§ 1.5.t5 - Decisione 5 agosto 2009, n. 600.
Decisione n. 2009/600/CE della Commissione, che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione che alcuni Stati membri e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:05/08/2009
Numero:600


Sommario
Art. 1. L'allegato II della decisione n. 2003/467/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione
Art. 2. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.t5 - Decisione 5 agosto 2009, n. 600.

Decisione n. 2009/600/CE della Commissione, che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione che alcuni Stati membri e loro regioni sono ufficialmente indenni da brucellosi bovina

(G.U.U.E. 6 agosto 2009, n. L 204)

 

[notificata con il numero C(2009) 6086]

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina [1], in particolare l'allegato A, parte II, punto 7,

 

considerando quanto segue:

 

(1) A norma della direttiva 64/432/CEE, uno Stato membro o una parte di uno Stato membro può essere dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi bovina per quanto riguarda gli allevamenti bovini purché rispetti determinate condizioni stabilite nella direttiva.

 

(2) Gli elenchi degli Stati membri e delle loro regioni dichiarati indenni da brucellosi bovina figurano nella decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini [2].

 

(3) L'Irlanda e la Polonia hanno presentato alla Commissione documenti comprovanti che per l'intero territorio nazionale sono soddisfatte tutte le pertinenti condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE che permettono di considerare ufficialmente tali Stati membri indenni da brucellosi bovina.

 

(4) In base alla valutazione della documentazione presentata dall'Irlanda e dalla Polonia, è opportuno che l'intero territorio di tali Stati membri sia dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi bovina.

 

(5) Il Portogallo ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che per le isole di Faial e Santa Maria nella regione autonoma delle Azzorre sono soddisfatte tutte le pertinenti condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE che permettono di considerare tali isole regioni del Portogallo ufficialmente indenni da brucellosi bovina.

 

(6) Inoltre, la Spagna ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che per le province di Santa Cruz de Tenerife e Las Palmas in Spagna sono soddisfatte tutte le pertinenti condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE che permettono di considerare tali province ufficialmente indenni da brucellosi bovina.

 

(7) In base alla valutazione della documentazione presentata dal Portogallo e dalla Spagna, è opportuno che le isole e le province in questione siano dichiarate regioni di tali Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi bovina.

 

(8) La decisione 2003/467/CE va pertanto modificata di conseguenza.

 

(9) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

L'allegato II della decisione n. 2003/467/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

 

     Art. 2.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

[1] GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

 

[2] GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74.

 

 

ALLEGATO

 

L'allegato II della decisione 2003/467/CE è sostituito dal seguente:

 

"ALLEGATO II

 

CAPITOLO 1

 

Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi

 

Codice ISO

Stato membro

 

 

BE

Belgio

 

 

CZ

Repubblica ceca

 

 

DK

Danimarca

 

 

DE

Germania

 

 

IE

Irlanda

 

 

FR

Francia

 

 

LU

Lussemburgo

 

 

NL

Paesi Bassi

 

 

AT

Austria

 

 

PL

Polonia

 

 

SI

Slovenia

 

 

SK

Slovacchia

 

 

FI

Finlandia

 

 

SE

Svezia

 

CAPITOLO 2

 

Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi

 

In Italia:

 

- regione Abruzzo: provincia di Pescara,

 

- regione Emilia-Romagna: province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini,

 

- regione Friuli-Venezia Giulia,

 

- regione Lazio: provincia di Rieti,

 

- regione Liguria: province di Imperia e Savona,

 

- regione Lombardia: province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese,

 

- regione Marche,

 

- regione Piemonte,

 

- regione Puglia: provincia di Brindisi,

 

- regione Sardegna: province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari,

 

- regione Toscana,

 

- regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano e Trento,

 

- regione Umbria: province di Perugia e Terni,

 

- regione Veneto.

 

In Portogallo:

 

- regione autonoma delle Azzorre: Isole di Corvo, Faial, Flores, Graciosa, Pico, Santa Maria.

 

In Spagna:

 

- provincia di Santa Cruz de Tenerife,

 

- provincia di Las Palmas.

 

Nel Regno Unito:

 

- Gran Bretagna: Inghilterra, Scozia, Galles."