Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.5 regolamentazioni doganali specifiche |
Data: | 17/08/2006 |
Numero: | 1242 |
Sommario |
Art. 1. Il testo dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal seguente: |
Art. 2. L’allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento. |
Art. 3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
§ 14.5.934 - Regolamento 17 agosto 2006, n. 1242.
Regolamento (CE) n. 1242/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1555/96 recante modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi all’importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli
(G.U.U.E. 18 agosto 2006, n. L 226).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 stabilisce chiaramente le condizioni da soddisfare perché la Commissione imponga dazi all’importazione addizionali. A fini di chiarezza e certezza del diritto, la stessa formulazione deve essere utilizzata all’articolo 3, paragrafo 1, del
(2) Il regolamento (CE) n. 1555/96 prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste dall’articolo 308 quinquies del
(3) Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2003, il 2004 ed il 2005, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per le mele.
(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1555/96.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il testo dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal seguente:
«1. Non appena, per uno dei prodotti e per uno dei periodi di cui all’allegato, si constata che i quantitativi immessi in libera pratica superano il livello limite corrispondente, la Commissione impone un dazio addizionale, salvo i casi in cui le importazioni non rischiano di perturbare il mercato comunitario o in cui gli effetti del dazio sarebbero sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito.»
L’allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2006.
ALLEGATO
«ALLEGATO
Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci deve essere considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.
Numero d’ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodo limite |
Livelli limite (tonnellate) |
78.0015 |
0702 00 00 |
Pomodori |
— dal 1° ottobre al 31 maggio |
260 534 |
78.0020 |
|
|
— dal 1° giugno al 30 settembre |
18 280 |
78.0065 |
0707 00 05 |
Cetrioli |
— dal 1° maggio al 31 ottobre |
9 278 |
78.0075 |
|
|
— dal 1° novembre al 30 aprile |
11 060 |
78.0085 |
0709 10 00 |
Carciofi |
— dal 1° novembre al 30 giugno |
90 600 |
78.0100 |
0709 90 70 |
Zucchine |
— dal 1° gennaio al 31 dicembre |
68 401 |
78.0110 |
0805 10 20 |
Arance |
— dal 1° dicembre al 31 maggio |
271 073 |
78.0120 |
0805 20 10 |
Clementine |
— dal 1° novembre alla fine di febbraio |
150 169 |
78.0130 |
0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90 |
Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e altri ibridi simili di agrumi |
— dal 1° novembre alla fine di febbraio |
94 492 |
78.0155 |
0805 50 10 |
Limoni |
— dal 1° giugno al 31 dicembre |
301 899 |
78.0160 |
|
|
— dal 1° gennaio al 31 maggio |
34 287 |
78.0170 |
0806 10 10 |
Uve da tavola |
— dal 21 luglio al 20 novembre |
189 604 |
78.0175 |
0808 10 80 |
Mele |
— dal 1° gennaio al 31 agosto |
922 228 |
78.0180 |
|
|
— dal 1° settembre al 31 dicembre |
51 920 |
78.0220 |
0808 20 50 |
Pere |
— dal 1° gennaio al 30 aprile |
263 711 |
78.0235 |
|
|
— dal 1° luglio al 31 dicembre |
33 052 |
78.0250 |
0809 10 00 |
Albicocche |
— dal 1° giugno al 31 luglio |
4 569 |
78.0265 |
0809 20 95 |
Ciliegie diverse da quelle acide |
— dal 21 maggio al 10 agosto |
46 088 |
78.0270 |
0809 30 |
Pesche, comprese le pesche noci |
— dall’11 giugno al 30 settembre |
17 411 |
78.0280 |
0809 40 05 |
Prugne |
— dall’11 giugno al 30 settembre |
11 155» |