§ 1.6.258 - Regolamento 16 giugno 1997, n. 1093.
Regolamento (CE) n. 1093/97 della Commissione recante norme di commercializzazione per i cocomeri [2].


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:16/06/1997
Numero:1093


Sommario
Art. 1.      1. La norma di commercializzazione applicabile ai cocomeri di cui al codice NC 0807 11 00 figura nell'allegato
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il 1 luglio 1997. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri


§ 1.6.258 - Regolamento 16 giugno 1997, n. 1093. [1]

Regolamento (CE) n. 1093/97 della Commissione recante norme di commercializzazione per i cocomeri [2].

(G.U.C.E. 17 giugno 1997, n. L 158).

 

Art. 1.

     1. La norma di commercializzazione applicabile ai cocomeri di cui al codice NC 0807 11 00 figura nell'allegato [3].

     2. Le norme si applicano in tutte le fasi della commercializzazione, nei modi stabiliti dal regolamento (CE) n. 2200/96.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione, i prodotti possono presentare:

     a) una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore,

     b) per i prodotti classificati in categorie diverse dalla categoria «Extra», lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione biologica e alla loro deperibilità.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1 luglio 1997. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO I [4]

NORMA PER I MELONI

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO [5]

NORMA PER I COCOMERI

 

     I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

     La presente norma si applica ai cocomeri delle varietà (cultivar) derivate dal Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai, destinati ad essere forniti allo stato fresco al consumatore, esclusi i cocomeri destinati alla trasformazione industriale.

 

     II. DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA QUALITA'

     La norma è intesa a definire le caratteristiche qualitative che i cocomeri devono presentare dopo condizionamento e imballaggio.

 

     A. Caratteristiche minime

     In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ciascuna categoria e delle tolleranze ammesse, i cocomeri devono essere:

     - interi;

     - sani: sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;

     - puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili;

     - praticamente esenti da parassiti;

     - praticamente esenti da danni provocati da parassiti;

     - sodi e sufficientemente maturi: il colore e il sapore della polpa devono corrispondere a un grado di maturazione sufficiente;

     - privi di fessurazioni;

     - privi di umidità esterna anormale;

     - privi di odori e/o sapori estranei.

Lo sviluppo e lo stato dei cocomeri devono essere tali da consentire:

     - il trasporto e le operazioni connesse,

     - l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

 

     B. Classificazione

     I cocomeri sono classificati nelle due categorie seguenti:

     i) Categoria I

     I cocomeri di questa categoria devono essere di buona qualità ed in particolare risultare:

     - ben formati, in considerazione delle caratteristiche della varietà,

     - privi di fessurazioni e ammaccature; non sono invece considerate difetti piccole fenditure superficiali.

_ ammesso un leggero difetto di colorazione, per la parte più chiara del cocomero che è stata a contatto col suolo durante la crescita. Il peduncolo del cocomero deve presentare una lunghezza massima di 5 cm.

     ii) Categoria II

     Questa categoria include i cocomeri che non possono essere classificati nella categoria I ma che rispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

Possono presentare i seguenti difetti, purché conservino le loro caratteristiche essenziali per quanto riguarda la qualità, la conservazione e la presentazione:

     - leggeri difetti di forma,

     - leggeri difetti di colorazione della scorza,

     - leggere ammaccature o difetti superficiali dovuti, segnatamente, a urti o ad attacchi di parassiti o di malattie.

 

     III. DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA CALIBRAZIONE

     Il calibro è determinato dal peso dei frutti. Il peso minimo è di 1,5 kg.

Se presentati in un imballaggio, la differenza di peso tra il frutto più leggero e il frutto più pesante contenuti in uno stesso collo non deve superare i 2 kg, oppure 3,5 kg quando il frutto più leggero supera i 6 kg. Per i cocomeri presentati alla rinfusa non è necessario rispettare tale omogeneità di peso.

 

     IV. DISPOSIZIONI CONCERNENTE LE TOLLERANZE

     Sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro per i prodotti di ciascun imballaggio, o di ciascun lotto nel caso di presentazione alla rinfusa, non conformi ai requisiti della categoria indicata.

 

     A. Tolleranze di qualità

     i) Categoria I

Il 10% in numero o in peso di cocomeri non rispondenti alle caratteristiche

della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o,

eccezionalmente, inclusi nelle tolleranze di questa categoria.

     ii) Categoria II

     Il 10% in numero o in peso di cocomeri non rispondenti alle caratteristiche della categoria o alle caratteristiche minime, esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo.

 

     B. Tolleranze di calibro

     Per tutte le categorie, il 10% in numero o in peso di cocomeri non corrispondenti al calibro dichiarato ma compresi nel limite di 1 kg in più o in meno.

Tuttavia la tolleranza non può, in alcun caso, riguardare cocomeri di peso inferiore a 1 kg.

 

     V. DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PRESENTAZIONE

 

     A. Omogeneità

     Il contenuto di ogni imballaggio, o lotto nel caso di presentazione alla rinfusa, deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente cocomeri della stessa origine, varietà e qualità.

     La parte visibile del contenuto dell'imballaggio, o del lotto in caso di presentazione alla rinfusa, deve essere rappresentativa dell'insieme. Inoltre, per la categoria I, la forma e il colore della scorza dei cocomeri devono essere omogenei.

     In deroga alle precedenti disposizioni della presente parte, i prodotti disciplinati dal presente regolamento possono essere mescolati, in imballaggi di vendita aventi peso netto inferiore a 3 chilogrammi, con prodotti ortofrutticoli freschi di specie differenti, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 48/2003 della Commissione [6].

 

     B. Condizionamento

     I cocomeri devono essere condizionati in modo che sia garantita un'adeguata protezione del prodotto.

     I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L'impiego di materiali, in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali, è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici. Gli imballaggi, o il lotto in caso di presentazione alla rinfusa, devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

     I cocomeri spediti alla rinfusa devono essere isolati dal pianale e dalle pareti dei mezzi di trasporto con un materiale di protezione adeguato, nuovo, pulito e che non possa trasmettere ai frutti un sapore o un odore anomalo.

     Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti della buccia. [7]

 

     C. Presentazione

     I cocomeri possono essere presentati:

     - in imballaggi,

     - alla rinfusa.

 

     VI. DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE INDICAZIONI ESTERNE

     Ciascun imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati sullo stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni in seguito elencate.

Per i cocomeri spediti alla rinfusa (caricati direttamente su un mezzo di trasporto) queste indicazioni debbono figurare sul documento che accompagna le merci, esposto in modo visibile all'interno del mezzo stesso. Per tale forma di presentazione, non è obbligatoria l'indicazione del calibro, del peso netto o del numero di prezzi.

 

     A. Identificazione [8]

     Il nome e l'indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore.

     Tale dicitura può essere sostituita:

     — per tutti gli imballaggi ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore, rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura “imballatore e/o speditore” o da un'abbreviazione equivalente;

     — unicamente per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nella Comunità, preceduti dalla dicitura “imballato per:” o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice corrispondente all'imballatore e/o allo speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

 

     B. Natura del prodotto

     - «Cocomeri» se il contenuto non è visibile dall'esterno.

 

     C. Origine del prodotto

     - Paese d'origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

 

     D. Caratteristiche commerciali

     - Categoria.

     - Calibro (in caso di calibratura), espresso dal peso minimo e massimo.

     - Peso netto o numero di pezzi.

 

     E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

 

     Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sui colli quando questi ultimi contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. I colli non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Qualora i colli siano palettizzati, dette indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet. [9]


[1] Regolamento abrogato dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 1862/2004.

[2] Titolo così modificato dall’art. 3 del regolamento (CE) n. 1615/2001.

[3] Paragrafo così sostituito dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 1615/2001.

[4] Allegato abrogato dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 1615/2001.

[5] Il titolo dell’Allegato II è stato così sostituito dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 1615/2001.

[6] Capoverso aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 46/2003.

[7] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 907/2004.

[8] Parte così sostituita dall’art. 3 del regolamento (CE) n. 907/2004.

[9] Comma aggiunto dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 907/2004.