§ 1.5.O42 - Regolamento 6 febbraio 2006, n. 205.
Regolamento (CE) n. 205/2006 della Commissione che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:06/02/2006
Numero:205


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.5.O42 - Regolamento 6 febbraio 2006, n. 205.

Regolamento (CE) n. 205/2006 della Commissione che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda il toltrazuril, l’etere monoetilico di dietilenglicole e il monooleato di poliossietilensorbitano (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 7 febbraio 2006, n. L 34).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, in particolare gli articoli 2 e 3,

     visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali, formulato dal comitato dei medicinali per uso veterinario,

     considerando quanto segue:

      (1) Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità nei medicinali veterinari destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90.

      (2) La sostanza denominata toltrazuril è stata inserita nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per i polli e i tacchini in rapporto a muscoli, pelle e grasso, fegato e reni, eccezion fatta per gli animali che producono uova destinate al consumo umano, e per i suini in rapporto a muscoli, pelle e grasso, fegato e reni. Il toltrazuril è stato inserito anche nell’allegato III del suddetto regolamento per le specie bovine in rapporto a muscoli, grasso, fegato e reni, eccezion fatta per gli animali che producono latte destinato al consumo umano, in attesa del completamento degli studi scientifici. Tali studi sono stati ora completati e il toltrazuril va pertanto inserito nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 al fine di includere i bovini. Tale voce va estesa anche a tutti i mammiferi da produzione alimentare in rapporto a muscoli, grasso, fegato e reni, eccezion fatta per gli animali che producono latte destinato al consumo umano e al pollame per muscoli, pelle e grasso, fegato e reni, eccezion fatta per gli animali che producono uova destinate al consumo umano.

      (3) La sostanza etere monoetilico di dietilenglicole è stata inserita nell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 per le specie bovine e suine. La voce etere monoetilico di dietilenglicole va estesa in modo da includere tutti i ruminanti.

      (4) La sostanza polisorbato 80 è stata inserita nell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 per tutte le specie da produzione alimentare. Tale voce andrebbe sostituita con il termine generale monooleato di poliossietilensorbitano riguardante sia il polisorbato 80 sia il polisorbato 81 per tutte le specie da produzione alimentare.

      (5) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2377/90.

      (6) Prima di applicare il presente regolamento, occorre stabilire un periodo sufficientemente lungo per consentire agli Stati membri di modificare opportunamente, alla luce delle disposizioni del presente regolamento, le autorizzazioni a immettere in commercio medicinali veterinari rilasciate in forza della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, così da tenere conto delle disposizioni del presente regolamento.

      (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dall’8 aprile 2006.

 

 

ALLEGATO

 

     A. La seguente sostanza è inserita nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90:

 

     2. Agenti antiparassitari

     2.4. Agenti attivi contro i protozoi

     2.4.1. Derivati triazinici

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animali

LMR

Tessuti campione

«Toltrazuril

Toltrazuril sulfone

Tutti i mammiferi da produzione alimentare (1)

100 μg/kg

Muscolo

 

 

 

150 μg/kg

Grasso (2)

 

 

 

500 μg/kg

Fegato

 

 

 

250 μg/kg

Reni

 

 

Pollame (3)

100 μg/kg

Muscolo

 

 

 

200 μg/kg

Pelle e grasso

 

 

 

600 μg/kg

Fegato

 

 

 

400 μg/kg

Reni

(1) Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano.

(2) Per i suini, questo LMR si riferisce a “pelle e grasso in proporzioni naturali”.

(3) Da non utilizzare in animali che producono uova destinate al consumo umano.»

 

     B. Le seguenti sostanze sono inserite nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90:

 

     2. Composti organici

Sostanze farmacologicamente attive

Specie animali

«Etere monoetilico di dietilenglicole

Tutti i ruminanti e i suini»

 

     3. Sostanze generalmente riconosciute innocue

Sostanze farmacologicamente attive

Specie animali

«Monooleato di poliossietilensorbitano

Tutte le specie da produzione alimentare»