Settore: | Normativa europea |
Materia: | 18. diritto di stabilimento |
Capitolo: | 18.3 attività di servizi |
Data: | 08/03/2006 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. L’articolo 2, paragrafo 3, quarto trattino, della direttiva n. 2000/12/CE è sostituito dal seguente: |
Art. 2. L’articolo 2, paragrafo 3, sesto trattino, della direttiva n. 2000/12/CE è sostituito dal seguente: |
Art. 3. L’articolo 2, paragrafo 3, quattordicesimo trattino, della direttiva n. 2000/12/CE è sostituito dal seguente: |
Art. 4. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2006. Essi ne informano [...] |
Art. 5. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
Art. 6. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. |
§ 18.3.50 - Direttiva 8 marzo 2006, n. 29.
Direttiva n. 2006/29/CE della Commissione che modifica la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inclusione di taluni enti nel campo di applicazione di tale direttiva o la loro esclusione da esso
(G.U.U.E. 9 marzo 2006, n. L 70).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) All’articolo 2, paragrafo 3, della
(2) Il ministero degli Affari economici e il ministero dell’Interno e della sanità danesi hanno chiesto che l’Associazione di credito ipotecario dei comuni (KommuneKredit) sia inserita nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, della
(3) Il ministero delle Finanze finlandese ha rinnovato la propria richiesta di sostituire Kera OY/Kera Ab con FinnveraOyj/Finnvera Abp nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3. Finnvera Plc è il prodotto della fusione tra Kera Plc e il Guarantee Board finlandese. Finnvera Plc svolge le stesse attività del suo predecessore Kera Plc.
(4) Il ministero dell’Economia e della finanza greco ha chiesto la cancellazione di Elliniki Trapeza Viomichanikis Anaptyxeos e Tachidromiko Tamieftirio dall’elenco delle esclusioni di cui all’articolo 2, paragrafo 3. Il primo ha cessato di esistere dopo la fusione con una banca commerciale e il secondo opererà come ente creditizio autorizzato a norma della
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
L’articolo 2, paragrafo 3, quarto trattino, della
- "— in Danimarca: dal "Dansk Eksportfinansieringsfond", dal "Danmarks Skibskreditfond", dal "Dansk Landbrugs Realkreditfond" e dalla "KommuneKredit";".
L’articolo 2, paragrafo 3, sesto trattino, della
- "— in Grecia: dal "Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων" (Tamio Parakatathikon kai Danion);".
L’articolo 2, paragrafo 3, quattordicesimo trattino, della
- "— in Finlandia: dalla "Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete AB" e dalla "Finnvera Oyj/Finnvera Abp";".
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.