§ 19.2.256 – Regolamento 13 giugno 2005, n. 920.
Regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio che modifica il regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della [...]


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.2 disposizioni dei trattati
Data:13/06/2005
Numero:920


Sommario
Art. 1.      Il regolamento n. 1 è così modificato:
Art. 2.      In deroga al regolamento n. 1 e per un periodo rinnovabile di cinque anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, le istituzioni dell’Unione europea non sono vincolate [...]
Art. 3.      Entro quattro anni dalla data di applicazione del presente regolamento e successivamente ad intervalli quinquennali, il Consiglio riesamina l’applicazione dell’articolo 2 e determina [...]
Art. 4.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 19.2.256 – Regolamento 13 giugno 2005, n. 920.

Regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio che modifica il regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea e il regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell’energia atomica e che introduce misure di deroga temporanea a tali regolamenti.

(G.U.U.E. 18 giugno 2005, n. L 156).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 290,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 190,

     visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Il governo irlandese ha chiesto che alla lingua irlandese sia riconosciuto lo stesso status di quello riconosciuto alle lingue nazionali ufficiali degli altri Stati membri e che si adottino le modifiche a tal fine necessarie al regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea e al regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell’energia atomica, i quali due regolamenti sono in seguito denominati «regolamento n. 1».

     (2) Dagli articoli 53 del trattato sull’Unione europea e 314 del trattato che istituisce la Comunità europea risulta che l’irlandese è una delle lingue facenti fede per ciascuno di questi due trattati.

     (3) Il governo irlandese sottolinea che, conformemente all’articolo 8 della Costituzione irlandese, l’irlandese, in quanto lingua nazionale, è la prima lingua ufficiale dell’Irlanda.

     (4) È opportuno rispondere positivamente alla richiesta del governo irlandese e modificare di conseguenza il regolamento n. 1. Tuttavia è opportuno decidere che, per motivi pratici e in via transitoria, le istituzioni dell’Unione europea non sono vincolate dall’obbligo di redigere e tradurre tutti gli atti, incluse le sentenze della Corte di giustizia, in irlandese. È inoltre opportuno prevedere che tale deroga sia parziale ed escludere dal suo campo di applicazione i regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio; è altresì opportuno conferire al Consiglio la facoltà di decidere all’unanimità, entro quattro anni dalla sua entrata in vigore e successivamente ad intervalli quinquennali, se revocare tale deroga,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento n. 1 è così modificato:

     1) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 1

     Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell’Unione sono la lingua ceca, la lingua danese, la lingua estone, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua irlandese, la lingua italiana, la lingua lettone, la lingua lituana, la lingua maltese, la lingua olandese, la lingua polacca, la lingua portoghese, la lingua slovacca, la lingua slovena, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca e la lingua ungherese.»;

     2) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 4

     I regolamenti e gli altri testi di portata generale sono redatti nelle ventuno lingue ufficiali.»;

     3) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 5

     La Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è pubblicata nelle ventuno lingue ufficiali.»

 

     Art. 2.

     In deroga al regolamento n. 1 e per un periodo rinnovabile di cinque anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, le istituzioni dell’Unione europea non sono vincolate dall’obbligo di redigere tutti gli atti in irlandese e di pubblicarli in detta lingua nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente articolo non si applica ai regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

 

     Art. 3.

     Entro quattro anni dalla data di applicazione del presente regolamento e successivamente ad intervalli quinquennali, il Consiglio riesamina l’applicazione dell’articolo 2 e determina all’unanimità se revocare la deroga di cui a tale articolo.

 

     Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2007.