

     i) da soli o miscelati, di alcole neutro di origine viticola, compreso l'alcole ricavato dalla distillazione di uve secche, con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 96% vol, e di distillato di vino o di uve secche con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 52% vol e non superiore a 86% vol,

     ii) nonché, eventualmente, di uno o più d'uno dei prodotti seguenti:

     - mosto di uve concentrato,

     - miscela di uno dei prodotti di cui al punto i) con un mosto di uve o un mosto di uve in corso di fermentazione.

Tuttavia, taluni vini liquorosi di qualità aventi un'equivalenza riconosciuta delle condizioni di produzione con quelle di un v.l.q.p.r.d. compresi in un elenco da stabilire possono:

     - avere un titolo alcolometrico volumico totale inferiore a 17,5% vol e non inferiore a 15% vol, se espressamente previsto dalla legislazione del paese terzo d'origine ad essi applicabile anteriormente al 1 gennaio 1985, o

     - essere ottenuti da mosto di uve con un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore al 12% vol e non inferiore a 10,5% vol;

     e) vino spumante: il prodotto

     - avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 8,5% vol,

     - ottenuto mediante prima e seconda fermentazione alcolica di uve fresche, di mosto di uve o di vino, e

     - caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione e che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta

all'anidride carbonica in soluzione e non inferiore a 3 bar;

     f) vino spumante gassificato: il prodotto

     - avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 8,5% vol,

     - ottenuto da vino,

     - caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente in tutto o in parte dall'aggiunta di tale gas, e

     - che, conservato a 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione e non inferiore a 3 bar;

     g) vino frizzante: il prodotto

     - avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 8,5% vol, e

     - che, conservato a 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione, dovuta all'anidride carbonica endogena in soluzione non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar;

     h) vino frizzante gassificato: il prodotto

     - avente titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 8,5% vol, e

     - che conservato a 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, aggiunta totalmente o parzialmente, non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar.

 

     Art. 3.

     Le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.

 

     Art. 4.

     1. Il regolamento (CEE) n. 339/79 è abrogato.

     2. I richiami al regolamento abrogato sono da intendersi riferiti al presente regolamento e per essi vale la tabella di corrispondenza che figura in allegato.

 

     Art. 5.

     Il presente regolamento entra in vigore il 4 settembre 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO

TABELLA DI CORRISPONDENZA

 

 

Regolamento (CEE) n. 339/79      Presente regolamento

Articolo 1                       Articolo 1

Articolo 2                       Articolo 2

Articolo 3                       -

Articolo 4                       Articolo 3

Articolo 5                       Articolo 4

Articolo 6                       Articolo 5