§ 17.2.33 - Regolamento 21 agosto 2002, n. 1496.
Regolamento (CE) n. 1496/2002 della Commissione che modifica l'allegato I (le norme nazionali sulla competenza di cui all'articolo 3, [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.2 cooperazione giudiziaria in materia civile
Data:21/08/2002
Numero:1496


Sommario
Art. 1.      Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 44/2001, l'ottavo trattino concernente i Paesi Bassi è soppresso.
Art. 2.      Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 44/2001, la frase "in Germania, presidente in una sezione del "Landgericht"," è sostituita dal testo seguente:
Art. 3.      Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 44/2001, la frase "nei Paesi Bassi, presidente dell'"arrondissementsrechtbank"" è sostituita dal testo seguente:
Art. 4.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 17.2.33 - Regolamento 21 agosto 2002, n. 1496.

Regolamento (CE) n. 1496/2002 della Commissione che modifica l'allegato I (le norme nazionali sulla competenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2), e l'allegato II (elenco dei giudici o autorità competenti) del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

(G.U.C.E. 22 agosto 2002, n. L 225). Entrata in vigore: 29 agosto 2002.

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in particolare gli articoli 3, paragrafo 2, 4, paragrafo 2, 44 e 74,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001, le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del capo II sulla competenza. A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, in particolare nei loro confronti non possono essere addotte le norme nazionali sulla competenza riportate nell'allegato I.

     (2) Conseguentemente, se una delle norme di cui all'allegato I viene soppressa in uno Stato membro, il contenuto di tale elenco deve essere modificato in modo corrispondente.

     (3) Un'istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività, in uno Stato membro, di una decisione emessa in un altro Stato membro ed ivi esecutiva deve essere presentata alle autorità competenti elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 44/2001.

     (4) Gli articoli 38 e seguenti e l'articolo 57, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 44/2001 autorizzano la presentazione di una domanda di dichiarazione di esecutività di un atto autentico ad un notaio, in qualità di autorità competente.

     (5) L'articolo 74 del regolamento (CE) n. 44/2001 dispone che gli Stati membri notifichino alla Commissione i testi che modificano gli elenchi delle autorità competenti che figurano negli allegati da I a IV.

     (6) I Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione una modifica delle norme nazionali sulla competenza riportate nell'allegato I e dell'elenco dei giudici o autorità competenti che figurano nell'allegato II e la Germania ha notificato alla Commissione una modifica dell'elenco dei giudici o autorità competenti che figurano nell'allegato II. Il regolamento (CE) n. 44/2001 deve pertanto essere modificato in modo corrispondente,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 44/2001, l'ottavo trattino concernente i Paesi Bassi è soppresso.

 

     Art. 2.

     Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 44/2001, la frase "in Germania, presidente in una sezione del "Landgericht"," è sostituita dal testo seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 44/2001, la frase "nei Paesi Bassi, presidente dell'"arrondissementsrechtbank"" è sostituita dal testo seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.