Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 15/12/2008 |
Numero: | 973 |
Sommario |
Art. 1. All’articolo 21, paragrafo 3, primo comma, della direttiva n. 2002/56/CE, la data " 31 marzo 2008" è sostituita dalla data " 31 marzo 2011" |
Art. 2. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 1.1.735 - Decisione 15 dicembre 2008, n. 973.
Decisione n. 2008/973/CE della Commissione, che modifica la direttiva 2002/56/CE del Consiglio per quanto riguarda la data fissata nell’articolo 21, paragrafo 3, entro la quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare la validità delle decisioni sull’equivalenza dei tuberi-seme di patate provenienti da paesi terzi
(G.U.U.E. 23 dicembre 2008, n. L 345)
[notificata con il numero C(2008) 8135]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Tuttavia, poiché i lavori per stabilire un’equivalenza comunitaria per i tuberi-seme di patate di tutti i paesi terzi interessati non erano ancora stati conclusi, la
(3) Poiché questi lavori non sono ancora stati conclusi e una nuova campagna di commercializzazione inizierà entro la fine del 2008, è necessario autorizzare gli Stati membri a prorogare la validità delle decisioni nazionali di equivalenza.
(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza la
(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
All’articolo 21, paragrafo 3, primo comma, della
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
[1] GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60.