Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 06/10/2005 |
Numero: | 1679 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.6.1230 - Regolamento 6 ottobre 2005, n. 1679.
Regolamento (CE) n. 1679/2005 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio
(G.U.U.E. 15 ottobre 2005, n. L 271).
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
considerando quanto segue:
(1) I titoli I e II del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio stabiliscono un regime di premi e un regime di contenimento della produzione per il tabacco.
(2) L’articolo 152 del
(3) Diversi articoli del regolamento (CEE) n. 2075/92 diventano quindi obsoleti e devono essere soppressi per motivi di chiarezza giuridica e di trasparenza.
(4) È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2075/92,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CEE) n. 2075/92 è modificato come segue:
1) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
L’organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio concerne i tabacchi greggi o non lavorati ed i cascami di tabacco del codice NC 2401.»;
2) gli articoli 2, 12, 19, 25, 26 e 27 e l’allegato sono abrogati;
3) all’articolo 13, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) azioni specifiche di riconversione dei produttori di tabacco greggio verso altre coltivazioni o altre attività economiche creatrici di posti di lavoro, nonché studi sulle possibilità di riconversione dei produttori di tabacco greggio verso altre coltivazioni o attività.»;
4) l’articolo 14 è abrogato;
5) l’articolo 14 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 14 bis
Le modalità di applicazione dell’articolo 13 sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 23.»;
6) l’articolo 17 è sostituito dal seguente:
«Articolo 17
1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per verificare e garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie nel settore del tabacco greggio.
2. Le modalità di applicazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 23.»
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1, punti 1, 2 e 6, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.
Tuttavia, le disposizioni necessarie per la gestione e il controllo del regime di premi continua ad applicarsi per il raccolto 2005.