Settore: | Normativa europea |
Materia: | 15. libera circolazione dei lavoratori e fondo sociale europeo |
Capitolo: | 15.2 fondo sociale europeo |
Data: | 27/11/2000 |
Numero: | 750 |
Sommario |
Art. 1. Istituzione del programma. |
Art. 2. Obiettivi. |
Art. 3. Azioni comunitarie. |
Art. 4. Attuazione del programma e cooperazione con gli Stati membri. |
Art. 5. Misure di attuazione. |
Art. 6. Comitato. |
Art. 7. Cooperazione con altri comitati. |
Art. 8. Coerenza e complementarità. |
Art. 9. Partecipazione dei paesi EFTA/SEE, dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, di Cipro, di Malta e della Turchia. |
Art. 10. Dotazione finanziaria. |
Art. 11. Controllo e valutazione. |
Art. 12. Entrata in vigore. |
§ 15.2.35 - Decisione 27 novembre 2000, n. 750.
Decisione (CE) n. 2000/750 del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitario per combattere le discriminazioni (2001-2006).
(G.U.C.E. 2 dicembre 2000, n. L 303).
Art. 1. Istituzione del programma.
Le presente decisione istituisce, per il periodo compreso fra il 1o gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006, un programma d'azione comunitario volto a promuovere misure di lotta alle discriminazioni dirette o indirette fondate sulla razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali (in seguito denominato "programma").
Art. 2. Obiettivi.
Nell'ambito delle competenze comunitarie il programma sostiene e integra gli sforzi a livello di Comunità e di Stati membri volti a promuovere misure di prevenzione e lotta alla discriminazione, semplice e multipla, tenendo conto, ove opportuno, degli sviluppi legislativi. Esso persegue i seguenti obiettivi:
a) migliorare la comprensione dei problemi connessi con la discriminazione attraverso una migliore conoscenza del fenomeno e attraverso la valutazione dell'efficacia delle politiche e delle prassi;
b) sviluppare la capacità di prevenire e affrontare efficacemente il fenomeno della discriminazione, in particolare rafforzando i mezzi d'azione delle organizzazioni e sostenendo lo scambio di informazioni e di buone prassi e la costituzione di reti a livello europeo, tenendo nel contempo conto degli aspetti specifici delle diverse forme di discriminazione;
c) promuovere e divulgare i valori e le prassi che animano la lotta alla discriminazione, anche attraverso attività di sensibilizzazione.
Art. 3. Azioni comunitarie.
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, possono essere realizzate, in un contesto transnazionale, le seguenti azioni:
a) analisi dei fattori connessi con la discriminazione, in particolare mediante l'effettuazione di studi e lo sviluppo di indicatori e di criteri di riferimento qualitativi e quantitativi, nel rispetto del diritto e delle prassi nazionali, nonché valutazione dell'efficacia e dell'impatto della legislazione e delle prassi antidiscriminatorie, accompagnata da una concreta divulgazione dei risultati;
b) cooperazione transnazionale e promozione di una rete a livello europeo fra le parti che operano nel campo della prevenzione e della lotta alla discriminazione, comprese le organizzazioni non governative;
c) promozione della sensibilizzazione, in particolare per evidenziare la dimensione europea della lotta alla discriminazione e rendere pubblici i risultati del programma, soprattutto attraverso comunicazioni, pubblicazioni, campagne e manifestazioni.
2. I dispositivi per la realizzazione delle azioni comunitarie di cui al paragrafo 1 figurano in allegato.
Art. 4. Attuazione del programma e cooperazione con gli Stati membri.
1. La Commissione:
a) garantisce l'attuazione delle azioni comunitarie che rientrano nel programma in conformità con l'allegato;
b) procede ad uno scambio periodico di opinioni con i rappresentanti delle organizzazioni non governative e le parti sociali a livello europeo per quanto riguarda la progettazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma, nonché gli orientamenti politici corrispondenti. A tal fine, la Commissione mette le informazioni utili a disposizione delle organizzazioni non governative e delle parti sociali. La Commissione informa delle loro opinioni il comitato istituito a norma dell'articolo 6.
2. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, adotta i provvedimenti necessari per:
a) promuovere la partecipazione al programma di tutte le parti in causa, incluse le organizzazioni non governative, quali che siano le loro dimensioni;
b) promuovere una cooperazione e un dialogo attivi fra tutti i soggetti che partecipano al programma, fra l'altro al fine di incoraggiare un approccio integrato e coordinato in materia di lotta alla discriminazione;
c) garantire la divulgazione dei risultati delle azioni intraprese nell'ambito del programma;
d) fornire informazioni accessibili e assicurare una pubblicità e un seguito adeguati relativamente alle azioni sostenute dal programma.
Art. 5. Misure di attuazione.
1. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione concernenti le materie in appresso sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
a) gli orientamenti generali per l'attuazione del programma;
b) il piano di lavoro annuale per l'attuazione delle azioni del programma, compresa la possibilità di adattare o completare i temi del programma;
c) il sostegno finanziario comunitario;
d) il bilancio annuale e la ripartizione dei finanziamenti tra le varie azioni del programma;
e) le modalità di selezione delle azioni e delle organizzazioni sostenute dalla Comunità, nonché il progetto di elenco delle azioni ed organizzazioni da sostenere, presentato dalla Commissione;
f) i criteri di controllo e di valutazione del programma, in particolare il rapporto costo/efficacia, nonché le modalità di divulgazione e di trasferimento dei risultati.
2. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione relativamente a tutte le altre materie sono adottate secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3.
Art. 6. Comitato.
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 7. Cooperazione con altri comitati.
Per garantire la coerenza e la complementarità del programma con le altre misure di cui all'articolo 8, la Commissione informa regolarmente il comitato sulle altre azioni comunitarie che contribuiscono alla lotta alla discriminazione. Se del caso, la Commissione istituisce una cooperazione regolare e strutturata con il comitato e con i comitati di controllo istituiti per altri tipi di politiche, strumenti e azioni pertinenti.
Art. 8. Coerenza e complementarità.
1. In cooperazione con gli Stati membri, la Commissione garantisce la coerenza globale con altri tipi di politiche, azioni e strumenti della Comunità e dell'Unione, in particolare mediante l'istituzione di meccanismi utili a coordinare le attività del programma con altre attività pertinenti connesse alla ricerca, all'occupazione, alla parità uomo-donna, all'integrazione sociale, alla cultura, all'istruzione, alla formazione e alla politica in materia di gioventù e nel campo delle relazioni esterne della Comunità.
2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono la coerenza e la complementarità fra le azioni intraprese nell'ambito del programma e le altre azioni pertinenti della Comunità e dell'Unione, in particolare quelle avviate nell'ambito dei fondi strutturali e dell'iniziativa comunitaria EQUAL.
3. Gli Stati membri si adoperano per garantire la coerenza e la complementarità fra le attività che rientrano nel programma e quelle effettuate a livello nazionale, regionale e locale.
Art. 9. Partecipazione dei paesi EFTA/SEE, dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, di Cipro, di Malta e della Turchia.
Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi:
a) i paesi EFTA/SEE, secondo le condizioni stabilite dall'accordo SEE;
b) i paesi candidati dell'Europa centrale e orientale (PECO), secondo le condizioni stabilite negli accordi europei, nei loro protocolli addizionali e nelle decisioni dei rispettivi consigli d'associazione;
c) Cipro, Malta e la Turchia, partecipazione finanziata mediante stanziamenti addizionali secondo procedure da convenire con detti paesi.
Art. 10. Dotazione finanziaria.
1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del programma per il periodo 2001-2006 è pari a 98,4 milioni di EUR.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.
Art. 11. Controllo e valutazione.
1. La Commissione controlla regolarmente l'attuazione del programma in cooperazione con gli Stati membri, secondo le procedure di cui all'articolo 6, paragrafo 2 o 3.
2. La Commissione procede alla valutazione del programma con l'assistenza di esperti indipendenti. Tale valutazione ha per oggetto la pertinenza, l'efficacia e il rapporto costo/efficacia delle azioni attuate rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 2, nonché l'impatto del programma nel suo insieme.
La valutazione riguarda inoltre la complementarità fra le azioni intraprese nell'ambito del programma e quelle avviate nel quadro di altri tipi di politiche, strumenti ed azioni pertinenti della Comunità.
3. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione sull'attuazione del programma entro il 31 dicembre 2005.
Art. 12. Entrata in vigore.
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
ALLEGATO
INDICAZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
I. Settori d'azione
Nell'ambito delle competenze conferite dal trattato alla Comunità, il programma può intervenire nei settori seguenti:
a) non discriminazione nell'ambito e da parte delle pubbliche amministrazioni;
b) non discriminazione nell'ambito e da parte dei media;
c) partecipazione paritaria all'iter decisionale in materia politica, economica e sociale;
d) accesso paritario ai beni e ai servizi e alla fornitura di beni e servizi, a disposizione del pubblico, in particolare in materia di alloggio, trasporti, cultura, attività di tempo libero e sport;
e) sorveglianza efficace delle discriminazioni, inclusa la discriminazione multipla;
f) diffusione efficace delle informazioni sul diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione;
g) integrazione delle politiche e prassi antidiscriminatorie negli altri settori.
In tutte le sue attività, il programma rispetterà il principio dell'integrazione orizzontale delle questioni di genere.
Nell'attuazione del programma la Commissione può avvalersi di un'assistenza tecnica e/o amministrativa, proficua sia per la Commissione che per i beneficiari, in relazione con le misure di identificazione, preparazione, gestione, seguito, audit e controllo del programma o dei progetti. La Commissione può parimenti effettuare studi, organizzare incontri di esperti, intraprendere azioni di informazione e pubblicazione direttamente collegate all'obiettivo del presente programma.
II. Accesso al programma
Alle condizioni e secondo le modalità di esecuzione precisate nel presente allegato, l'accesso al programma è aperto alle istituzioni e agli enti pubblici e/o privati che operano nel campo della lotta alle discriminazioni, in particolare:
a) gli Stati membri;
b) gli enti locali e regionali;
c) gli organismi che promuovono la parità di trattamento;
d) le parti sociali;
e) le organizzazioni non governative;
f) le università e gli istituti di ricerca;
g) gli uffici statistici nazionali;
h) i media.
III. Azioni
Parte 1 - Analisi e valutazione
Possono beneficiare di aiuto le seguenti attività:
1) elaborazione e diffusione di serie statistiche comparabili sull'ampiezza della discriminazione nella Comunità nel rispetto del diritto e delle prassi nazionali;
2) sviluppo e divulgazione di metodi e indicatori che permettano di valutare l'efficacia delle politiche e prassi contro la discriminazione (analisi comparativa) nel rispetto del diritto e delle prassi nazionali;
3) analisi, mediante relazioni annuali, delle legislazioni e prassi contro la discriminazione, al fine di valutarne l'efficacia e di divulgare gli insegnamenti tratti;
4) realizzazione, nel quadro dei temi prioritari del programma, di studi tematici volti a comparare e confrontare gli approcci adottati per i vari motivi di discriminazione singolarmente e a livello trasversale. Nell'applicazione di questa parte del programma, la Commissione ne assicurerà in particolare la coerenza e complementarità con le attività dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia e con quelle del Programma quadro comunitario di RST e del programma statistico comunitario.
Parte 2 - Rafforzamento delle capacità
Attività che possono beneficiare di un aiuto al fine di migliorare la capacità e l'efficacia degli attori specifici che partecipano alla lotta alla discriminazione nei settori contemplati dal presente programma:
1) le azioni di scambio transnazionali alle quali partecipano attori di almeno tre Stati membri e che prevedono un trasferimento reciproco di informazioni, insegnamenti e buone prassi. Tali attività possono comportare una comparazione dell'efficacia dei processi, dei metodi e degli strumenti rispetto ai temi scelti; il reciproco trasferimento e l'applicazione delle buoni prassi; scambi di personale; lo sviluppo comune di prodotti, processi, strategie e metodi; l'adattamento ai vari contesti dei metodi, degli strumenti e dei processi definiti come buone prassi e/o la divulgazione comune dei risultati di materiali destinati a rafforzare la visibilità, e manifestazioni. Nella selezione delle richieste di finanziamento, il programma terrà conto della diversità della discriminazione.
2) Il finanziamento di base a organizzazioni non governative di livello europeo aventi esperienza nella lotta alla discriminazione e che operano per la rappresentanza legale delle persone che vi sono esposte, al fine di promuovere lo sviluppo di un approccio integrato e coordinato della lotta alla discriminazione.
Il finanziamento di base è limitato ad un massimale del 90 % delle spese che possono beneficiare di un sostegno.
Le modalità di selezione di dette organizzazioni possono tener conto del carattere diverso ed eterogeneo dei gruppi confrontati alla discriminazione.
Parte 3 - Sensibilizzazione
Attività che possono beneficiare di un aiuto:
1) organizzazione di conferenze, seminari e manifestazioni su scala europea;
2) organizzazione, da parte degli Stati membri, di seminari che sostengano l'attuazione del diritto comunitario in materia di non discriminazione, nonché la promozione della dimensione europea delle manifestazioni organizzate su scala nazionale;
3) organizzazione di campagne e di manifestazioni mediatiche europee volte a sostenere lo scambio transnazionale di informazioni nonché l'individuazione e la divulgazione delle buone prassi, ivi compresa l'attribuzione di ricompense alle azioni effettuate con successo nel quadro della parte 2 del programma, allo scopo di rafforzare la visibilità della lotta alla discriminazione;
4) pubblicazione di materiali volti a divulgare i risultati del programma, in particolare mediante la creazione di un sito Internet contenente esempi di buone prassi, una tribuna per lo scambio di idee, nonché una base di dati di soggetti che potrebbero partecipare ad azioni di scambio transnazionali.
IV. Modalità di presentazione delle domande di aiuto
Parte 1: Questa parte sarà attuata principalmente mediante la pubblicazione di inviti a presentare offerte. Nel caso della cooperazione con gli istituti nazionali di statistica, saranno applicabili le procedure di Eurostat.
Parte 2: Le parti 2, punto 1) e 2, punto 2) saranno attuate mediante inviti a presentare proposte, che saranno sottoposte alla Commissione.
Parte 3: Questa parte sarà attuata, in maniera generale, mediante inviti a presentare offerte. Tuttavia, le azioni che rientrano nelle parti 3, punto 2) e 3, punto 3) possono beneficiare di sovvenzioni concesse a seguito di domande di aiuto, ad esempio, da parte degli Stati membri.