§ 14.5.934 - Regolamento 17 agosto 2006, n. 1242.
Regolamento (CE) n. 1242/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1555/96 recante modalità d’applicazione del regime [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:17/08/2006
Numero:1242


Sommario
Art. 1.      Il testo dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal seguente:
Art. 2.      L’allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 14.5.934 - Regolamento 17 agosto 2006, n. 1242.

Regolamento (CE) n. 1242/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1555/96 recante modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi all’importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli

(G.U.U.E. 18 agosto 2006, n. L 226).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, in particolare l’articolo 33, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) L’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 stabilisce chiaramente le condizioni da soddisfare perché la Commissione imponga dazi all’importazione addizionali. A fini di chiarezza e certezza del diritto, la stessa formulazione deve essere utilizzata all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi all’importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli.

     (2) Il regolamento (CE) n. 1555/96 prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste dall’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.

     (3) Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2003, il 2004 ed il 2005, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per le mele.

     (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1555/96.

     (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il testo dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal seguente:

     «1. Non appena, per uno dei prodotti e per uno dei periodi di cui all’allegato, si constata che i quantitativi immessi in libera pratica superano il livello limite corrispondente, la Commissione impone un dazio addizionale, salvo i casi in cui le importazioni non rischiano di perturbare il mercato comunitario o in cui gli effetti del dazio sarebbero sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito.»

 

     Art. 2.

     L’allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2006.

 

 

ALLEGATO

«ALLEGATO

 

     Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci deve essere considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

 

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo limite

Livelli limite

(tonnellate)

78.0015

0702 00 00

Pomodori

— dal 1° ottobre al 31 maggio

260 534

78.0020

 

 

— dal 1° giugno al 30 settembre

18 280

78.0065

0707 00 05

Cetrioli

— dal 1° maggio al 31 ottobre

9 278

78.0075

 

 

— dal 1° novembre al 30 aprile

11 060

78.0085

0709 10 00

Carciofi

— dal 1° novembre al 30 giugno

90 600

78.0100

0709 90 70

Zucchine

— dal 1° gennaio al 31 dicembre

68 401

78.0110

0805 10 20

Arance

— dal 1° dicembre al 31 maggio

271 073

78.0120

0805 20 10

Clementine

— dal 1° novembre alla fine di febbraio

150 169

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e altri ibridi simili di agrumi

— dal 1° novembre alla fine di febbraio

94 492

78.0155

0805 50 10

Limoni

— dal 1° giugno al 31 dicembre

301 899

78.0160

 

 

— dal 1° gennaio al 31 maggio

34 287

78.0170

0806 10 10

Uve da tavola

— dal 21 luglio al 20 novembre

189 604

78.0175

0808 10 80

Mele

— dal 1° gennaio al 31 agosto

922 228

78.0180

 

 

— dal 1° settembre al 31 dicembre

51 920

78.0220

0808 20 50

Pere

— dal 1° gennaio al 30 aprile

263 711

78.0235

 

 

— dal 1° luglio al 31 dicembre

33 052

78.0250

0809 10 00

Albicocche

— dal 1° giugno al 31 luglio

4 569

78.0265

0809 20 95

Ciliegie diverse da quelle acide

— dal 21 maggio al 10 agosto

46 088

78.0270

0809 30

Pesche, comprese le pesche noci

— dall’11 giugno al 30 settembre

17 411

78.0280

0809 40 05

Prugne

— dall’11 giugno al 30 settembre

11 155»