§ 1.5.L24 – Regolamento 18 gennaio 2005, n. 75.
Regolamento (CE) n. 75/2005 della Commissione che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:18/01/2005
Numero:75

§ 1.5.L24 – Regolamento 18 gennaio 2005, n. 75.

Regolamento (CE) n. 75/2005 della Commissione che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda la moxidectina, gli acidi benzen sulfonici con catena alchilica lineare di lunghezza compresa tra C9 e C13, con un contenuto di catene superiori a C13 inferiore al 2,5% e lacetilisovaleriltilosina. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 19 gennaio 2005, n. L 15).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, in particolare gli articoli 2, 3 e 4,

     visti i pareri dell’Agenzia europea per i medicinali formulati dal

     comitato per i medicinali veterinari,

     considerando quanto segue:

     (1) Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità nei medicinali veterinari destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90.

     (2) La moxidectina è stata inserita nell’allegato I per il muscolo, il grasso, il fegato e il rene di bovini, ovini ed equidi nonché per il latte unicamente di bovini. Tale voce va estesa per includervi il latte di ovini.

     (3) Gli acidi benzen sulfonici con catena alchilica lineare di lunghezza compresa tra C9 e C13, con un contenuto di catene superiori a C13 inferiore al 2,5% sono stati inseriti nell’allegato II per i bovini, esclusivamente ad uso topico. Tale voce va estesa per includervi gli ovini.

     (4) La sostanza acetilisovaleriltilosina figura nell’allegato I per i suini. In attesa della conclusione degli studi scientifici per aggiungere a questa voce i pollami, l’acetilisovaleriltilosina deve essere inserita nell’allegato III, escludendo gli animali che producono uova destinate al consumo umano.

     (5) Prima di applicare il presente regolamento occorre prevedere un periodo adeguato per consentire agli Stati membri di effettuare le modifiche eventualmente necessarie in base al regolamento stesso alle autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali veterinari rilasciate a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Articolo 1

     Gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono modificati conformemente all'allegato al presente regolamento.

 

     Articolo 2

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Il presente regolamento si applica a decorrere dal 20 marzo 2005.

 

 

ALLEGATO

 

     A. La seguente sostanza è inserita nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90:

 

     2. Agenti antiparassitari

 

     2.3. Agenti che combattono gli endo- e gli ectoparassiti

 

     2.3.1. Avermectina

 

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

«Moxidectina

Moxidectina

Ovini

40 μg/kg

Latte»

 

     B. La seguente sostanza è inserita nell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90:

 

     2. Composti organici

 

Sostanze farmacologicamente attive

Specie animale

«Acidi benzen sulfonici con catena alchilica lineare di lunghezza compresa tra C9 e C13, con un contenuto di catene superiori a C13 inferiore al 2,5%

Ovini (1)

 

(1) Esclusivamente ad uso topico.»

 

     C. La seguente sostanza è inserita nell’allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90:

 

     1. Agenti antinfettivi

 

     1.2. Antibiotici

 

     1.2.2. Macrolidi

 

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

«Acetilisovaleriltilosina (1)

Somma di acetilisovaleriltilosina e 3-O-acetiltilosina

Pollami (2)

50μg/kg

Pelle + grasso

50 μg/kg

Fegato

 

(1) I limiti massimi di residui provvisori scadono il 1° luglio 2006.

(2) Da non utilizzarsi in animali che producono uova destinate al consumo umano.»