§ 17.2.42 – Regolamento 14 ottobre 2004, n. 1804.
Regolamento (CE) n. 1804/2004 della Commissione che modifica l’elenco dei giudici competenti e dei mezzi di impugnazione di cui agli [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.2 cooperazione giudiziaria in materia civile
Data:14/10/2004
Numero:1804


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 17.2.42 – Regolamento 14 ottobre 2004, n. 1804.

Regolamento (CE) n. 1804/2004 della Commissione che modifica l’elenco dei giudici competenti e dei mezzi di impugnazione di cui agli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi.

(G.U.U.E. 19 ottobre 2004, n. L 318).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi, in particolare l’articolo 44, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1347/2000, le parti interessate possono richiedere che una sentenza pronunciata in uno Stato membro venga riconosciuta e dichiarata esecutiva anche in un altro Stato membro.

     (2) Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1347/2000 indicano i giudici che hanno competenza negli Stati membri per le istanze di dichiarazione di esecutività e per i ricorsi contro tali decisioni, elencando a tal fine i mezzi d’impugnazione.

     (3) Gli allegati I, II e III sono stati modificati dall’atto di adesione del 2003, onde includervi anche l’elenco dei giudici competenti e dei mezzi d’impugnazione dei paesi aderenti.

     (4) Lettonia, Lituania, Slovenia e Slovacchia hanno notificato alla Commissione, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1347/2000, i testi che modificano gli elenchi dei giudici competenti e dei mezzi d’impugnazione contenuti negli allegati I, II e III.

     (5) Il regolamento (CE) n. 1347/2000 deve essere modificato di conseguenza,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1347/2000 è modificato come segue:

     1) L’allegato I è modificato come segue:

     a) il trattino relativo alla Lettonia è sostituito dal seguente:

     «— in Lettonia, al “rajona (pilsetas) tiesa”»;

     b) il trattino relativo alla Slovenia è sostituito dal seguente:

     «— in Slovenia, all’“okrožno sodišèe”».

     2) L’allegato II è modificato come segue:

     a) il trattino relativo alla Lituania è sostituito dal seguente:

     «— in Lituania, dinanzi al “Lietuvos apeliacinis teismas”»;

     b) il trattino relativo alla Slovenia è sostituito dal seguente:

     «— in Slovenia, dinanzi all’“okrožno sodišèe”»;

     c) il trattino relativo alla Slovacchia è sostituito dal seguente:

     «— in Slovacchia, dinanzi all’“okresný súd”».

     3) L’allegato III è modificato come segue:

     a) il trattino relativo alla Lituania è sostituito dal seguente:

     «— in Lituania, ricorso in cassazione al “Lietuvos Aukšèiausiasis Teismas”»;

     b) il trattino relativo alla Slovenia è sostituito dal seguente:

     «— in Slovenia, ricorso al “Vrhovno sodišèe Republike Slovenije”»;

     c) è inserito il seguente trattino relativo alla Slovacchia:

     «— “dovolanie” in Slovacchia».

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.