Settore: | Normativa europea |
Materia: | 17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo |
Capitolo: | 17.2 cooperazione giudiziaria in materia civile |
Data: | 27/04/2006 |
Numero: | 325 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 17.2.51 - Decisione 27 aprile 2006, n. 325.
Decisione n. 2006/325/CE del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
(G.U.U.E. 5 maggio 2006, n. L 120).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non è vincolata dalle disposizioni del
(2) La Commissione ha negoziato un accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca che estende alla Danimarca le disposizioni del
(3) Tale accordo è stato firmato per conto della Comunità europea il 19 ottobre 2005, fatta salva l'eventuale conclusione in data successiva, conformemente alla
(4) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
(5) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo relativo alla posizione della Danimarca, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né soggetta alla sua applicazione.
(6) È opportuno approvare l’accordo,
DECIDE:
L’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, è approvato in nome della Comunità.
Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata ad effettuare la notifica di cui all'articolo 12, paragrafo 2, dell'accordo.