§ 18.3.50 - Direttiva 8 marzo 2006, n. 29.
Direttiva n. 2006/29/CE della Commissione che modifica la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda [...]


Settore:Normativa europea
Materia:18. diritto di stabilimento
Capitolo:18.3 attività di servizi
Data:08/03/2006
Numero:29


Sommario
Art. 1.      L’articolo 2, paragrafo 3, quarto trattino, della direttiva n. 2000/12/CE è sostituito dal seguente:
Art. 2.      L’articolo 2, paragrafo 3, sesto trattino, della direttiva n. 2000/12/CE è sostituito dal seguente:
Art. 3.      L’articolo 2, paragrafo 3, quattordicesimo trattino, della direttiva n. 2000/12/CE è sostituito dal seguente:
Art. 4.      Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2006. Essi ne informano [...]
Art. 5.      La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Art. 6.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


§ 18.3.50 - Direttiva 8 marzo 2006, n. 29.

Direttiva n. 2006/29/CE della Commissione che modifica la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inclusione di taluni enti nel campo di applicazione di tale direttiva o la loro esclusione da esso

(G.U.U.E. 9 marzo 2006, n. L 70).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva n. 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio [1], in particolare l’articolo 60, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) All’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva n. 2000/12/CE figura l’elenco degli enti che sono esplicitamente esclusi dal campo di applicazione della direttiva.

     (2) Il ministero degli Affari economici e il ministero dell’Interno e della sanità danesi hanno chiesto che l’Associazione di credito ipotecario dei comuni (KommuneKredit) sia inserita nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva n. 2000/12/CE, in modo da escluderla dal campo di applicazione della direttiva. Dall’esame dello status giuridico e della struttura particolare della KommuneKredit è risultato che l’inclusione nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, è giustificata.

     (3) Il ministero delle Finanze finlandese ha rinnovato la propria richiesta di sostituire Kera OY/Kera Ab con FinnveraOyj/Finnvera Abp nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3. Finnvera Plc è il prodotto della fusione tra Kera Plc e il Guarantee Board finlandese. Finnvera Plc svolge le stesse attività del suo predecessore Kera Plc.

     (4) Il ministero dell’Economia e della finanza greco ha chiesto la cancellazione di Elliniki Trapeza Viomichanikis Anaptyxeos e Tachidromiko Tamieftirio dall’elenco delle esclusioni di cui all’articolo 2, paragrafo 3. Il primo ha cessato di esistere dopo la fusione con una banca commerciale e il secondo opererà come ente creditizio autorizzato a norma della direttiva n. 2000/12/CE,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

     L’articolo 2, paragrafo 3, quarto trattino, della direttiva n. 2000/12/CE è sostituito dal seguente:

     - "— in Danimarca: dal "Dansk Eksportfinansieringsfond", dal "Danmarks Skibskreditfond", dal "Dansk Landbrugs Realkreditfond" e dalla "KommuneKredit";".

 

     Art. 2.

     L’articolo 2, paragrafo 3, sesto trattino, della direttiva n. 2000/12/CE è sostituito dal seguente:

     - "— in Grecia: dal "Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων" (Tamio Parakatathikon kai Danion);".

 

     Art. 3.

     L’articolo 2, paragrafo 3, quattordicesimo trattino, della direttiva n. 2000/12/CE è sostituito dal seguente:

     - "— in Finlandia: dalla "Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete AB" e dalla "Finnvera Oyj/Finnvera Abp";".

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

     Art. 5.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 6.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.