§ 1.6.1404 - Regolamento 4 luglio 2006, n. 1016.
Regolamento (CE) n. 1016/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1615/2001 che stabilisce la norma di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:04/07/2006
Numero:1016


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.1404 - Regolamento 4 luglio 2006, n. 1016.

Regolamento (CE) n. 1016/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1615/2001 che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai meloni

(G.U.U.E. 5 luglio 2006, n. L 183).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CE) n. 1615/2001 della Commissione ha stabilito la norma di commercializzazione per i meloni, in particolare per quanto riguarda le indicazioni esterne.

      (2) A fini di chiarezza e per garantire la trasparenza a livello internazionale, occorre tenere conto delle modifiche recentemente apportate alla norma FFV-23, relativa alla commercializzazione e al controllo della qualità commerciale dei meloni, dal gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo costituito in seno alla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU).

      (3) I meloni sono identificati e commercializzati secondo il tipo commerciale. I principali tipi commerciali sono repertoriati in un opuscolo pubblicato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), nel quale figura un elenco dei principali tipi commerciali di meloni, con commenti e illustrazioni. L’opuscolo è inteso a promuovere l’interpretazione uniforme delle norme vigenti, con particolare riguardo alla norma FFV-23 della CEE-ONU, sulla quale si basa il regolamento (CE) n. 1615/2001.

      (4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1615/2001.

      (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’allegato del regolamento (CE) n. 1651/2001 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

     Nell’allegato del regolamento (CE) n. 1615/2001, al punto VI.B (Disposizioni relative alle indicazioni esterne, Natura del prodotto) il testo del secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

     «—Denominazione del tipo commerciale (*).

     — Denominazione della varietà (facoltativa).

(*) I principali tipi commerciali sono definiti nella pubblicazione del regime OCSE per l’applicazione di norme internazionali per gli ortofrutticoli “Commercial types of melons/Les types commerciaux de melons, OCDE, 2006”, disponibile all’indirizzo http://www.oecdbookshop.org»