Settore: | Normativa europea |
Materia: | 17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo |
Capitolo: | 17.2 cooperazione giudiziaria in materia civile |
Data: | 14/10/2004 |
Numero: | 1804 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 17.2.42 – Regolamento 14 ottobre 2004, n. 1804.
Regolamento (CE) n. 1804/2004 della Commissione che modifica l’elenco dei giudici competenti e dei mezzi di impugnazione di cui agli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi.
(G.U.U.E. 19 ottobre 2004, n. L 318).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Ai sensi del
(2) Gli allegati I, II e III del
(3) Gli allegati I, II e III sono stati modificati dall’atto di adesione del 2003, onde includervi anche l’elenco dei giudici competenti e dei mezzi d’impugnazione dei paesi aderenti.
(4) Lettonia, Lituania, Slovenia e Slovacchia hanno notificato alla Commissione, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, del
(5) Il
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) L’allegato I è modificato come segue:
a) il trattino relativo alla Lettonia è sostituito dal seguente:
«— in Lettonia, al “rajona (pilsetas) tiesa”»;
b) il trattino relativo alla Slovenia è sostituito dal seguente:
«— in Slovenia, all’“okrožno sodišèe”».
2) L’allegato II è modificato come segue:
a) il trattino relativo alla Lituania è sostituito dal seguente:
«— in Lituania, dinanzi al “Lietuvos apeliacinis teismas”»;
b) il trattino relativo alla Slovenia è sostituito dal seguente:
«— in Slovenia, dinanzi all’“okrožno sodišèe”»;
c) il trattino relativo alla Slovacchia è sostituito dal seguente:
«— in Slovacchia, dinanzi all’“okresný súd”».
3) L’allegato III è modificato come segue:
a) il trattino relativo alla Lituania è sostituito dal seguente:
«— in Lituania, ricorso in cassazione al “Lietuvos Aukšèiausiasis Teismas”»;
b) il trattino relativo alla Slovenia è sostituito dal seguente:
«— in Slovenia, ricorso al “Vrhovno sodišèe Republike Slovenije”»;
c) è inserito il seguente trattino relativo alla Slovacchia:
«— “dovolanie” in Slovacchia».
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.