Settore: | Normativa europea |
Materia: | 17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo |
Capitolo: | 17.2 cooperazione giudiziaria in materia civile |
Data: | 21/08/2002 |
Numero: | 1496 |
Sommario |
Art. 1. Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 44/2001, l'ottavo trattino concernente i Paesi Bassi è soppresso. |
Art. 2. Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 44/2001, la frase "in Germania, presidente in una sezione del "Landgericht"," è sostituita dal testo seguente: |
Art. 3. Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 44/2001, la frase "nei Paesi Bassi, presidente dell'"arrondissementsrechtbank"" è sostituita dal testo seguente: |
Art. 4. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 17.2.33 - Regolamento 21 agosto 2002, n. 1496.
Regolamento (CE) n. 1496/2002 della Commissione che modifica l'allegato I (le norme nazionali sulla competenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2), e l'allegato II (elenco dei giudici o autorità competenti) del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
(G.U.C.E. 22 agosto 2002, n. L 225). Entrata in vigore: 29 agosto 2002.
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del
(2) Conseguentemente, se una delle norme di cui all'allegato I viene soppressa in uno Stato membro, il contenuto di tale elenco deve essere modificato in modo corrispondente.
(3) Un'istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività, in uno Stato membro, di una decisione emessa in un altro Stato membro ed ivi esecutiva deve essere presentata alle autorità competenti elencate nell'allegato II del
(4) Gli articoli 38 e seguenti e l'articolo 57, paragrafo 4, del
(5) L'articolo 74 del
(6) I Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione una modifica delle norme nazionali sulla competenza riportate nell'allegato I e dell'elenco dei giudici o autorità competenti che figurano nell'allegato II e la Germania ha notificato alla Commissione una modifica dell'elenco dei giudici o autorità competenti che figurano nell'allegato II. Il
ha adottato il presente regolamento:
Nell'allegato I del
Nell'allegato II del
(Omissis).
Nell'allegato II del
(Omissis).
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.