Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 10/04/2001 |
Numero: | 717 |
Sommario |
Art. 1. Nell'allegato al regolamento (CE) n. 790/2000, il terzo trattino del terzo paragrafo (iii - Categoria II) della parte B (Classificazione) del titolo II (Disposizioni relative alla qualità) è [...] |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.1.361 - Regolamento 10 aprile 2001, n. 717.
Regolamento (CE) n. 717/2001 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 790/2000, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai pomodori.
(G.U.C.E. 11 aprile 2001, n. L 100)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Per ragioni di trasparenza sul mercato mondiale è opportuno rivedere tali disposizioni. La norma raccomandata per i pomodori dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite è stata infatti recentemente modificata per precisare che i pomodori "ciliegia" non possono presentare screpolature cicatrizzate, neanche nella categoria II.
(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Nell'allegato al
"- screpolature cicatrizzate della lunghezza massima di 3 cm per i pomodori 'tondi', 'costoluti' o 'oblunghi'."
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello dell'entrata in vigore.