§ 1.1.277 - Decisione 21 febbraio 2003, n. 122.
Decisione n. 2003/122/CE della Commissione che autorizza gli Stati membri a prendere decisioni a norma della direttiva n. 1999/105/CE sui [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:21/02/2003
Numero:122


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 1.1.277 - Decisione 21 febbraio 2003, n. 122.

Decisione n. 2003/122/CE della Commissione che autorizza gli Stati membri a prendere decisioni a norma della direttiva n. 1999/105/CE sui materiali forestali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi.

(G.U.U.E. 22 febbraio 2003, n. L 49).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 1999/105/CE, il Consiglio, su proposta della Commissione, determina se i materiali forestali di moltiplicazione prodotti in un paese terzo offrano, quanto alle modalità di ammissione dei relativi materiali di base e alle disposizioni adottate per la loro produzione a fini di commercializzazione, le stesse garanzie dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nella Comunità e rispondenti alle disposizioni della direttiva.

     (2) Le informazioni attualmente disponibili sulle condizioni vigenti in paesi terzi non sono tuttavia ancora sufficienti per consentire alla Comunità di prendere tali decisioni riguardo a paesi terzi.

     (3) Pertanto, onde evitare l'interruzione del flusso di scambi, gli Stati membri devono essere autorizzati a prendere tali decisioni. L'autorizzazione è volta ad assicurare che i materiali importati offrano garanzie equivalenti a quelle dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nella Comunità conformemente alla suddetta direttiva.

     (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Gli Stati membri sono autorizzati a prendere decisioni ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 1999/105/CE relativamente ai materiali forestali di moltiplicazione prodotti nei paesi terzi elencati in allegato ed alle specie, ai tipi di materiale di base e alle categorie ivi indicate.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri le decisioni prese conformemente alla presente decisione, nonché eventuali revoche delle stesse.

 

          Art. 3.

     L'autorizzazione di cui all'articolo 1 scade il 31 dicembre 2005.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO [1]

 

Paese di origine

Specie

Categoria

Tipo di materiale di base

Canada (Colombia britannica)

Abies grandis Lindl.

SI, Q, T

SS, St, SO, PF

 

Picea sitchensis Carr.

SI, Q

SS, St, SO

 

Pinus contorta Loud.

SI

SS, St

 

Pseudotsuga menziesii Franco

SI, Q, T

SS, St, SO, PF

Norvegia

Pinus sylvestris L.

SI

SS, St

 

Quercus petraea Liebl.

SI

SS, St

 

Quercus robur L.

SI

SS, St

Romania

Abies alba Mill.

SI

SS, St

 

Acer platanoides L.

SI

SS, St

 

Fagus sylvatica L.

SI

SS, St

 

Larix decidua Mill.

SI

SS, St

 

Picea abies Karst.

SI

SS, St

 

Pinus nigra Arnold

SI

SS, St

 

Prunus avium L.

SI

SS, St

 

Quercus cerris L.

SI

SS, St

 

Quercus petraea Liebl.

SI

SS, St

 

Quercus robur L.

SI

SS, St

 

Quercus rubra L.

SI

SS, St

 

Robinia pseudoacacia L.

SI

SS, St

Svizzera

Fagus sylvatica L.

SI

SS, St

Stati Uniti d'America

(Washington, Oregon, California)

Abies grandis Lindl.

SI, Q, T

SS, St, SO, PF

Picea sitchensis Carr

SI

SS, St

Pinus contorta Loud

SI

SS, St

Pseudotsuga menziesii Franco

SI, Q, T

SS, St, SO, PF

 

 

     Legenda:

     CATEGORIA

     SI (Source Identified) Identificati alla fonte

     Q (Qualified) Qualificati

     T (Tested) Controllati

     TIPO DI MATERIALE DI BASE

     SS (Seed Source) Fonti di semi

     St (Stand) Soprassuolo

     SO (Seed Orchard) Arboreto da seme

     PF (Parents of Family) Genitori

 


[1] Allegato così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 886/2004.