Settore: | Normativa europea |
Materia: | 17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo |
Capitolo: | 17.3 cooperazione giudiziaria in materia penale |
Data: | 21/11/2005 |
Numero: | 876 |
Sommario |
Art. 1. Autorità centrale |
Art. 2. Trasmissione di propria iniziativa di informazioni sulle condanne |
Art. 3. Richiesta d’informazioni sulle condanne |
Art. 4. Condizioni di utilizzo dei dati personali |
Art. 5. Lingue |
Art. 6. Rapporti con altri strumenti giuridici |
Art. 7. Attuazione |
Art. 8. Presa di effetto |
§ 17.3.212 - Decisione 21 novembre 2005, n. 876.
Decisione n. 2005/876/GAI del Consiglio relativa allo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario
(G.U.U.E. 9 dicembre 2005, n. L 322).
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 31 e 34, paragrafo 2, lettera c),
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 29 del trattato sull’Unione europea, l’Unione europea si è prefissa l’obiettivo di fornire ai cittadini un elevato livello di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Questo obiettivo presuppone lo scambio delle informazioni relative alle condanne penali di cui sono state oggetto persone che risiedono nel territorio degli Stati membri tra le competenti autorità degli Stati membri.
(2) Il 29 novembre 2000, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, il Consiglio ha adottato un programma di misure per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali. La presente decisione contribuisce a raggiungere gli obiettivi previsti dalla misura n. 3 del programma, che sollecita l’introduzione di un modello uniforme di richiesta di precedenti giudiziari tradotto in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, basandosi sul modello elaborato in ambito Schengen.
(3) Gli articoli 13 e 22 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 prevedono meccanismi di trasmissione delle informazioni sulle condanne tra le parti contraenti, la cui lentezza tuttavia non corrisponde più alle esigenze della cooperazione giudiziaria in uno spazio quale quello dell’Unione europea.
(4) La relazione finale sul primo ciclo di valutazioni dedicato all’assistenza giudiziaria in materia penale invitava gli Stati membri a semplificare le procedure di trasferimento di documenti tra gli Stati ricorrendo, se necessario, a moduli uniformi al fine di agevolare la reciproca assistenza giudiziaria.
(5) Il 25 marzo 2004 il Consiglio europeo ha incaricato il Consiglio di esaminare misure relative allo scambio di informazioni sulle condanne per reati terroristici e la possibilità di istituire un registro europeo delle condanne e delle interdizioni e, in occasione della comunicazione relativa a talune azioni da intraprendere nel settore della lotta contro il terrorismo e altre forme gravi di criminalità, in particolare per migliorare gli scambi di informazioni, la Commissione ha sottolineato l’importanza di un meccanismo efficace di trasmissione delle informazioni sulle condanne e le interdizioni.
(6) La presente decisione rispetta il principio di sussidiarietà previsto dall’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e dall’articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea poiché il miglioramento dei meccanismi di trasmissione delle informazioni sulle condanne tra gli Stati membri non può essere realizzato in modo adeguato dall’azione unilaterale degli Stati membri e richiede un’azione coordinata a livello dell’Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nel suddetto articolo 5.
(7) Il miglioramento dei meccanismi di trasmissione delle informazioni relative alle condanne implica, da un lato, che le condanne pronunciate in uno Stato membro nei confronti dei cittadini di un altro Stato membro siano conosciute il più rapidamente possibile da quest’ultimo Stato membro e che, dall’altro, ciascuno Stato membro possa ottenere in brevissimo termine dagli altri Stati membri le informazioni contenute nei casellari giudiziari che gli sono necessarie.
(8) La presente decisione completa e agevola il funzionamento dei meccanismi esistenti per la trasmissione delle informazioni relative alle condanne basati sulle convenzioni in vigore. In particolare, le disposizioni relative alle richieste d’informazioni estratte dal casellario giudiziario non si sostituiscono alla possibilità di cui dispongono le autorità giudiziarie, in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1 della convenzione stabilita con atto del Consiglio del 29 maggio 2000, relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea, di trasmettersi direttamente le informazioni relative al casellario giudiziario. Essa prevede tuttavia un diritto specifico per l’autorità centrale di uno Stato membro di rivolgere una richiesta d’informazioni estratte dal casellario giudiziario all’autorità centrale di un altro Stato membro, nelle circostanze determinate dal diritto nazionale.
(9) I dati personali elaborati in applicazione della presente decisione saranno tutelati conformemente ai principi sanciti dalla convenzione del Consiglio d’Europa del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale.
(10) Ai sensi della raccomandazione n. R (84) 10 del Consiglio d’Europa sul casellario giudiziario e la riabilitazione dei condannati, l’istituzione del casellario giudiziario è volta principalmente ad informare le autorità responsabili del sistema giudiziario penale sui precedenti dell’imputato al fine di adattare la decisione da assumere al caso concreto. Poiché qualunque altro uso del casellario giudiziario che possa compromettere le opportunità di reinserimento sociale del condannato deve essere limitato nella misura del possibile, l’utilizzo delle informazioni trasmesse in applicazione della presente decisione a fini diversi dall’ambito dei procedimenti penali può essere limitato conformemente alle legislazioni nazionali dello Stato richiesto e dello Stato richiedente.
(11) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea e riaffermati dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
(12) La presente decisione non comporta per gli Stati membri alcun obbligo di iscrivere nei propri casellari giudiziari condanne o informazioni in materia penale diverse da quelle che sono tenuti a iscrivere in forza del diritto nazionale.
(13) La presente decisione non si applica alla trasmissione di decisioni o di loro copie,
DECIDE:
Art. 1. Autorità centrale
1. Ai fini degli articoli 2 e 3, ciascuno Stato membro designa un’autorità centrale. Tuttavia, per l’invio di informazioni ai sensi dell’articolo 2 e la risposta alle richieste ai sensi dell’articolo 3, gli Stati membri possono designare una o più autorità centrali.
2. Ciascuno Stato membro informa il segretariato generale del Consiglio e la Commissione dell’autorità designata ai sensi del paragrafo 1. Il segretariato generale del Consiglio notifica tale informazione agli Stati membri e all’Eurojust.
Art. 2. Trasmissione di propria iniziativa di informazioni sulle condanne
Ciascuna autorità centrale informa immediatamente le autorità centrali degli altri Stati membri delle condanne penali e delle successive misure pronunciate nei confronti dei cittadini di tali Stati membri e iscritte nel casellario giudiziario. Qualora l’interessato sia cittadino di due o più Stati membri, l’informazione è trasmessa a ciascuno di tali Stati membri, a meno che l’interessato sia cittadino dello Stato membro in cui è stato condannato.
Art. 3. Richiesta d’informazioni sulle condanne
1. Quando si richiedono informazioni al casellario giudiziario di uno Stato membro, l’autorità centrale può, conformemente al diritto nazionale, rivolgere all’autorità centrale di un altro Stato membro una richiesta di estratti del casellario giudiziario e informazioni ad esso attinenti. Ogni richiesta d’informazione è basata sul modulo di richiesta che figura in allegato.
Quando una persona richiede informazioni sul suo casellario giudiziario, l’autorità centrale dello Stato membro in cui è presentata la richiesta può, conformemente al diritto nazionale, trasmettere all’autorità centrale di un altro Stato membro una domanda di estratti del casellario giudiziario e informazioni ad esso attinenti se l’interessato è o è stato residente o cittadino dello Stato membro richiedente o richiesto.
2. La risposta è trasmessa immediatamente e, in ogni caso, entro un termine non superiore a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della domanda, alle condizioni previste dalle leggi, dai regolamenti o dalle prassi nazionali, dall’autorità centrale dello Stato membro richiesto all’autorità centrale dello Stato membro richiedente, sulla base del modulo che figura in allegato. Essa include le informazioni ricevute a norma dell’articolo 2 e registrate nel casellario giudiziario dello Stato membro richiesto.
Se la domanda è presentata per l’interessato a norma del paragrafo 1, secondo comma, il termine di cui al primo comma del presente paragrafo non sarà superiore ai venti giorni lavorativi dalla ricezione della domanda.
3. Qualora lo Stato membro richiesto necessiti di ulteriori informazioni per identificare la persona cui si riferisce la domanda, esso consulta immediatamente lo Stato membro richiedente in modo da fornire una risposta entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni supplementari richieste.
4. La risposta è corredata di un estratto delle condanne alle condizioni previste dal diritto nazionale.
5. Le richieste, le risposte ed altre informazioni pertinenti possono essere trasmesse con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, in condizioni che consentano allo Stato membro ricevente di accertarne l’autenticità.
Art. 4. Condizioni di utilizzo dei dati personali
1. I dati di carattere personale comunicati ai sensi dell’articolo 3 nell’ambito di procedimenti penali possono essere utilizzati dallo Stato membro richiedente solo per il procedimento penale per il quale sono stati richiesti, come precisato nel modulo che figura in allegato.
2. I dati personali trasmessi ai sensi dell’articolo 3 per un fine diverso dal procedimento penale possono essere utilizzati dallo Stato membro richiedente conformemente al suo diritto nazionale solo per il fine per il quale sono stati richiesti e nei limiti specificati nel modulo dallo Stato membro richiesto.
3. Il presente articolo non si applica ai dati personali ottenuti da uno Stato membro in applicazione della presente decisione e provenienti dal suddetto Stato membro.
Art. 5. Lingue
Il modulo è inviato dallo Stato membro richiedente nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro richiesto. Lo Stato membro richiesto risponde in una delle sue lingue ufficiali o in un’altra lingua accettabile per entrambi gli Stati membri. Ogni Stato membro può, al momento dell’adozione della presente decisione o successivamente, indicare, in una dichiarazione al segretariato generale del Consiglio, quali lingue ufficiali delle istituzioni delle Comunità europee esso accetta. Il segretariato generale del Consiglio notifica tale informazione agli Stati membri.
Art. 6. Rapporti con altri strumenti giuridici
1. Per quanto riguarda gli Stati membri, la presente decisione completa ed agevola l’applicazione degli articoli 13 e 22 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, dei suoi protocolli aggiuntivi del 17 marzo 1978 e dell’8 novembre 2001, della convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea del 29 maggio 2000 e relativo protocollo del 16 ottobre 2001.
2. Ai fini della presente decisione gli Stati membri rinunciano a far valere, nei reciproci rapporti, le loro eventuali riserve sull’articolo 13 della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959. La presente decisione lascia impregiudicate le riserve sull’articolo 22 di detta convenzione. Tali riserve possono essere invocate in riferimento all’articolo 2 della presente decisione.
3. La presente decisione non pregiudica l’applicazione di disposizioni più favorevoli contenute in accordi bilaterali o multilaterali tra Stati membri.
Art. 7. Attuazione
Gli Stati membri attuano la presente decisione al più presto e, in ogni caso, entro il 21 maggio 2006.
Art. 8. Presa di effetto
La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
ALLEGATO
Modulo di cui agli articoli 3, 4 e 5 della
(Omissis)