§ 17.2.44 – Regolamento 2 dicembre 2004, n. 2116.
Regolamento (CE) n. 2116/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.2 cooperazione giudiziaria in materia civile
Data:02/12/2004
Numero:2116


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 17.2.44 – Regolamento 2 dicembre 2004, n. 2116.

Regolamento (CE) n. 2116/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, rispetto ai trattati con la Santa Sede.

(G.U.U.E. 14 dicembre 2004, n. L 367).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) L’articolo 40 del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi prevede che ogni decisione relativa all’invalidità di un matrimonio disciplinata dai trattati tra la Santa Sede e il Portogallo, l’Italia e la Spagna (Concordati) sia riconosciuta negli Stati membri alle condizioni di cui al capo III di detto regolamento.

     (2) L’articolo 40 del regolamento (CE) n. 1347/2000 è stato modificato dall’allegato II dell’atto di adesione del 2003, al fine di menzionare l’accordo tra la Santa Sede e Malta, del 3 febbraio 1993, sul riconoscimento degli effetti civili dei matrimoni canonici e delle decisioni delle autorità e dei tribunali ecclesiastici in merito a tali matrimoni, con secondo protocollo aggiuntivo del 6 gennaio 1995.

     (3) Il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, è entrato in vigore il 1° agosto 2004 e sarà applicato dal 1° marzo 2005 in tutti gli Stati membri, a esclusione della Danimarca.

     (4) Malta ha richiesto che l’articolo 63 del regolamento (CE) n. 2201/2003, che corrisponde all’articolo 40 del regolamento (CE) n. 1347/2000, sia modificato al fine di comprendere il suo accordo con la Santa Sede.

     (5) L’articolo 57 dell’atto di adesione del 2003 prevede che gli atti adottati prima dell’adesione, che necessitino di essere adeguati a motivo dell’adesione stessa, siano adattati mediante un procedimento semplificato secondo il quale il Consiglio agisce a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

     (6) È opportuno tener conto della richiesta di Malta e modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2201/2003,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’articolo 63 del regolamento (CE) n. 2201/2003 è modificato come segue:

     1) al paragrafo 3 è aggiunto il punto seguente:

     «c) accordo tra la Santa Sede e Malta, del 3 febbraio 1993, sul riconoscimento degli effetti civili dei matrimoni canonici e delle decisioni delle autorità e dei tribunali ecclesiastici in merito a tali matrimoni, incluso il protocollo di applicazione della stessa data, con secondo protocollo aggiuntivo del 6 gennaio 1995.»

     2) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     «4. La Spagna, l'Italia o Malta possono sottoporre il riconoscimento delle decisioni di cui al paragrafo 2 alle procedure e ai controlli applicabili alle sentenze dei tribunali ecclesiastici pronunciate in base ai trattati internazionali con la Santa Sede di cui al paragrafo 3.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Il presente regolamento si applica dal 1° marzo 2005.