§ 17.1.55 - Regolamento 24 aprile 2001, n. 789.
Regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.1 libera circolazione delle persone e diritto di asilo
Data:24/04/2001
Numero:789

§ 17.1.55 - Regolamento 24 aprile 2001, n. 789.

Regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto.

(G.U.C.E. 26 aprile 2001, n. L 116).

 

    Art. 1.

    1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, su iniziativa di uno dei suoi membri o su proposta della Commissione, modifica, se del caso, le parti II, III, V, VI, VII e VIII dell'ICC, come pure il suo allegato 2 (ad eccezione dell'inventario B e degli obblighi di visto relativi ai paesi di cui all'inventario A per i quali non occorre una consultazione preliminare), le parti I e III del suo allegato 3 e i suoi allegati 6, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.

    2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, su iniziativa di uno dei suoi membri o su proposta della Commissione, modifica, se del caso, l'introduzione e le parti I, II e III della "Rete di consultazione Schengen (Specifiche tecniche)" e gli allegati 2, 2A, 3, 4, 5, 7 e 8 della medesima.

    3. Qualora tali modifiche riguardino disposizioni e procedure riservate, le informazioni in esse contenute sono comunicate esclusivamente alle autorità designate dagli Stati membri e alle persone debitamente autorizzate da ciascuno Stato membro o dalle istituzioni delle Comunità europee, o altrimenti legittimate ad accedere a siffatte informazioni.

 

    Art. 2.

    1. Ogni Stato membro comunica al segretario generale del Consiglio le modifiche che desidera apportare all'ICC per quanto riguarda la parte III dell'allegato 1, l'inventario A dell'allegato 2 (ad eccezione degli obblighi di visto relativi ai paesi di cui a tale inventario per i quali occorre una consultazione preliminare) e l'inventario B dell'allegato 2, la parte II dell'allegato 3, e gli allegati 4, 5, 7 e 9, al manuale relativo ai documenti sui quali può essere apposto un visto, al manuale relativo al rilascio di visti Schengen nei paesi terzi nei quali non tutti gli Stati Schengen sono rappresentati, e agli allegati 6 e 9 della "Rete di consultazione Schengen (Specifiche tecniche)".

    2. Uno Stato membro che desideri apportare una modifica agli allegati 4, 5B, 5C, 7 o 9 dell'ICC sottopone prima una proposta di modifica agli altri Stati membri e dà loro l'opportunità di presentare osservazioni sulla stessa.

    3. Si considera che le modifiche apportate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 abbiano effetto dalla data in cui il segretario generale le comunica ai membri del Consiglio ed alla Commissione.

 

    Art. 3.

    Il Segretariato generale del Consiglio è responsabile della preparazione delle versioni rivedute dell'ICC e dei relativi allegati, del manuale relativo ai documenti sui quali può essere apposto un visto, del manuale relativo al rilascio di visti Schengen nei paesi terzi nei quali non tutti gli Stati Schengen sono rappresentati e della "Rete di consultazione Schengen (Specifiche tecniche)", al fine di inserirvi le modifiche apportate a norma degli articoli 1 e 2. Se necessario, egli trasmette le suddette versioni agli Stati membri.

 

    Art. 4.

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua adozione. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.