Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 28/01/2003 |
Numero: | 66 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.1.265 - Decisione 28 gennaio 2003, n. 66.
Decisione n. 2003/66/CE della Commissione recante proroga del periodo previsto all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2002/56/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate, che autorizza gli Stati membri a prorogare il periodo di validità delle decisioni sull'equivalenza dei tuberi-seme di patate provenienti da paesi terzi. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.C.E. 30 gennaio 2003, n. L 25).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Tuttavia, non essendo conclusi i lavori per rendere possibile una constatazione comunitaria d'equivalenza dei tuberi-seme di patate per tutti i paesi terzi interessati, la
(3) In mancanza di una normativa comunitaria sull'equivalenza dei tuberi-seme di patate raccolti in paesi terzi con quelli raccolti all'interno della Comunità, occorre prorogare l'autorizzazione concessa agli Stati membri dalla
(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
All'articolo 21, paragrafo 3, primo comma, della
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.