§ 14.5.803 - Regolamento 22 dicembre 2005, n. 2123.
Regolamento (CE) n. 2123/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:22/12/2005
Numero:2123


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 14.5.803 - Regolamento 22 dicembre 2005, n. 2123.

Regolamento (CE) n. 2123/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per le pere, i limoni, le mele e le zucchine

(G.U.U.E. 23 dicembre 2005, n. L 340).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, in particolare l’articolo 33, paragrafo 4,

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi all’importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli, prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.

      (2) Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2002, il 2003 e il 2004, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per le pere, i limoni, le mele e le zucchine.

      (3) Il regolamento (CE) n. 1555/96 deve essere modificato di conseguenza.

      (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO

 

     Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione «ex», il campo d’applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione.

 

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo di applicazione

Livelli limite (tonnellate)

78.0015

ex 0702 00 00

Pomodori

— dal 1° ottobre al 31 maggio

810 159

78.0020

 

 

— dal 1° giugno al 30 settembre

883 976

78.0065

ex 0707 00 05

Cetrioli

— dal 1° maggio al 31 ottobre

10 637

78.0075

 

 

— 1° novembre al 30 aprile

10 318

78.0085

ex 0709 10 00

Carciofi

— al 1° novembre al 30 giugno

90 600

78.0100

0709 90 70

Zucchine

— dal 1° gennaio al 31 dicembre

68 401

78.0110

ex 0805 10 20

Arance

— dal 1° dicembre al 31 maggio

271 073

78.0120

ex 0805 20 10

Clementine

— dal 1° novembre a fine febbraio

150 169

78.0130

ex 0805 20 30

ex 0805 20 50

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi

— dal 1° novembre a fine febbraio

94 492

78.0155

ex 0805 50 10

Limoni

— dal 1° giugno al 31 dicembre

265 745

78.0160

 

 

— dal 1° gennaio al 31 maggio

82 467

78.0170

ex 0806 10 10

Uve da tavola

— dal 21 luglio al 20 novembre

222 307

78.0175

ex 0808 10 80

Mele

— dal 1° gennaio al 31 agosto

805 913

78.0180

 

 

— dal 1° settembre al 31 dicembre

80 454

78.0220

ex 0808 20 50 Pere

— dal 1° gennaio al 30 aprile

239 893

 

78.0235

 

 

— dal 1° luglio al 31 dicembre

105 438

78.0250

ex 0809 10 00

Albicocche

— dal 1° giugno al 31 luglio

127 403

78.0265

ex 0809 20 95

Ciliege, diverse dalle ciliege acide

— dal 21 maggio al 10 agosto

54 213

78.0270

ex 0809 30

Pesche, comprese le pesche noci

— dall’11 giugno al 30 settembre

982 366

78.0280

ex 0809 40 05

Prugne

— dall’11 giugno al 30 settembre

54 605»