§ 1.5.985 - Decisione 24 aprile 2002, n. 311.
Decisione n. 2002/311/CE della Commissione recante abrogazione della decisione n. 1999/462/CE che riconosce in linea di massima la conformità [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:24/04/2002
Numero:311


Sommario
Art. 1.      La decisione 1999/462/CE è abrogata.
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.985 - Decisione 24 aprile 2002, n. 311.

Decisione n. 2002/311/CE della Commissione recante abrogazione della decisione n. 1999/462/CE che riconosce in linea di massima la conformità dei fascicoli trasmessi per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento dell’alanycarbe nell’allegato I della direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

(G.U.C.E. 25 aprile 2002, n. L 109).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/18/CE della Commissione, in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, la Francia ha ricevuto il 24 luglio 1995 una domanda da Otsuka Chemicals Co., Regno Unito, ai fini dell’iscrizione della sostanza attiva alanycarbe nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

     (2) Con la decisione 1999/462/CE, la Commissione ha confermato che sulla base di un esame preliminare il fascicolo è completo e, in linea di massima, può essere considerato conforme ai requisiti in materia di dati e di informazioni previsti negli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

     (3) Conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, agli Stati membri è stata pertanto offerta la possibilità di concedere autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti alanycarbe. Nessuno Stato membro ha fatto uso di tale possibilità.

     (4) La Francia ha informato la Commissione che da un esame approfondito del fascicolo risultano mancanti diversi dati significativi, che sono necessari a norma degli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE. Tali dati riguardano segnatamente il destino ambientale e l’ecotossicità. Pertanto il fascicolo concernente l’alanycarbe non può essere considerato completo.

     (5) Di conseguenza, è necessario abrogare la decisione 1999/462/CE.

     (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     La decisione 1999/462/CE è abrogata.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.