§ 1.5.L25 – Decisione 12 gennaio 2005, n. 28.
Decisione n. 2005/28/CE della Commissione che modifica la decisione 93/52/CEE per quanto riguarda la dichiarazione di talune province italiane [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:12/01/2005
Numero:28


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.5.L25 – Decisione 12 gennaio 2005, n. 28.

Decisione n. 2005/28/CE della Commissione che modifica la decisione 93/52/CEE per quanto riguarda la dichiarazione di talune province italiane indenni da brucellosi (B. melitensis) e la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione di talune province italiane indenni da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 19 gennaio 2005, n. L 15).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964 relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, in particolare l'allegato A, punto I4, l'allegato A, punto II 7, e l'allegato D, punto I E,

     vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini, in particolare l'allegato A, capitolo 1, rubrica II,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 93/52/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992 che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (B. melitensis) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia, elenca le regioni degli Stati membri riconosciute ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) conformemente alla direttiva 91/68/CEE.

     (2) Nelle province di Firenze, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena della regione Toscana e nelle province di Perugia e Terni della regione Umbria, almeno il 99,8 % delle aziende che allevano ovini e caprini è ufficialmente indenne da brucellosi. Inoltre tali province si sono impegnate a soddisfare alcune altre condizioni stabilite nella direttiva 91/68/CEE in merito a controlli per campione da eseguire successivamente al riconoscimento delle province in questione come indenni da brucellosi.

     (3) Le province di Firenze, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena della regione Toscana e le province di Perugia e Terni della regione Umbria vanno pertanto riconosciute ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) per quanto riguarda le aziende ovine e caprine.

     (4) Gli elenchi delle regioni degli Stati membri dichiarate indenni da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica figurano nella decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003 che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

     (5) L’Italia ha trasmesso alla Commissione la documentazione attestante l’ottemperanza alle appropriate condizioni stabilite nella direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la provincia di Como della regione Lombardia e la provincia di Prato della regione Toscana affinché tali province possano essere dichiarate ufficialmente indenni da tubercolosi con riguardo agli allevamenti bovini.

     (6) L’Italia ha trasmesso alla Commissione la documentazione attestante l’ottemperanza alle appropriate condizioni stabilite nella direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la provincia di Brescia della regione Lombardia, la provincia di Prato della regione Toscana e le province di Perugia e Terni della regione Umbria affinché tali province possano essere dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi con riguardo agli allevamenti bovini.

     (7) L’Italia ha trasmesso inoltre alla Commissione la documentazione attestante l’ottemperanza alle appropriate condizioni stabilite nella direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la provincia di Pavia della regione Lombardia, la provincia di Massa-Carrara della regione Toscana e le province di Perugia e Terni della regione Umbria affinché tali province possano essere dichiarate ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica con riguardo agli allevamenti bovini.

     (8) A seguito della valutazione della documentazione trasmessa dall’Italia, la provincia di Como della regione Lombardia e la provincia di Prato della regione Toscana vanno dichiarate ufficialmente indenni da tubercolosi bovina, la provincia di Brescia della regione Lombardia, la provincia di Prato della regione Toscana e le province di Perugia e Terni della regione Umbria vanno dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi bovina, la provincia di Pavia della regione Lombardia, la provincia di Massa- Carrara della regione Toscana e le province di Perugia e Terni della regione Umbria vanno dichiarate ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.

     (9) Le decisioni 93/52/CEE e 2003/467/CE vanno modificate di conseguenza.

     (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L’allegato II della decisione 93/52/CEE è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.

 

          Art. 2.

     Gli allegati I, II e III della decisione 2003/467/CE sono modificati conformemente all’allegato II della presente decisione.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I

 

     L’allegato II della decisione 93/52/CEE è sostituito dal seguente allegato:

 

«ALLEGATO II

 

     In Francia:

     dipartimenti:

     Ain, Aisne, Allier, Ardèche, Ardennes, Aube, Aveyron, Cantal, Charente, Charente Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gers, Gironde, Hauts-de- Seine, Haute-Loire, Haute-Vienne, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Loir-et-Cher, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot-et-Garonne, Lot, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Morbihan, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de- Calais, Puy-de-Dôme, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Vendée, Vienne, Yonne, Yvelines, Ville de Paris, Vosges.

     In Italia:

     — regione Lazio: province di Rieti e Viterbo;

     — regione Lombardia: province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese;

     — regione Sardegna: province di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari;

     — regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano e Trento;

     — regione Toscana: province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena;

     — regione Umbria: province di Perugia, Terni.

     In Portogallo:

     regione autonoma delle Azzorre.

     In Spagna:

     regione autonoma delle Isole Canarie: province di Santa Cruz de Tenerife e Las Palmas.»

 

 

ALLEGATO II

 

     Gli allegati I, II e III della decisione 2003/467/CE sono modificati come indicato in appresso.

 

     1. All’allegato I, il capitolo 2 è sostituito dal seguente:

 

     «CAPITOLO 2

     Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi

 

     In Italia:

     — regione Lombardia: province di Bergamo, Como, Lecco, Sondrio;

     — regione Marche: provincia di Ascoli Piceno;

     — regione Toscana: province di Grosseto, Prato;

     — regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano, Trento.»

 

     2. All’allegato II, il capitolo 2 è sostituito dal seguente:

 

     «CAPITOLO 2

     Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi

 

     In Italia:

     — regione Emilia-Romagna: province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini;

     — regione Lombardia: province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese;

     — regione Marche: provincia di Ascoli Piceno;

     — regione Sardegna: province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari;

     — regione Toscana: province di Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Prato;

     — regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano, Trento;

     — regione Umbria: province di Perugia, Terni.

     In Portogallo:

     — regione autonoma delle Azzorre: Isole di Pico, Graciosa, Flores, Corvo.

     Nel Regno Unito:

     — Gran Bretagna: Inghilterra, Scozia, Galles.»

 

     3. All’allegato III, il capitolo 2 è sostituito dal seguente:

 

     «CAPITOLO 2

     Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica

 

     In Italia:

     — regione Emilia-Romagna: province di Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini;

     — regione Lombardia: province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese;

     — regione Marche: provincia di Ascoli Piceno;

     — regione Toscana: province di Arezzo, Firenze, Grossetto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena;

     — regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano, Trento;

     — regione Umbria: province di Perugia, Terni;

     — regione Val d'Aosta: provincia di Aosta.»