§ 1.5.G29 - Decisione 24 aprile 2001, n. 325.
Decisione n. 2001/325/CE della Commissione che modifica la decisione n. 93/402/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:24/04/2001
Numero:325


Sommario
Art. 1.      La decisione n. 93/402/CEE è modificata come segue:
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.G29 - Decisione 24 aprile 2001, n. 325.

Decisione n. 2001/325/CE della Commissione che modifica la decisione n. 93/402/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da taluni paesi dell'America del Sud, per tener conto della situazione zoosanitaria in Uruguay. (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.C.E. 25 aprile 2001, n. L 115)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE, in particolare gli articoli 14 e 22,

     considerando quanto segue:

     (1) Le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Colombia, dal Paraguay, dall'Uruguay, dal Brasile, dal Cile e dall'Argentina sono stabilite dalla decisione 93/402/CEE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 2001/276/CE.

     (2) Le importazioni di carni fresche devono tener conto delle diverse situazioni epidemiologiche nei paesi interessati, nonché nelle diverse parti dei loro territori.

     (3) Le autorità veterinarie responsabili dei paesi interessati devono confermare che i loro paesi o le loro regioni risultano indenni da almeno 12 mesi da peste bovina e afta epizootica; esse debbono inoltre impegnarsi a notificare alla Commissione e agli Stati membri, per fax, telex o telegramma, entro un termine di 24 ore dalla conferma, l'insorgere di una delle malattie di cui sopra o un mutamento degli orientamenti riguardanti la corrispondente profilassi vaccinale.

     (4) In data 24 ottobre 2000 le autorità competenti dell'Uruguay hanno confermato un focolaio di afta epizootica nel dipartimento di Artigas.

     (5) Le autorità competenti dell'Uruguay hanno fornito garanzie soddisfacenti quanto alle misure prese per combattere la malattia nel dipartimento di Artigas ed un'ispezione condotta sul posto dall'Ufficio alimentare e veterinario ha attestato che possono essere nuovamente autorizzate le importazioni nella Comunità europea di carni non disossate in provenienza dalla regione di Artigas.

     (6) È quindi necessario procedere ad una nuova delimitazione dei territori dell'Uruguay da cui sono autorizzate le importazioni di carni fresche nella CE.

     (7) È necessario adeguare le tabelle con gli elenchi dei paesi sulla base dell'esperienza acquisita nell'attuazione della presente decisione.

     (8) La decisione 93/402/CEE deve essere modificata di conseguenza.

     (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La decisione n. 93/402/CEE è modificata come segue:

     1) l'allegato I è sostituito dall'allegato A della presente decisione;

     2) l'allegato II è sostituito dall'allegato B della presente decisione.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

     ALLEGATO A

     (Omissis)

 

     ALLEGATO B

     (Omissis)