Settore: | Normativa europea |
Materia: | 13. scienza, informazione, istruzione e cultura |
Capitolo: | 13.2 diffusione dell'informazione |
Data: | 26/07/2002 |
Numero: | 622 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto. |
Art. 2. Finalità. |
Art. 3. Composizione. |
Art. 4. Disposizioni operative. |
Art. 5. Consultazione. |
Art. 6. Riservatezza. |
Art. 7. Entrata in vigore. |
§ 13.2.60 - Decisione 26 luglio 2002, n. 622.
Decisione n. 2002/622/CE della Commissione che istituisce il gruppo “Politica dello spettro radio”. Testo rilevante ai fini del SEE.
(G.U.C.E. 27 luglio 2002, n. L 198).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
considerando quanto segue:
(1) La
(2) La decisione sullo spettro radio la Commissione può organizzare consultazioni per tener conto del parere degli Stati membri, delle istituzioni comunitarie, dell’industria, degli utenti, commerciali e non e di tutte le altre parti interessate in merito ai progressi tecnologici, commerciali e normativi attinenti all’uso dello spettro radio.
(3) Si deve istituire un organo consultivo, denominato “Gruppo Politica dello spettro radio” (in appresso “il gruppo”). Il gruppo fornisce assistenza e consulenza alla Commissione sulle questioni politiche dello spettro radio, come disponibilità dello spettro radio, armonizzazione e attribuzione dello spettro radio, informazioni sull’attribuzione, la disponibilità e l’uso di esso, metodi per la concessione dei diritti di uso dello spettro, riconfigurazione, riubicazione, valorizzazione e uso efficiente dello spettro radio e protezione della salute umana.
(4) Il gruppo contribuirà allo sviluppo della politica sullo spettro radio nella Comunità tenendo conto non solo dei parametri tecnici ma anche di considerazioni economiche, politiche, culturali, strategiche, sanitarie e sociali nonché delle esigenze potenzialmente conflittuali dei vari utenti dello spettro radio in modo da garantire una situazione equilibrata, non discriminatoria e proporzionata.
(5) Il gruppo è composto da alti rappresentanti degli Stati membri e da un rappresentante ad alto livello della Commissione. Esso può comprendere osservatori ed invitare alle riunioni, se opportuno, altre persone, tra cui rappresentanti di autorità di regolamentazione, autorità preposte alla concorrenza, soggetti del mercato, utenti o associazioni di consumatori. Il gruppo permetterà quindi una cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione atta a contribuire allo sviluppo del mercato interno.
(6) Considerato il suo ruolo centrale per le questioni politiche dello spettro radio nel contesto di tutte le pertinenti politiche comunitarie, il gruppo deve mantenere stretti contatti operativi con altri gruppi o comitati istituiti per attuare le politiche settoriali della Comunità come politica dei trasporti, politica del mercato interno per le apparecchiature radio, politica audiovisiva, politica dello spazio e comunicazioni.
(7) La decisione sullo spettro radio ha istituito un comitato sullo spettro radio che assiste la Commissione nell’elaborazione di misure di esecuzione vincolanti tese a creare condizioni armonizzate per la disponibilità e l’uso efficiente dello spettro radio. I lavori del gruppo non devono interferire con quelli del comitato.
(8) Affinché le discussioni del gruppo siano proficue, ogni delegazione nazionale deve presentare una posizione coerente e coordinata in merito a tutte le politiche nazionali sull’uso dello spettro radio, in relazione non solo al mercato interno, ma anche a politiche di ordine pubblico, sicurezza pubblica, protezione civile e difesa, settori il cui l’uso delle radiofrequenze può incidere sull’organizzazione dello spettro radio nel suo insieme. Attualmente la competenza per le varie parti di spettro radio incombe a diversi ministeri nazionali.
(9) Il gruppo deve procedere a consultazioni frequenti e previsionali con tutti gli utenti dello spettro radio, commerciali e non, nonché tutte le parti interessate, in merito ai progressi tecnologici e all’evoluzione del mercato e della normativa relativi all’uso dello spettro radio.
(10) L’uso dello spettro radio non cessa alle frontiere nazionali e in considerazione della prossima adesione di nuovi Stati membri, il gruppo può essere aperto a tali paesi e ai paesi membri dello Spazio economico europeo.
(11) La CEPT (Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni, a cui partecipano 44 paesi europei) dovrebbe essere invitata ai lavori del gruppo in qualità di osservatore, in considerazione delle implicazioni paneuropee delle attività del gruppo sullo spettro radio e della competenza tecnica acquisita dalla CEPT e dagli organismi affiliati nella gestione dello spettro radio. E’ anche opportuno avvalersi di tali competenze mediante appositi mandati conferiti a norma della decisione sullo spettro radio per elaborare misure tecniche di attuazione in materia di allocazione delle radiofrequenze e fornitura di informazioni. Data l’importanza di una normalizzazione europea per lo sviluppo di apparecchiature che usano lo spettro radio è altrettanto importante associare ai lavori del gruppo in qualità di osservatore anche l’ETSI (Istituto europeo delle norme di telecomunicazione),
decide:
Art. 1. Oggetto.
E’ istituito, un gruppo consultivo per la politica sullo spettro radio denominato “Gruppo Politica dello spettro radio” (di seguito “il gruppo”).
Art. 2. Finalità.
Il gruppo assiste e consiglia la Commissione europea su questioni attinenti alla politica dello spettro radio, sul coordinamento delle impostazioni politiche e, ove opportuno, sulle condizioni armonizzate in materia di disponibilità e uso efficiente dello spettro radio necessario per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno.
Art. 3. Composizione.
Il gruppo è composto da un esperto governativo ad alto livello per ciascuno Stato membro e da un rappresentante ad alto livello della Commissione.
La segreteria del gruppo è a cura della Commissione.
Art. 4. Disposizioni operative.
Su richiesta della Commissione o di propria iniziativa il gruppo adotta i pareri da inviare alla Commissione, mediante consenso o, se ciò non è possibile, in base a maggioranza semplice. Ciascun membro dispone di un voto, tranne la Commissione che non partecipa alle votazioni. Le posizioni dissenzienti sono allegate ai pareri adottati. Gli osservatori permanenti possono partecipare alle deliberazioni ma senza diritto di voto.
Il gruppo elegge tra i suoi membri un presidente. La Commissione, se opportuno, può organizzare i lavori del gruppo in sottogruppi e gruppi di esperti.
La Commissione indice le riunioni del gruppo tramite la segreteria, di concerto con il presidente. Il gruppo adotta il suo regolamento interno su proposta della Commissione, mediante consenso o, in assenza di esso, in base a maggioranza di due terzi, con un voto per Stato membro; il regolamento deve essere approvato dalla Commissione.
Il gruppo può invitare osservatori, tra cui rappresentanti degli Stati del SEE e degli Stati candidati all’adesione all’Unione europea, nonché rappresentanti del Parlamento europeo, della CEPT e dell’ETSI a partecipare alle sue riunioni e può sentire il parere di esperti e altre parti interessate.
Art. 5. Consultazione.
Il gruppo si consulta ampiamente e in una fase iniziale dei lavori, con soggetti di mercato, consumatori e utenti finali, in maniera aperta e trasparente.
Art. 6. Riservatezza.
Fatto salvo il disposto dell’articolo 287 del trattato, se la Commissione informa il gruppo che il parere richiesto o la questione sollevata hanno carattere riservato, i membri del gruppo, gli osservatori e qualsiasi altra persona che partecipa alle riunioni sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza attraverso i lavori del gruppo, dei sottogruppi e dei gruppi di esperti. La Commissione può decidere in tali casi che soltanto i membri del gruppo partecipino alle riunioni.
Art. 7. Entrata in vigore.
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il gruppo assume le sue funzioni alla data di entrata in vigore della presente decisione.