§ 13.3.202 - Decisione 7 settembre 2005, n. 1554.
Decisione n. 1554/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2001/51/CE del Consiglio relativa al programma [...]


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.3 istruzione e formazione
Data:07/09/2005
Numero:1554


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 13.3.202 - Decisione 7 settembre 2005, n. 1554.

Decisione n. 1554/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2001/51/CE del Consiglio relativa al programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini e la decisione n. 848/2004/CE che istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini

(G.U.U.E. 30 settembre 2005, n. L 255).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

     vista la proposta della Commissione,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

      (1) La decisione 2001/51/CE del Consiglio ha istituito un programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini al fine di migliorare la comprensione delle questioni connesse alla parità di genere, promuovere e diffondere i valori e le pratiche sui quali si basa la parità tra le donne e gli uomini e sviluppare la capacità dei soggetti di promuovere efficacemente la parità di genere.

      (2) Mediante la decisione n. 848/2004/CE il Parlamento europeo e il Consiglio hanno istituito il programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini, al fine di sostenere le attività di tali organizzazioni, che, nell'ambito del loro programma di lavoro permanente o di iniziative specifiche, perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della parità tra donne e uomini o un obiettivo che si inserisce nel quadro della politica dell'Unione europea in questo settore.

(3) Entrambi i programmi scadono il 31 dicembre 2005. È essenziale garantire la continuità della politica comunitaria a favore della promozione della parità tra donne e uomini conformemente agli obiettivi sanciti dall'articolo 13 del trattato.

(4) È opportuno prolungare i programmi per un periodo transitorio di un anno, sino all'adozione di un nuovo programma quadro pluriennale per il finanziamento di azioni nel settore sociale e dell'occupazione nel periodo 2007-2013, che comporti una linea d'intervento relativa alla parità tra donne e uomini.

(5) La decisione 2001/51/CE si fonda sull'articolo 13 del trattato. In seguito alle modifiche introdotte dal trattato di Nizza, l'articolo 13, paragrafo 2, costituisce la base giuridica specifica per l'adozione di misure comunitarie d'incentivazione intese a contribuire alla lotta contro la discriminazione. Occorre pertanto basare la modifica alla decisione 2001/51/CE sull'articolo 13, paragrafo 2,

     HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La decisione n. 2001/51/CE è modificata come segue:

     1) All'articolo 1, la data «31 dicembre 2005» è sostituita dalla data «31 dicembre 2006».

     2) All'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del programma per il periodo 2001-2006 è di 61,5 milioni di EUR.»

 

          Art. 2.

     La decisione 848/2004/CE è modificata come segue:

     1) All'articolo 1, paragrafo 3, la data «31 dicembre 2005» è sostituita dalla data «31 dicembre 2006».

     2) All'articolo 6, il paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

     «1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma per il periodo 2004-2006 è pari a 3,3 milioni di EUR.»

 

          Art. 3.

     La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.