Settore: | Normativa europea |
Materia: | 10. energia |
Capitolo: | 10.6 altre fonti di energia |
Data: | 26/04/2004 |
Numero: | 67 |
Sommario |
Art. 1. Obiettivo. |
Art. 2. Definizioni. |
Art. 3. Politiche intese a garantire l'approvvigionamento di gas. |
Art. 4. Sicurezza dell'approvvigionamento per clienti specifici. |
Art. 5. Relazione. |
Art. 6. Sorveglianza. |
Art. 7. Gruppo di coordinamento del gas. |
Art. 8. Misure di emergenza nazionali. |
Art. 9. Meccanismo comunitario. |
Art. 10. Controllo dell'attuazione. |
Art. 11. Recepimento. |
Art. 12. Entrata in vigore. |
Art. 13. |
§ 10.6.8 – Direttiva 26 aprile 2004, n. 67.
Direttiva n. 2004/67/CE del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 29 aprile 2004, n. L 127).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) Il gas naturale («gas») occupa un posto sempre più importante nell'approvvigionamento energetico della Comunità e, come indicato nel Libro verde «Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico», a lungo termine l'Unione europea diventerà probabilmente sempre più dipendente dalle importazioni di gas provenienti da fonti esterne all'Unione.
(2) Ai sensi della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e della
(3) Ai fini del completamento del mercato interno del gas è necessario un approccio minimo comune sulla sicurezza dell'approvvigionamento, in particolare mediante politiche trasparenti e non discriminatorie di sicurezza dell'approvvigionamento che siano compatibili con le esigenze di tale mercato, in modo da evitare distorsioni di mercato. La definizione di regole e responsabilità chiare per tutti i soggetti che operano sul mercato diventa pertanto un elemento cruciale per salvaguardare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e il corretto funzionamento del mercato interno.
(4) Gli obblighi in materia di sicurezza dell'approvvigionamento imposti alle imprese non dovrebbero ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno e non dovrebbero addossare oneri irragionevoli e sproporzionati ai soggetti che operano sul mercato del gas, compresi i nuovi soggetti che entrano nel mercato e le imprese che detengono piccole quote di mercato.
(5) Data la crescita del mercato del gas nella Comunità, è importante che la sicurezza dell'approvvigionamento di gas sia mantenuta, in particolare per quanto riguarda i clienti domestici.
(6) L'industria e, se del caso, gli Stati membri dispongono di un'ampia gamma di strumenti per conformarsi agli obblighi relativi alla sicurezza dell'approvvigionamento. Gli accordi bilaterali tra Stati membri potrebbero essere uno degli strumenti idonei per contribuire ad ottenere norme minime in materia di sicurezza dell'approvvigionamento, nel rispetto del trattato e del diritto derivato, in particolare dell'articolo 3, paragrafo 2, della
(7) Gli obiettivi minimi indicativi per lo stoccaggio di gas potrebbero essere fissati a livello nazionale o dall'industria. Rimane inteso che ciò non dovrebbe creare ulteriori obblighi di investimento.
(8) Data l'importanza di assicurare l'approvvigionamento di gas, anche in base a contratti a lungo termine, la Commissione dovrebbe seguire gli sviluppi sul mercato del gas sulla scorta delle relazioni degli Stati membri.
(9) Per rispondere alla crescente domanda di gas e diversificare gli approvvigionamenti come presupposto per un mercato interno del gas concorrenziale, la Comunità dovrà mobilitare importanti quantità supplementari di gas nel corso dei prossimi decenni, la maggior parte delle quali dovrà provenire da fonti molto distanti percorrendo lunghe distanze.
(10) La Comunità condivide un forte interesse con i paesi fornitori di gas e i paesi di transito quando si tratta di garantire la continuità degli investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento di gas.
(11) I contratti a lungo termine hanno svolto un ruolo estremamente importante per garantire l'approvvigionamento di gas in Europa e continueranno a farlo. Il livello attuale di contratti a lungo termine è adeguato a livello comunitario ed è opinione corrente che essi continueranno a dare un notevole contributo all'approvvigionamento complessivo di gas, visto che le imprese continuano a inserirli nel loro portafoglio di approvvigionamenti globale.
(12) Si sono realizzati progressi significativi nello sviluppo di piattaforme fluide di scambio e di programmi di cessione del gas a livello nazionale e si prevede che questa tendenza continui.
(13) Creare un'autentica solidarietà tra gli Stati membri è essenziale in gravi situazioni straordinarie di approvvigionamento, tanto più che l'interdipendenza degli Stati membri aumenta sempre più in tema di sicurezza dell'approvvigionamento.
(14) La presente direttiva non pregiudica i diritti sovrani degli Stati membri sulle proprie risorse naturali.
(15) Occorrerebbe istituire un gruppo di coordinamento del gas, che dovrebbe facilitare il coordinamento delle misure in materia di sicurezza dell'approvvigionamento a livello comunitario nell'eventualità di una grave interruzione dell'approvvigionamento e potrebbe altresì assistere gli Stati membri nel coordinare misure adottate a livello nazionale. Esso dovrebbe inoltre scambiare regolarmente informazioni in materia di sicurezza dell'approvvigionamento di gas e dovrebbe valutare aspetti che siano pertinenti nel contesto di una grave interruzione dell'approvvigionamento.
(16) Gli Stati membri dovrebbero adottare e pubblicare provvedimenti nazionali di emergenza.
(17) La presente direttiva dovrebbe prevedere norme applicabili in caso di grave interruzione dell'approvvigionamento. La durata prevedibile di tale interruzione dovrebbe coprire un periodo significativo di almeno otto settimane.
(18) Per quanto riguarda la gestione di una grave interruzione dell'approvvigionamento, la presente direttiva dovrebbe prevedere un meccanismo basato su un approccio in tre fasi. Nella prima di queste dovrebbero attivarsi le reazioni dell'industria all'interruzione dell'approvvigionamento. Ove ciò non sia sufficiente, gli Stati membri dovrebbero adottare misure per risolvere l'interruzione dell'approvvigionamento. Si dovrebbero adottare misure adeguate a livello comunitario soltanto qualora siano rimaste inefficaci le misure adottate nelle fasi uno e due.
(19) Poiché lo scopo della presente direttiva, vale a dire garantire un adeguato livello di sicurezza dell'approvvigionamento di gas, specialmente nell'eventualità di una grave interruzione dell'approvvigionamento, contribuendo allo stesso tempo al corretto funzionamento del mercato interno del gas, non può essere realizzato in misura sufficiente, in tutti i casi, dagli Stati membri, in particolare alla luce dell'aumento dell'interdipendenza degli Stati membri in tema di sicurezza dell'approvvigionamento di gas, e può dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1. Obiettivo.
La presente direttiva stabilisce misure per garantire un adeguato livello di sicurezza dell'approvvigionamento di gas. Tali misure contribuiscono inoltre al corretto funzionamento del mercato interno del gas. Essa stabilisce un quadro comune entro il quale gli Stati membri definiscono politiche di sicurezza dell'approvvigionamento generali, trasparenti e non discriminatorie, compatibili con le esigenze di un mercato interno concorrenziale del gas, precisano i ruoli generali e le responsabilità dei diversi soggetti di mercato e attuano procedure specifiche non discriminatorie per tutelare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas.
Art. 2. Definizioni.
Ai fini della presente direttiva si intendono per:
1) «contratto di approvvigionamento di gas a lungo termine»: un contratto di approvvigionamento di gas di durata superiore a dieci anni;
2) «grave interruzione dell'approvvigionamento»: una situazione in cui la Comunità rischierebbe di perdere oltre il 20 % delle sue forniture di gas provenienti da paesi terzi e che, a livello comunitario, non può essere adeguatamente gestita con misure nazionali.
Art. 3. Politiche intese a garantire l'approvvigionamento di gas.
1. Nel definire le proprie politiche generali per garantire adeguati livelli di sicurezza dell'approvvigionamento di gas, gli Stati membri precisano ruoli e responsabilità dei vari soggetti del mercato del gas nel conseguire tali politiche e specificano adeguate norme minime di sicurezza dell'approvvigionamento cui debbono conformarsi i soggetti che operano sul mercato del gas dello Stato membro in questione. Le norme sono attuate in modo non discriminatorio e trasparente e sono pubblicate.
2. Gli Stati membri adottano opportuni provvedimenti per assicurare che le misure previste nella presente direttiva non gravino in misura irragionevole e sproporzionata sui soggetti del mercato del gas e siano compatibili con le esigenze di un mercato interno del gas competitivo.
3. Un elenco non esaustivo di strumenti di sicurezza dell'approvvigionamento di gas figura nell'allegato.
Art. 4. Sicurezza dell'approvvigionamento per clienti specifici.
1. Gli Stati membri assicurano che l'approvvigionamento dei clienti domestici all'interno del loro territorio sia protetto in misura adeguata almeno nell'eventualità di:
a) parziale interruzione dell'approvvigionamento nazionale di gas per un periodo che gli Stati membri dovranno determinare tenendo conto delle circostanze nazionali;
b) temperature estremamente basse durante un periodo di punta determinato a livello nazionale;
c) periodi caratterizzati da una domanda di gas eccezionalmente elevata durante i periodi più freddi che si verificano statisticamente ogni vent'anni.
La presente direttiva definisce questi criteri comuni come le norme di sicurezza dell'approvvigionamento.
2. Gli Stati membri possono estendere l'ambito di applicazione del paragrafo 1 in particolare alle piccole e medie imprese e ad altri utenti che non possono passare dal gas ad altre fonti energetiche, comprese le misure per la sicurezza del sistema elettrico nazionale qualora quest'ultimo dipenda dall'approvvigionamento di gas.
3. Un elenco non esaustivo riportato nell'allegato contiene esempi di strumenti cui si può ricorrere per ottemperare alle norme in materia di sicurezza dell'approvvigionamento.
4. Gli Stati membri, tenendo debitamente conto delle condizioni geologiche del loro territorio e della fattibilità economica e tecnica, possono anche adottare le misure necessarie ad assicurare che gli impianti di stoccaggio di gas situati nel loro territorio apportino il contributo idoneo ad ottemperare alle norme in materia di sicurezza dell'approvvigionamento.
5. Se è disponibile un adeguato livello di interconnessione, gli Stati membri possono adottare, in cooperazione con un altro Stato membro, compresi accordi bilaterali, le misure idonee ad ottemperare alle norme in materia di sicurezza dell'approvvigionamento, utilizzando impianti di stoccaggio di gas situati nel territorio dell'altro Stato membro in questione. Tali misure, in particolare gli accordi bilaterali, non ostacolano il corretto funzionamento del mercato interno del gas.
6. Gli Stati membri possono fissare o chiedere all'industria di fissare obiettivi indicativi minimi quanto all'eventuale futuro contributo che lo stoccaggio, all'interno o all'esterno dello Stato membro, apporterà alla sicurezza dell'approvvigionamento. Tali obiettivi sono pubblicati.
Art. 5. Relazione.
1. Nella relazione pubblicata dagli Stati membri a norma dell'articolo 5 della
a) l'impatto a livello di concorrenza delle misure adottate ai sensi degli articoli 3 e 4 su tutti i soggetti del mercato del gas;
b) i livelli della capacità di stoccaggio;
c) la portata dei contratti di approvvigionamento di gas a lungo termine conclusi dalle imprese aventi sede e registrate nel territorio nazionale, in particolare la restante durata degli stessi, in base ad informazioni fornite dalle società interessate, escludendo tuttavia le informazioni commercialmente sensibili, e il grado di fluidità del mercato del gas;
d) i quadri regolamentari per fornire adeguati incentivi a nuovi investimenti per l'esplorazione e la produzione, lo stoccaggio, il GNL e il trasporto del gas, tenendo anche conto dell'articolo 22 della
2. Tali informazioni sono esaminate dalla Commissione nelle relazioni presentate a norma dell'articolo 31 della
Art. 6. Sorveglianza.
1. La Commissione sorveglia, sulla base delle relazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1:
a) il numero dei nuovi contratti di importazione per l'approvvigionamento di gas a lungo termine da paesi terzi;
b) l'esistenza di un'adeguata fluidità dell'approvvigionamento di gas;
c) il livello del working gas (gas stoccato per l'utilizzo) e della capacità di prelievo dallo stoccaggio di gas;
d) il livello di interconnessione dei sistemi nazionali del gas degli Stati membri;
e) la situazione dell'approvvigionamento di gas che si può prevedere in funzione della domanda, dell'autonomia dell'approvvigionamento e delle fonti di approvvigionamento disponibili a livello comunitario per quanto riguarda specifiche zone geografiche nella Comunità.
2. Se la Commissione conclude che le forniture di gas nella Comunità non basterebbero a soddisfare la domanda prevedibile di gas a lungo termine, essa può presentare proposte, in conformità del trattato.
3. Entro il 00 maggio 2008 la Commissione presenta una relazione di analisi al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esperienza acquisita nell'applicazione del presente articolo.
Art. 7. Gruppo di coordinamento del gas.
1. È istituito un gruppo di coordinamento del gas al fine di agevolare il coordinamento delle misure di sicurezza dell'approvvigionamento («il gruppo»).
2. Il gruppo è composto di rappresentanti degli Stati membri e di organismi rappresentativi dell'industria interessata e dei pertinenti consumatori, sotto la presidenza della Commissione.
3. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno.
Art. 8. Misure di emergenza nazionali.
1. Gli Stati membri preparano in anticipo e, se del caso, aggiornano misure di emergenza nazionali e le comunicano alla Commissione. Gli Stati membri pubblicano le rispettive misure di emergenza nazionali.
2. Le misure di emergenza degli Stati membri assicurano, se del caso, che i soggetti del mercato abbiano sufficienti opportunità di fornire una risposta iniziale alla situazione di emergenza.
3. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri possono segnalare al presidente del gruppo le situazioni che, per ampiezza ed eccezionalità, non possono a loro parere essere adeguatamente gestite con misure nazionali.
Art. 9. Meccanismo comunitario.
1. Qualora si verifichi una situazione che possa comportare una grave interruzione dell'approvvigionamento per un periodo di tempo significativo o una delle situazioni segnalate da uno Stato membro a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, la Commissione convoca il gruppo non appena possibile, su richiesta di uno Stato membro ovvero di propria iniziativa.
2. Il gruppo esamina e, se del caso, assiste gli Stati membri nel coordinamento delle misure adottate a livello nazionale per far fronte alla grave interruzione dell'approvvigionamento.
3. Nello svolgere la sua attività, il gruppo tiene pienamente conto dei seguenti elementi:
a) misure adottate dall'industria del gas come prima reazione alla grave interruzione dell'approvvigionamento;
b) misure adottate dagli Stati membri, come quelle adottate a norma dell'articolo 4, inclusi i pertinenti accordi bilaterali.
4. Qualora le misure adottate a livello nazionale di cui al paragrafo 3 siano inadeguate per far fronte agli effetti di una situazione di cui al paragrafo 1, la Commissione può, dopo aver consultato il gruppo, fornire orientamenti agli Stati membri in merito ad ulteriori misure, per fornire un'assistenza agli Stati membri particolarmente colpiti dalla grave interruzione dell'approvvigionamento di gas.
5. Qualora le misure adottate a livello nazionale a norma del paragrafo 4 siano inadeguate per far fronte agli effetti di una situazione di cui al paragrafo 1, la Commissione può presentare al Consiglio una proposta in merito alle ulteriori misure necessarie.
6. Le misure a livello comunitario di cui al presente articolo contengono disposizioni volte a garantire una corretta ed equa compensazione per le imprese interessate dalle misure che dovranno essere adottate.
Art. 10. Controllo dell'attuazione.
1. Entro il 00 maggio 2008 la Commissione, tenuto conto della maniera in cui gli Stati membri hanno attuato la presente direttiva, riferisce in merito all'efficacia degli strumenti utilizzati con riferimento agli articoli 3 e 4 e al loro effetto sul mercato interno del gas e in merito all'evoluzione della concorrenza nel mercato interno del gas.
2. Alla luce dei risultati di questo controllo, se necessario, la Commissione può formulare raccomandazioni o presentare proposte concernenti ulteriori misure per potenziare la sicurezza dell'approvvigionamento.
Art. 11. Recepimento.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 00 maggio 2006. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni ed una tabella di corrispondenza tra le stesse e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Art. 12. Entrata in vigore.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 13.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO
Elenco non esaustivo degli strumenti intesi a migliorare la sicurezza
dell'approvvigionamento di gas di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 4, paragrafo 3
— working gas in fase di stoccaggio,
— capacità di svincolo dello stoccaggio di gas,
— messa a disposizione di gasdotti per deviare il gas verso le regioni colpite,
— mercati fluidi di gas negoziabile,
— flessibilità del sistema,
— sviluppo della domanda interrompibile,
— impiego di combustibili di sostituzione negli impianti industriali e di generazione dell'energia,
— capacità transfrontaliere,
— cooperazione tra i gestori delle reti di trasmissione degli Stati membri limitrofi per le attività coordinate di dispacciamento,
— attività coordinate di dispacciamento tra i gestori delle reti di distribuzione e di trasmissione,
— produzione nazionale di gas,
— flessibilità della produzione,
— flessibilità delle importazioni,
— diversificazione delle fonti di approvvigionamento di gas,
— contratti a lungo termine,
— investimenti in infrastrutture per l'importazione di gas mediante terminali di rigassificazione e gasdotti.