Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 09/04/2002 |
Numero: | 270 |
Sommario |
Art. 1. L’allegato I della decisione 93/24/CEE è sostituito dal testo dell’allegato A della presente decisione. |
Art. 2. L’allegato I della decisione 93/244/CEE è sostituito dal testo dell’allegato B della presente decisione. |
Art. 3. Gli allegati I e II della decisione 2001/618/CE sono sostituiti dal testo degli allegati A e C della presente decisione. |
Art. 4. La presente decisione si applica a decorrere dal 1° aprile 2002. |
Art. 5. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. |
§ 1.5.977 - Decisione 9 aprile 2002, n. 270.
Decisione n. 2002/270/CE della Commissione che modifica le decisioni n. 93/24/CEE, n. 93/244/CEE e n. 2001/618/CE per quanto riguarda l’elenco degli Stati membri e loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky e delle regioni in cui si applicano programmi per la sua eradicazione.
(G.U.C.E. 10 aprile 2002, n. L 93).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Le garanzie supplementari richieste per la malattia di Aujeszky nel quadro degli scambi intracomunitari di suini e gli elenchi dei territori degli Stati membri indenni da tale malattia e in cui sono applicati programmi riconosciuti per il controllo della malattia sono stabiliti nelle decisioni della Commissione 93/24/CEE, modificata da ultimo dalla
(2) In Baviera, Germania, è stato attuato un programma di eradicazione della malattia di Aujeszky, riconosciuto con
(3) La Germania ritiene che la Baviera sia attualmente indenne dalla malattia di Aujeszky ed ha presentato alla Commissione la relativa documentazione, conformemente all’articolo 10 della
(4) Il programma è risultato efficace ai fini dell’eradicazione della malattia dalla Baviera.
(5) Occorre modificare in conformità le decisioni 93/24/CEE, 93/244/CEE e 2001/618/CE.
(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
ha adottato la presente decisione:
L’allegato I della decisione 93/24/CEE è sostituito dal testo dell’allegato A della presente decisione.
L’allegato I della
Gli allegati I e II della
La presente decisione si applica a decorrere dal 1° aprile 2002.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO A
L’allegato I della decisione 93/24/CEE e l’allegato I della
(Omissis).
ALLEGATO B
L’allegato I della
(Omissis).
ALLEGATO C
L’allegato II della
(Omissis).