§ 17.3.75 - Decisione 17 ottobre 2000, n. 642.
Decisione (GAI) n. 2000/642 del Consiglio concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.3 cooperazione giudiziaria in materia penale
Data:17/10/2000
Numero:642


Sommario
Art. 1.      1. Gli Stati membri si assicurano che le UIF istituite o designate per ricevere informazioni finanziarie nel quadro della lotta al riciclaggio dei proventi di attività illecite cooperino per [...]
Art. 2.      1. Gli Stati membri si assicurano che, ai fini della presente decisione, le UIF costituiscano un'unità singola per ciascuno Stato membro e corrispondano alla seguente definizione: "Un'unità [...]
Art. 3.      Gli Stati membri si assicurano che l'assolvimento delle funzioni delle UIF ai sensi della presente decisione non sia ostacolato dal loro statuto interno, che si tratti di autorità [...]
Art. 4.      1. Ogni domanda inoltrata ai sensi della presente decisione è accompagnata da una succinta esposizione dei pertinenti elementi noti all'UIF richiedente. L'UIF specifica nella domanda l'uso che [...]
Art. 5.      1. Le informazioni o i documenti ottenuti ai sensi della presente decisione sono destinati alle finalità previste all'articolo 1, paragrafo 1.
Art. 6.      1. Le UIF possono scambiarsi informazioni pertinenti entro i limiti imposti dalla normativa nazionale applicabile e senza bisogno di apposita richiesta.
Art. 7.      Gli Stati membri assicurano e concordano canali di comunicazione adeguati e protetti tra le UIF.
Art. 8.      La presente decisione si applica fatti salvi gli obblighi degli Stati membri nei confronti dell'Europol, stabiliti nella convenzione Europol.
Art. 9.      1. La presente decisione lascia impregiudicato il livello di cooperazione tra le UIF quale definito nei memorandum d'intesa che le autorità degli Stati membri hanno tra loro concluso o [...]
Art. 10.      La presente decisione si applica a Gibilterra. A tal fine, e fatto salvo l'articolo 2, il Regno Unito può notificare al Segretariato generale del Consiglio l'esistenza di una UIF a Gibilterra.
Art. 11.      La presente decisione ha effetto a decorrere dal 17 ottobre 2000.


§ 17.3.75 - Decisione 17 ottobre 2000, n. 642.

Decisione (GAI) n. 2000/642 del Consiglio concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni.

(G.U.C.E. 24 ottobre 2000, n. L 271).

 

Art. 1.

     1. Gli Stati membri si assicurano che le UIF istituite o designate per ricevere informazioni finanziarie nel quadro della lotta al riciclaggio dei proventi di attività illecite cooperino per raccogliere, analizzare e sottoporre a investigazione le informazioni nell'ambito delle UIF relative a ogni fatto che possa costituire indizio di riciclaggio, conformemente alle loro competenze nazionali.

     2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri si assicurano che le UIF si scambino, spontaneamente o a richiesta, ai sensi della presente decisione o in conformità di memorandum d'intesa esistenti o futuri, tutte le informazioni disponibili che possano risultare utili per il trattamento o l'analisi di informazioni o per l'investigazione, da parte delle UIF, di operazioni finanziarie connesse con il riciclaggio di denaro e delle persone fisiche o giuridiche in esse implicate.

     3. Lo Stato membro che designa come UIF un'autorità di polizia può stabilire che le informazioni da essa detenute possono essere scambiate, conformemente alla presente decisione, con un'autorità dello Stato membro ricevente, designata a tal fine e competente per le materie di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 2.

     1. Gli Stati membri si assicurano che, ai fini della presente decisione, le UIF costituiscano un'unità singola per ciascuno Stato membro e corrispondano alla seguente definizione: "Un'unità centrale nazionale che, al fine di combattere il riciclaggio di denaro, è incaricata di ricevere (e, nella misura in cui ciò sia consentito, di richiedere), analizzare e divulgare presso le competenti autorità le informazioni finanziarie comunicate relativamente a sospetti proventi di reato o richieste dalle leggi o dai regolamenti nazionali.".

     2. Ai fini del paragrafo 1 uno Stato membro ha la facoltà di istituire un'unità centrale allo scopo di ricevere informazioni da organismi decentrati o di trasmetterle agli stessi.

     3. Gli Stati membri indicano l'unità che costituisce una UIF ai sensi del presente articolo. Essi comunicano per iscritto tale informazione al Segretariato generale del Consiglio. Tale comunicazione non incide sulle attuali relazioni di cooperazione tra le UIF.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri si assicurano che l'assolvimento delle funzioni delle UIF ai sensi della presente decisione non sia ostacolato dal loro statuto interno, che si tratti di autorità amministrative, di applicazione della legge o giudiziarie.

 

     Art. 4.

     1. Ogni domanda inoltrata ai sensi della presente decisione è accompagnata da una succinta esposizione dei pertinenti elementi noti all'UIF richiedente. L'UIF specifica nella domanda l'uso che sarà fatto delle informazioni richieste.

     2. Allorché una domanda è inoltrata in conformità della presente decisione, l'UIF richiesta fornisce tutte le informazioni pertinenti, tra cui le informazioni finanziarie disponibili e i dati inerenti all'applicazione della legge richiesti nella domanda, senza che sia necessaria una lettera formale di richiesta ai sensi delle convenzioni o degli accordi applicabili tra gli Stati membri.

     3. Un'UIF può rifiutare di comunicare le informazioni che potrebbero compromettere sostanzialmente indagini di carattere penale in corso nello Stato membro richiesto o, in circostanze eccezionali, quando tale comunicazione sarebbe palesemente sproporzionata rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica o dello Stato membro in questione ovvero non conforme ai principi fondamentali di diritto nazionale. Un siffatto rifiuto è adeguatamente circostanziato all'UIF richiedente.

 

     Art. 5.

     1. Le informazioni o i documenti ottenuti ai sensi della presente decisione sono destinati alle finalità previste all'articolo 1, paragrafo 1.

     2. Nel trasmettere informazioni o documenti in virtù della presente decisione l'UIF mittente può subordinare a limitazioni o condizioni l'uso delle informazioni per finalità non previste al paragrafo 1. L'UIF ricevente rispetta tali limitazioni o condizioni.

     3. Se uno Stato membro intende usare le informazioni o i documenti trasmessigli per indagini o azioni penali ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lo Stato membro mittente non può rifiutare il consenso a tale uso, a meno che le limitazioni previste dalla sua normativa nazionale o le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3 non glielo consentano. Il rifiuto del consenso è adeguatamente circostanziato.

     4. Le UIF adottano tutte le misure necessarie, ivi comprese quelle di sicurezza, per garantire che le informazioni comunicate ai sensi della presente decisione non siano accessibili ad altre autorità, organismi o servizi.

     5. Le informazioni fornite sono protette, conformemente alla convenzione del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale e tenuto conto della raccomandazione n. R[87]15 del Consiglio d'Europa, del 15 settembre 1987, tesa a regolamentare l'utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia, da regole di riservatezza e di protezione dei dati personali almeno equivalenti a quelle vigenti nella normativa nazionale applicabile all'UIF richiedente.

 

     Art. 6.

     1. Le UIF possono scambiarsi informazioni pertinenti entro i limiti imposti dalla normativa nazionale applicabile e senza bisogno di apposita richiesta.

     2. L'articolo 5 si applica alle informazioni trasmesse a norma del presente articolo.

 

     Art. 7.

     Gli Stati membri assicurano e concordano canali di comunicazione adeguati e protetti tra le UIF.

 

     Art. 8.

     La presente decisione si applica fatti salvi gli obblighi degli Stati membri nei confronti dell'Europol, stabiliti nella convenzione Europol.

 

     Art. 9.

     1. La presente decisione lascia impregiudicato il livello di cooperazione tra le UIF quale definito nei memorandum d'intesa che le autorità degli Stati membri hanno tra loro concluso o concluderanno sempre che sia compatibile con la presente decisione o vada oltre le disposizioni in essa previste. Qualora le disposizioni della presente decisione vadano oltre quelle di un memorandum d'intesa concluso fra autorità degli Stati membri, la presente decisione prevarrà su detti memorandum d'intesa due anni dopo che la presente decisione ha preso effetto.

     2. Gli Stati membri assicurano che saranno in grado di cooperare pienamente, in conformità delle disposizioni della presente decisione, al massimo tre anni dopo che la presente decisione ha preso effetto.

     3. Il Consiglio valuta il rispetto della presente decisione da parte degli Stati membri entro quattro anni a partire dalla data in cui essa ha effetto e può decidere di continuare ad effettuare tali valutazioni ad intervalli periodici.

 

     Art. 10.

     La presente decisione si applica a Gibilterra. A tal fine, e fatto salvo l'articolo 2, il Regno Unito può notificare al Segretariato generale del Consiglio l'esistenza di una UIF a Gibilterra.

 

     Art. 11.

     La presente decisione ha effetto a decorrere dal 17 ottobre 2000.