§ 1.6.1118 – Regolamento 5 luglio 2005, n. 1050.
Regolamento (CE) n. 1050/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2377/1999 che fissa la norma di commercializzazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:05/07/2005
Numero:1050


Sommario
Art. 1.      L’allegato del regolamento (CE) n. 2377/1999 è modificato secondo l’allegato del presente regolamento.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 1.6.1118 – Regolamento 5 luglio 2005, n. 1050.

Regolamento (CE) n. 1050/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2377/1999 che fissa la norma di commercializzazione per gli asparagi.

(G.U.U.E. 6 luglio 2005, n. L 173).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2377/1999 della Commissione  fissa la norma di commercializzazione per gli asparagi. Nell’allegato di questo regolamento, più precisamente nella sezione concernente le caratteristiche minime di qualità, è previsto che i turioni possano essere lavati ma non lasciati a bagno nell’acqua.

     (2) È tuttavia prassi corrente nel settore immergere i turioni in acqua gelata prima dell’imballaggio per evitare che assumano una colorazione rosata.

     (3) È pertanto opportuno modificare la disposizione relativa al lavaggio inadeguato per tenere conto di questa usanza.

     (4) Occorre quindi modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2377/1999.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’allegato del regolamento (CE) n. 2377/1999 è modificato secondo l’allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

     Nell’allegato del regolamento (CE) n. 2377/1999, al punto A (Caratteristiche minime) del titolo II (Disposizioni relative alla qualità), il testo del terzo trattino è sostituito dal seguente:

     «— privi di danni provocati da un lavaggio inadeguato,».