Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 17/03/2004 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 1.5.H59 – Direttiva 17 marzo 2004, n. 32.
Direttiva n. 2004/32/CE della Commissione che modifica la direttiva 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità.
(G.U.U.E. 23 marzo 2004, n. L 85).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
viste le richieste inoltrate da Irlanda, Italia, Austria e Svezia,
considerando quanto segue:
(1) Ai sensi della
(2) Da informazioni fornite da Irlanda e Austria sulla base di indagini, è opportuno protrarre ulteriormente e per un periodo limitato il riconoscimento provvisorio delle zone protette nei due paesi per quanto riguarda l'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
(3) Da informazioni fornite dall'Italia sulla base di indagini, sembra che alcune aree del paese non debbano più essere considerate come zone protette per quanto riguarda l'Erwinia amylovora (Burr). Winsl. et al., mentre altre vanno riconosciute zone protette per quanto riguarda l'Erwinia amylovora (Burr). Winsl. et al. per un ulteriore periodo di tempo determinato.
(4) Ai sensi della
(5) Da informazioni fornite dalla Svezia sulla base di indagini, si evince che le aree svedesi di cui sopra non debbano più considerarsi quali zone protette per quanto riguarda il Beet necrotic yellow vein virus.
(6) La
(7) Le misure previste dalla presente direttiva risultano conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
La
1) l'articolo 1 è modificato come segue:
a) il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
«Nel caso di cui alla lettera b), punto 2, dell'allegato, per l'Irlanda, l'Italia (Puglia; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Lombardia; Trentino- Alto Adige: provincia autonoma di Trento; Veneto ad eccezione di: in provincia di Rovigo, i comuni di Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; in provincia di Padova, i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi; in provincia di Verona, i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), e per l'Austria (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tirol (distretto amministrativo di Lienz), Steiermark, Wien), le zone succitate sono riconosciute fino al 31 marzo 2006.»
b) il terzo comma è soppresso.
2) L'allegato è modificato conformemente all'allegato di cui alla presente direttiva.
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 20 aprile 2004, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra quest'ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 21 aprile 2004.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO
1. Alla lettera b), punto 2, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:
«Spagna, Francia (Corsica), Irlanda, Italia (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Trentino-Alto Adige: provincia autonoma di Trento; Toscana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: ad eccezione di: in provincia di Rovigo, i comuni di Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; in provincia di Padova, i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi; in provincia di Verona, i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Austria (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tirol (distretto amministrativo di Lienz), Steiermark, Wien), Portogallo, Finlandia, Regno Unito (Irlanda del Nord, isola di Man e isole della Manica)».
2. Alla lettera d), punto 1, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:
«Danimarca, Francia (Bretagna), Irlanda, Portogallo (Azzorre), Finlandia, Regno Unito (Irlanda del Nord)».