§ 1.1.265 - Decisione 28 gennaio 2003, n. 66.
Decisione n. 2003/66/CE della Commissione recante proroga del periodo previsto all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2002/56/CE del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:28/01/2003
Numero:66


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.1.265 - Decisione 28 gennaio 2003, n. 66.

Decisione n. 2003/66/CE della Commissione recante proroga del periodo previsto all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2002/56/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate, che autorizza gli Stati membri a prorogare il periodo di validità delle decisioni sull'equivalenza dei tuberi-seme di patate provenienti da paesi terzi. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 30 gennaio 2003, n. L 25).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3, secondo comma,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 2002/56/CE dispone che gli Stati membri non possono più, a decorrere da certe date, constatare sotto la propria responsabilità l'equivalenza dei tuberiseme di patate raccolti in paesi terzi con quelli raccolti all'interno della Comunità e conformi alle disposizioni della suddetta direttiva.

     (2) Tuttavia, non essendo conclusi i lavori per rendere possibile una constatazione comunitaria d'equivalenza dei tuberi-seme di patate per tutti i paesi terzi interessati, la direttiva 2002/56/CE autorizzava gli Stati membri a prorogare fino al 31 marzo 2002 la validità delle decisioni di equivalenza da essi già prese per taluni paesi terzi ai quali non si applicano le constatazioni comunitarie.

     (3) In mancanza di una normativa comunitaria sull'equivalenza dei tuberi-seme di patate raccolti in paesi terzi con quelli raccolti all'interno della Comunità, occorre prorogare l'autorizzazione concessa agli Stati membri dalla direttiva 2002/56/CE a prorogare il periodo di validità delle decisioni.

     (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     All'articolo 21, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2002/56/CE, la data del «31 marzo 2002» è sostituita dalla data del «31 marzo 2005».

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.