Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 16/08/2006 |
Numero: | 1231 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.5.P95 - Regolamento 16 agosto 2006, n. 1231.
Regolamento (CE) n. 1231/2006 della Commissione che modifica, per quanto riguarda il ceftiofur e il monooleato e trioleato di poliossietilensorbitano, gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 17 agosto 2006, n. L 225).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il parere dell’Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,
considerando quanto segue:
(1) Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità in medicinali veterinari destinati a essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90.
(2) La sostanza ceftiofur rientra attualmente nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per i bovini e i suini in rapporto a muscolo, grasso, fegato e rene e per i bovini in rapporto al latte. La voce relativa al ceftiofur che figura in tale allegato deve essere modificata per includere gli ovini ed estesa a tutti i mammiferi da produzione alimentare in rapporto a muscolo, grasso, fegato, rene e latte.
(3) La sostanza monooleato di poliossietilensorbitano figura attualmente nell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 per tutte le specie da produzione alimentare. La voce relativa al monooleato di poliossietilensorbitano che figura in tale allegato deve essere sostituita dal monooleato e trioleato di poliossietilensorbitano, in cui rientra il trioleato di poliossietilensorbitano, per tutte le specie da produzione alimentare.
(4) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2377/90.
(5) Prima di applicare il presente regolamento occorre prevedere un periodo adeguato per consentire agli Stati membri di effettuare le modifiche eventualmente necessarie in base al regolamento stesso alle autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali veterinari rilasciate a norma della
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 16 ottobre 2006.
ALLEGATO
A. La seguente sostanza è inserita nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 (Elenco delle sostanze farmacologicamente attive per le quali sono stati fissati dei limiti massimi di residui):
1. Agenti antinfettivi
1.2. Antibiotici
1.2.2. Cefalosporine
Sostanze farmacologicamente attive |
Residuo marcatore |
Specie animale |
LMR |
Tessuti campione |
«Ceftiofur |
Somma di tutti i residui che conservano la struttura betalattamica espressi come desfuroilceftiofur |
Tutti i mammiferi da produzione alimentare |
1 000 μg/kg |
Muscolo |
|
|
|
2 000 μg/kg |
Grasso (1) |
|
|
|
2 000 μg/kg |
Fegato |
|
|
|
6 000 μg/kg |
Rene |
|
|
|
100 μg/kg |
Latte |
(1) Per i suini questo LMR si riferisce a “pelle e grasso in proporzioni naturali”.»
B. La seguente sostanza è inserita nell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 (Elenco delle sostanze non soggette a un limite massimo di residui):
3. Sostanze generalmente riconosciute sicure
Sostanze farmacologicamente attive |
Specie animale |
«Monooleato e trioleato di poliossietilensorbitano |
Tutte le specie da produzione alimentare» |