Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.5 regolamentazioni doganali specifiche |
Data: | 10/07/2000 |
Numero: | 1474 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 14.5.583 – Regolamento 10 luglio 2000, n. 1474.
Regolamento n. 1474/2000 della Commissione che determina gli importi degli elementi agricoli ridotti nonché i dazi addizionali applicabili, dal 1° luglio 2000, all'importazione nella Comunità di talune merci coperte dal regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio nel quadro di un accordo interinale tra l'Unione europea e Israele.
(G.U.C.E. 11 luglio 2000, n. L 171).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e lo Stato d'Israele, dall'altro, firmato a Bruxelles, il 20 novembre 1995, un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e lo Stato d'Israele, dall'altra, è stato firmato il 18 dicembre 1995 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1996. Questo accordo prevede nei limiti di contingenti alcune riduzioni dell'elemento agricolo per taluni prodotti agricoli trasformati.
(2) Il
(3) Il regolamento (CE) n. 1460/96 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 2495/97, stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di scambi preferenziali applicabili a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 3448/93,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Dal 1° luglio 2000, gli elementi agricoli ridotti applicabili all'importazione delle merci che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3448/93 per i quali è prevista una riduzione dell'elemento agricolo nell'accordo interinale concluso con Israele, nonché i relativi dazi addizionali ridotti sono fissati negli allegati del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 10 luglio 2000.
Allegato I [1]
(Omissis)
Allegato II [2]
(Omissis)
[1] Allegato modificato dall’art. 1 del
[2] Allegato modificato dall’art. 1 del