Settore: | Normativa europea |
Materia: | 13. scienza, informazione, istruzione e cultura |
Capitolo: | 13.2 diffusione dell'informazione |
Data: | 14/09/2004 |
Numero: | 641 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 13.2.88 – Decisione 14 settembre 2004, n. 641.
Decisione n. 2004/641/CE della Commissione recante modifica della decisione 2002/627/CE che istituisce il gruppo dei «Regolatori europei per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica». (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 16 settembre 2004, n. L 293).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
considerando quanto segue:
(1) La
(2) L'esperienza operativa di tale gruppo ha messo in luce la necessità di chiarire le questioni relative alla composizione del gruppo e di concentrarne l'operato sui compiti correlati al controllo quotidiano dell'attuazione del nuovo quadro normativo per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.
(3) Tutti gli Stati membri hanno istituito autorità di regolamentazione incaricate del controllo quotidiano del mercato delle comunicazioni elettroniche,
DECIDE:
La
1) l'articolo 2 è soppresso;
2) all'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:
«Il gruppo fornisce, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, consulenza e assistenza alla Commissione su tutte le questioni relative alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica che rientrano tra le sue competenze.»;
3) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4. Composizione.
1. Il gruppo è composto dai direttori dell'autorità di regolamentazione nazionale di ogni Stato membro incaricata principalmente del controllo del funzionamento quotidiano del mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, o dai loro rappresentanti.
Ogni Stato membro ha un rappresentante. La Commissione è rappresentata da funzionari di livello adeguato e svolge le mansioni di segreteria del gruppo.
2. Le autorità nazionali competenti di cui al paragrafo 1 sono elencate in allegato. La Commissione aggiorna tale elenco alla luce di eventuali cambiamenti apportati dagli Stati membri ai nominativi o alle responsabilità di tali autorità.»
4) l'articolo 5 è modificato come segue:
a) il primo paragrafo è soppresso;
b) nell'ultimo paragrafo, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Esperti degli Stati del SEE che non sono membri dell'Unione europea e degli Stati candidati all'adesione all'Unione europea possono partecipare ai lavori del gruppo in veste di osservatori.»;
5) Il testo riportato in annesso alla presente decisione è aggiunto come allegato.
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ALLEGATO
Elenco dei membri del gruppo dei regolatori europei
[si omettono le diciture in lingua straniera]
Italia Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)