§ 1.5.O15 - Regolamento 5 gennaio 2006, n. 6.
Regolamento (CE) n. 6/2006 della Commissione che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:05/01/2006
Numero:6


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.5.O15 - Regolamento 5 gennaio 2006, n. 6.

Regolamento (CE) n. 6/2006 della Commissione che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda la diidrostreptomicina, la tosilcloramide sodica e Piceae turiones recentes extractum (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 6 gennaio 2006, n. L 3).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, in particolare gli articoli 2 e 3,

     visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali, formulato dal comitato dei medicinali per uso veterinario,

     considerando quanto segue:

     (1) Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità nei medicinali veterinari destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90.

     (2) La diidrostreptomicina è stata inserita nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per le specie bovine e ovine in rapporto a muscoli, grasso, fegato, reni e latte, e per le specie suine in rapporto a muscoli, fegato, reni, pelle e grasso in proporzioni naturali. Tale voce va estesa dalle specie bovine e ovine a tutti i ruminanti.

     (3) La tosilcloramide è stata inserita nell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 per somministrazione ai pesci esclusivamente per via d’acqua e per i bovini esclusivamente ad uso topico. Tale voce va estesa agli Equidae esclusivamente ad uso topico.

     (4) È stata presentata una domanda per stabilire un limite massimo di residui per Piceae turiones recentes extractum. Detta sostanza andrebbe inserita nell’allegato II del suddetto regolamento per tutte le specie da produzione alimentare esclusivamente per uso orale.

     (5) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2377/90.

     (6) Prima di applicare il presente regolamento, occorre stabilire un periodo sufficientemente lungo per consentire agli Stati membri di modificare opportunamente, in base alle disposizioni del presente regolamento, le autorizzazioni all’immissione in commercio rilasciate in forza della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari.

     (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Il presente regolamento si applica a decorrere dal 7 marzo 2006.

 

 

ALLEGATO

 

     A. La seguente sostanza è inserita nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90:

     1. Agenti antinfettivi

     1.2. Antibiotici

     1.2.10. Amminoglicosidi

 

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animali

LMR

Tessuti campione

«Diidrostreptomicina

Diidrostreptomicina

Tutti i ruminanti

500 μg/kg

Muscolo

 

 

 

500 μg/kg

Grasso

 

 

 

500 μg/kg

Fegato

 

 

 

1 000 μg/kg

Reni

 

 

 

200 μg/kg

Latte»

 

     B. Le seguenti sostanze sono inserite nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90:

     2. Composti organici

 

Sostanze farmacologicamente attive

Specie animali

«Tosilcloramide sodica

Equidae (1)

(1) Esclusivamente ad uso topico.»

 

     6. Sostanze di origine vegetale

 

Sostanze farmacologicamente attive

Specie animali

«Piceae turiones recentes extractum

Tutte le specie da produzione alimentare (1)

(1) Esclusivamente per uso orale.»