Settore: | Normativa europea |
Materia: | 10. energia |
Capitolo: | 10.1 questioni generali |
Data: | 19/05/2010 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Responsabilità degli Stati membri |
Art. 4. Obblighi in materia di informazione |
Art. 5. Responsabilità dei fornitori |
Art. 6. Responsabilità dei distributori |
Art. 7. Vendita a distanza |
Art. 8. Libera circolazione |
Art. 9. Appalti pubblici e incentivi |
Art. 10. Atti delegati |
Art. 11. Esercizio della delega |
Art. 12. Revoca della delega |
Art. 13. Obiezioni agli atti delegati |
Art. 14. Valutazione |
Art. 15. Sanzioni |
Art. 16. Recepimento |
Art. 17. Abrogazione |
Art. 18. Entrata in vigore |
Art. 19. Destinatari |
§ 10.1.86 - Direttiva 19 maggio 2010, n. 30.
Direttiva n. 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti
(G.U.U.E. 18 giugno 2010, n. L 153)
(rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [2],
considerando quanto segue:
(1) La
(2) L’ambito di applicazione della direttiva 92/75/CEE è limitato agli apparecchi domestici. La comunicazione della Commissione del 16 luglio 2008 sul piano d’azione sulla produzione e sul consumo sostenibili e sulla politica industriale ha dimostrato che l’estensione dell’ambito di applicazione della direttiva 92/75/CEE ai prodotti connessi all’energia che hanno un impatto diretto o indiretto significativo sul consumo di energia durante l’uso potrebbe rafforzare le potenziali sinergie tra le misure legislative vigenti, ed in particolare con la
(3) Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo dell’ 8 e 9 marzo 2007 hanno sottolineato la necessità di aumentare l’efficienza energetica nell’Unione in modo da conseguire l’obiettivo di ridurre del 20 % il consumo energetico dell’Unione entro il 2020 e fissato obiettivi per lo sviluppo delle energie rinnovabili in tutta l’Unione e la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, caldeggiando l’attuazione rigorosa e rapida dei settori chiave individuati nella comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2006 dal titolo "Piano d’azione per l’efficienza energetica: concretizzare le potenzialità". Il piano d’azione metteva in risalto le enormi opportunità di risparmio energetico nel settore dei prodotti.
(4) Migliorare l’efficienza dei prodotti connessi all’energia attraverso la scelta informata del consumatore avvantaggia l’economia dell’Unione europea nel suo complesso.
(5) La fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all’energia dovrebbe orientare la scelta degli utilizzatori finali verso i prodotti che offrono o indirettamente comportano il minor consumo di energia e di altre risorse essenziali durante l’uso, inducendo quindi i fabbricanti a prendere misure volte a ridurre il consumo di energia e di altre risorse essenziali dei loro prodotti. Inoltre ciò dovrebbe incoraggiare indirettamente un utilizzo razionale di tali prodotti allo scopo di contribuire a raggiungere l’obiettivo dell’UE del 20 % in materia di efficienza energetica. In mancanza di tali informazioni, l’azione delle forze del mercato non riuscirà, da sola, a promuovere per tali prodotti l’impiego razionale dell’energia e di altre risorse essenziali.
(6) Occorre ricordare l’esistenza di normativa dell’Unione e nazionale che conferisce taluni diritti ai consumatori per quanto riguarda i prodotti già acquistati, tra cui il diritto al risarcimento o alla sostituzione del prodotto.
(7) La Commissione dovrebbe elaborare un elenco prioritario dei prodotti connessi all’energia che potrebbero essere contemplati da un atto delegato adottato ai sensi della presente direttiva. Detto elenco potrebbe essere incluso nel piano di lavoro di cui alla
(8) L’informazione svolge un ruolo capitale nel meccanismo delle forze del mercato ed è necessario a tal fine introdurre un’etichetta uniforme per tutti i prodotti dello stesso tipo, fornire ai potenziali utilizzatori finali informazioni standardizzate supplementari sui costi relativi al consumo di energia e di altre risorse essenziali per tali prodotti nonché provvedere affinché vengano fornite tali informazioni anche a coloro che non hanno la possibilità di esaminare direttamente il prodotto esposto e quindi la relativa etichetta. Per essere efficiente e ottenere dei risultati è opportuno che l’etichetta sia facilmente riconoscibile dagli utilizzatori finali, semplice e sintetica. A tal fine l’attuale modello di etichettatura dovrebbe essere mantenuto come base per l’informazione agli utilizzatori finali circa l’efficienza energetica dei prodotti. Il consumo di energia ed altre informazioni relative ai prodotti dovrebbero essere misurati conformemente a norme e metodi armonizzati.
(9) Come sottolineato nella valutazione d’impatto della Commissione che accompagna la sua proposta di direttiva, il sistema dell’etichettatura energetica è stato ripreso come modello in vari paesi del mondo.
(10) È opportuno che gli Stati membri verifichino regolarmente la conformità alla presente direttiva e inseriscano le pertinenti informazioni nella relazione che sono tenuti a presentare ogni quattro anni alla Commissione nell’ambito della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda le responsabilità dei fornitori e dei distributori.
(11) Il
(12) L’applicazione di sistemi del tutto facoltativi comporterebbe che soltanto per alcuni prodotti verrebbe introdotta l’etichetta o verrebbero fornite informazioni uniformi sul prodotto e presso alcuni utilizzatori finali ciò potrebbe ingenerare confusione se non addirittura disinformazione. Il presente sistema deve pertanto garantire l’informazione sul consumo di energia e di altre risorse essenziali per tutti i prodotti in questione mediante l’etichettatura e la fornitura di schede informative uniformi relative al prodotto.
(13) I prodotti connessi all’energia hanno un impatto diretto o indiretto sul consumo di varie fonti di energia durante l’uso, di cui l’elettricità e il gas sono le più importanti. Quindi la presente direttiva dovrebbe contemplare i prodotti connessi all’energia che hanno un impatto diretto o indiretto sul consumo di qualsiasi fonte di energia durante l’uso.
(14) Qualora la fornitura di informazioni mediante l’etichettatura possa incentivare gli utilizzatori finali ad acquistare prodotti più efficienti, è opportuno che i prodotti connessi all’energia che hanno un impatto diretto o indiretto significativo sul consumo di energia o, se del caso, di risorse essenziali durante l’uso e che presentano un interesse significativo per una migliore efficienza energetica siano contemplati da un atto delegato.
(15) Al fine di conseguire gli obiettivi dell’Unione in materia di cambiamenti climatici e sicurezza energetica e considerato che si prevede che l’energia totale consumata dai prodotti continui ad aumentare a lungo termine, gli atti delegati ai sensi della presente direttiva potrebbero, se del caso, evidenziare sull’etichetta anche l’elevato consumo totale di energia del prodotto.
(16) Vari Stati membri hanno adottato politiche in materia di appalti pubblici che impongono alle amministrazioni aggiudicatrici di acquistare prodotti efficienti sotto il profilo energetico. Alcuni Stati membri hanno anche istituito incentivi per tali prodotti. I criteri stabiliti per i prodotti che rientrano negli appalti pubblici o che possono beneficiare di tali incentivi divergono anche notevolmente da uno Stato membro all’altro. La possibilità di utilizzare delle classi di prestazione, definite negli atti delegati a norma della presente direttiva, come livello di riferimento per determinati prodotti può ridurre la frammentazione degli appalti pubblici e degli incentivi e favorire la diffusione di prodotti efficienti.
(17) Gli incentivi che gli Stati membri possono concedere per promuovere prodotti efficienti potrebbero rappresentare un aiuto di Stato. La presente direttiva si applica fatto salvo l’esito di qualsiasi procedura futura che possa essere intrapresa in materia di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) nei confronti di incentivi di questo tipo e non dovrebbe contemplare questioni fiscali e di bilancio. Gli Stati membri sono liberi di decidere la natura di tali incentivi.
(18) La promozione di prodotti efficienti sotto il profilo energetico mediate l’etichettatura, gli appalti pubblici e gli incentivi non dovrebbe andare a discapito delle prestazioni ambientali complessive e del funzionamento dei prodotti stessi.
(19) La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 290 TFUE per quanto riguarda l’etichettatura e la fornitura di informazioni uniformi sui prodotti in merito al consumo di energia e di altre risorse essenziali dei prodotti connessi all’energia durante l’uso. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.
(20) La Commissione dovrebbe presentare periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio una sintesi, incentrata sull’Unione europea e sui singoli Stati membri, delle relazioni sulle attività di controllo dell’applicazione della normativa e sul livello di conformità presentate dagli Stati membri ai sensi della presente direttiva.
(21) La Commissione dovrebbe essere responsabile dell’adattamento delle classificazioni delle etichette allo scopo di assicurare la prevedibilità per l’industria e la comprensibilità per i consumatori.
(22) In varia misura a seconda del prodotto interessato, lo sviluppo tecnologico e il potenziale per un ulteriore significativo risparmio energetico potrebbero rendere necessaria un’ulteriore differenziazione dei prodotti e giustificare una revisione della classificazione. Tale revisione dovrebbe includere in particolare la possibilità di riscalaggio. La revisione dovrebbe essere effettuata il più rapidamente possibile per i prodotti che, date le loro caratteristiche molto innovative, possono apportare un importante contributo all’efficienza energetica.
(23) La Commissione, quando esaminerà i progressi compiuti e riferirà sull’attuazione del piano d’azione "Produzione e consumo sostenibili" e "Politica industriale sostenibile" nel 2012, analizzerà in particolare la necessità di ulteriori azioni per migliorare il rendimento energetico e ambientale dei prodotti, inclusa tra l’altro la possibilità di fornire ai consumatori informazioni sull’impronta di carbonio dei prodotti o sull’impatto ambientale dei prodotti durante il loro ciclo di vita.
(24) L’obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali della direttiva 92/75/CEE. L’obbligo di recepimento delle disposizioni rimaste immutate deriva dalla direttiva 92/75/CEE.
(25) In sede di attuazione delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero cercare di astenersi dall’adottare misure suscettibili di comportare obblighi burocratici inutilmente gravosi per i partecipanti al mercato, in particolare le piccole e medie imprese.
(26) La presente direttiva si applica fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di applicazione nel diritto interno della direttiva 92/75/CEE.
(27) Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale "Legiferare meglio" [7], gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1. Ambito di applicazione
1. La presente direttiva istituisce un quadro per l’armonizzazione delle misure nazionali sull’informazione degli utilizzatori finali, realizzata in particolare mediante etichettatura e informazioni uniformi sul prodotto, sul consumo di energia e, se del caso, di altre risorse essenziali durante l’uso nonché informazioni complementari per i prodotti connessi all’energia, in modo che gli utilizzatori finali possano scegliere prodotti più efficienti.
2. La presente direttiva si applica ai prodotti che hanno un notevole impatto diretto o indiretto sul consumo di energia e, se del caso, su altre risorse essenziali durante l’uso.
3. La presente direttiva non riguarda:
a) i prodotti usati;
b) i mezzi adibiti al trasporto di cose o di persone;
c) la piastrina, o l’equivalente della piastrina, indicante la potenza, apposta per motivi di sicurezza sui prodotti.
Art. 2. Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) "prodotto connesso all’energia" o "prodotto", qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo di energia durante l’uso, immesso in commercio e/o messo in servizio nell’Unione, comprese le parti destinate ad essere integrate in prodotti connessi all’energia disciplinati dalla presente direttiva e immesse in commercio e/o messe in servizio come parti a sé stanti per gli utilizzatori finali e di cui è possibile valutare le prestazioni ambientali in maniera indipendente;
b) "scheda", una tabella informativa standardizzata relativa ad un prodotto;
c) "altre risorse essenziali", acqua, prodotti chimici o qualsiasi altra risorsa consumata da un prodotto in funzione normale;
d) "informazioni complementari", altre informazioni relative al funzionamento e alle caratteristiche del prodotto che riguardano o servono a valutare il suo consumo di energia o di altre risorse essenziali sulla base di dati quantificabili;
e) "impatto diretto", l’impatto dei prodotti che consumano effettivamente energia durante l’uso;
f) "impatto indiretto", l’impatto dei prodotti che non consumano energia ma contribuiscono alla conservazione dell’energia durante l’uso;
g) "distributore", qualsiasi dettagliante o qualsiasi altra persona che venda, noleggi, offra in locazione-vendita o esponga prodotti agli utilizzatori finali;
h) "fornitore", il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nell’Unione oppure l’importatore che immette o mette in servizio il prodotto sul mercato dell’Unione. In mancanza di questi è considerato fornitore la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio prodotti contemplati dalla presente direttiva;
i) "immissione sul mercato", rendere disponibile per la prima volta sul mercato dell’Unione un prodotto in vista della sua distribuzione o del suo utilizzo all’interno dell’Unione, contro compenso o gratuitamente e a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata;
j) "messa in servizio", il primo impiego di un prodotto utilizzato ai fini previsti dall’utilizzatore finale nell’Unione;
k) "uso non autorizzato dell’etichetta", l’uso dell’etichetta, da parte di un soggetto diverso dalle autorità dello Stato membro o delle istituzioni dell’Unione europea, in una maniera non prevista dalla presente direttiva o da un atto delegato.
Art. 3. Responsabilità degli Stati membri
1. Gli Stati membri provvedono affinché:
a) tutti i fornitori e i distributori stabiliti sul loro territorio adempiano agli obblighi stabiliti agli articoli 5 e 6;
b) per i prodotti disciplinati dalla presente direttiva, sia vietato apporre etichette, marchi, simboli o iscrizioni, i quali non siano conformi ai requisiti della presente direttiva e dei pertinenti atti delegati, qualora tale apposizione possa indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l’uso;
c) l’introduzione del sistema di etichette e schede sul consumo o sulla conservazione dell’energia sia accompagnata da campagne di informazione a carattere educativo e promozionale, destinate a promuovere l’efficienza energetica e un uso più responsabile dell’energia da parte degli utilizzatori finali;
d) siano adottate opportune misure per incentivare le pertinenti autorità nazionali o regionali incaricate dell’attuazione della presente direttiva a cooperare e a fornirsi reciprocamente, nonché a fornire alla Commissione, informazioni ai fini dell’applicazione della presente direttiva. La cooperazione e lo scambio di informazioni tra amministrazioni si avvalgono quanto più possibile dei mezzi di comunicazione elettronica, sono efficienti in termini di costi e possono essere supportati dai pertinenti programmi dell’Unione europea. Nell’ambito della cooperazione sono garantite la sicurezza e la riservatezza delle operazioni di trattamento nonché la tutela dei dati sensibili eventualmente trasmessi nel corso della procedura. La Commissione si adopera per incentivare la cooperazione di cui alla presente lettera d) tra gli Stati membri e per dare il proprio contributo a tal fine.
2. Se uno Stato membro rileva che un prodotto non è conforme a tutti i requisiti pertinenti stabiliti dalla presente direttiva e ai rispettivi atti delegati per quanto riguarda l’etichetta e la scheda, il fornitore è tenuto a renderlo conforme a tali requisiti alle condizioni, efficaci e proporzionate, imposte dallo Stato membro.
Qualora vi sia una sufficiente certezza che un prodotto potrebbe non essere conforme lo Stato membro interessato prende tutte le misure preventive necessarie e le misure volte a garantire la conformità entro un determinato termine, tenendo conto del danno causato.
Se il prodotto continua a non essere conforme, lo Stato membro interessato decide di limitare o vietare l’immissione sul mercato e/o la messa in servizio del prodotto in questione o ne garantisce il ritiro dal mercato. Se il prodotto è ritirato dal mercato o ne viene vietata l’immissione sul mercato, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.
3. Ogni quattro anni gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione in merito alle rispettive attività di controllo dell’applicazione della normativa e al livello di conformità all’interno dei rispettivi territori.
La Commissione può specificare gli elementi di dettaglio che costituiscono il contenuto comune delle suddette relazioni attraverso l’elaborazione di orientamenti.
4. La Commissione fornisce regolarmente una sintesi di tali relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio per informazione.
Art. 4. Obblighi in materia di informazione
Gli Stati membri garantiscono che:
a) le informazioni relative al consumo di energia elettrica, di altre forme di energia nonché, se del caso, di altre risorse essenziali durante l’uso e le informazioni complementari siano, ai sensi degli atti delegati adottati a norma della presente direttiva, rese note agli utilizzatori finali con una scheda e con un’etichetta relativa al prodotto offerto in vendita, noleggio, locazione-vendita o esposto all’utilizzatore finale sia direttamente sia indirettamente nell’ambito di una vendita a distanza, anche via Internet;
b) le informazioni di cui alla lettera a) riguardanti i prodotti da incasso o installati siano fornite solo ove richiesto dal relativo atto delegato;
c) la pubblicità di uno specifico modello di prodotto connesso all’energia disciplinato da un atto delegato previsto dalla presente direttiva, in cui figurano informazioni connesse al consumo energetico o sul prezzo, faccia riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto;
d) il materiale tecnico promozionale in materia di prodotti connessi all’energia che descrive i parametri tecnici specifici di un prodotto (in particolare, manuali tecnici e opuscoli del fabbricante, siano essi su supporto cartaceo oppure on line) fornisca agli utilizzatori finali le informazioni necessarie sul consumo energetico o facciano riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto.
Art. 5. Responsabilità dei fornitori
Gli Stati membri garantiscono che:
a) i fornitori che immettono sul mercato o che mettono in servizio i prodotti che rientrano in un atto delegato forniscano un’etichetta e una scheda conformemente alla presente direttiva e all’atto delegato;
b) i fornitori producano una documentazione tecnica sufficiente a consentire di valutare l’esattezza dei dati che figurano sull’etichetta e sulla scheda. Tale documentazione contiene:
i) la descrizione generale del prodotto;
ii) se del caso, i risultati dei calcoli progettuali effettuati;
iii) i risultati delle prove, se disponibili, comprese quelle effettuate da pertinenti organismi notificati, quali definiti in altre regolamentazioni dell’Unione;
iv) se taluni valori sono stati utilizzati per modelli analoghi, i riferimenti che permettono l’identificazione di tali modelli.
A tal fine i fornitori possono avvalersi di documentazione già predisposta in base alle disposizioni stabilite dalla pertinente legislazione dell’Unione;
c) i fornitori tengano tale documentazione tecnica a disposizione, a fini di ispezione, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di fabbricazione dell’ultimo prodotto interessato.
Su richiesta delle autorità di sorveglianza del mercato degli Stati membri e della Commissione i fornitori mettono a disposizione la documentazione tecnica in formato elettronico entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’autorità competente dello Stato membro o della Commissione;
d) riguardo all’etichettatura e alle informazioni relative ai prodotti, i fornitori forniscano gratuitamente le necessarie etichette ai distributori.
Fatta salva la facoltà dei fornitori di scegliere liberamente il proprio sistema di consegna delle etichette, su richiesta dei distributori essi provvedono affinché le etichette vengano prontamente consegnate;
e) oltre alle etichette, i fornitori forniscano una scheda relativa al prodotto;
f) i fornitori inseriscano una scheda del prodotto in tutti gli opuscoli illustrativi sul prodotto stesso. Qualora tali opuscoli non siano provvisti dal fornitore, quest’ultimo fornisce le schede insieme all’ulteriore documentazione fornita con il prodotto;
g) i fornitori siano responsabili dell’esattezza delle etichette e delle schede da essi fornite;
h) si ritenga che i fornitori abbiano dato il proprio consenso alla pubblicazione delle informazioni riportate sull’etichetta o nella scheda.
Art. 6. Responsabilità dei distributori
Gli Stati membri garantiscono che:
a) i distributori espongano adeguatamente le etichette, in maniera visibile e leggibile, e presentino la scheda nell’opuscolo del prodotto o in ogni altra documentazione che correda i prodotti quando sono venduti agli utilizzatori finali;
b) riguardo all’etichettatura e alla scheda informativa, qualora un prodotto contemplato da un atto delegato sia esposto, i distributori vi appongono un’adeguata etichetta, nella posizione chiaramente visibile specificata nel relativo atto delegato e nella pertinente versione linguistica.
Art. 7. Vendita a distanza
Per i casi in cui i prodotti siano posti in vendita, noleggio o locazione-vendita per corrispondenza, su catalogo, via Internet, tramite televendita o in qualsiasi altra forma implicante che il potenziale utilizzatore finale non possa prendere visione del prodotto esposto, gli atti delegati contengono disposizioni atte a garantire che ai potenziali utilizzatori finali vengano fornite le informazioni indicate sull’etichetta del prodotto e nella scheda prima di acquistare il prodotto. Gli atti delegati specificano, se del caso, le modalità di apposizione dell’etichetta e della scheda o delle informazioni indicate sull’etichetta o nella scheda o della loro fornitura al potenziale utilizzatore finale.
Art. 8. Libera circolazione
1. Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare la commercializzazione o la messa in servizio, all’interno del proprio territorio, dei prodotti che sono oggetto della presente direttiva e dell’atto delegato applicabile e sono conformi ad essi.
2. Salvo qualora sia comprovato il contrario, gli Stati membri considerano le etichette e le schede conformi alla presente direttiva e agli atti delegati. Gli Stati membri prescrivono che i fornitori comprovino, ai sensi dell’articolo 5, l’accuratezza delle informazioni fornite nelle etichette o nelle schede qualora abbiano motivo di sospettare che dette informazioni non siano corrette.
Art. 9. Appalti pubblici e incentivi
1. [Se un prodotto è contemplato da un atto delegato le amministrazioni aggiudicatrici che concludono appalti pubblici di lavori, forniture o servizi di cui alla
2. [Il paragrafo 1 si applica agli appalti aventi un importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 7 della
3. Quando gli Stati membri prevedono incentivi per un prodotto contemplato da un atto delegato, essi si prefiggono i massimi livelli di prestazione inclusa la migliore classe di efficienza energetica di cui al relativo atto delegato. Misure fiscali e di bilancio non costituiscono incentivi ai fini della presente direttiva.
4. Quando gli Stati membri prevedono incentivi per determinati prodotti, sia per gli utilizzatori finali che usano prodotti ad elevata efficienza che per le industrie che promuovono e producono tali prodotti, ne esprimono i livelli di prestazione sotto forma di classi quali istituite nei rispettivi atti delegati, tranne quando impongono livelli di prestazione più elevati della soglia prevista per la migliore classe di efficienza energetica nell’atto delegato. Gli Stati membri possono imporre livelli di prestazione più elevati della soglia prevista per la migliore classe di efficienza energetica nell’atto delegato.
Art. 10. Atti delegati
1. Mediante gli atti delegati di cui agli articoli 11, 12 e 13 la Commissione definisce gli elementi specifici riguardanti l’etichetta e la scheda per ciascun tipo di prodotto ai sensi del presente articolo.
Un prodotto a cui si applicano i criteri di cui al paragrafo 2 rientra in uno degli atti delegati previsti al paragrafo 4.
Le disposizioni previste negli atti delegati relativamente alle informazioni contenute sull’etichetta e nella scheda in merito al consumo di energia e di altre risorse essenziali durante l’uso devono consentire agli utilizzatori finali di prendere decisioni in maniera più informata e alle autorità di sorveglianza del mercato di verificare se i prodotti sono conformi alle informazioni fornite.
Qualora un atto delegato preveda disposizioni riguardanti sia l’efficienza energetica sia il consumo di risorse essenziali di un prodotto, la forma e il contenuto dell’etichetta devono mettere in evidenza l’efficienza energetica del prodotto.
2. I criteri di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:
a) in base ai dati più recenti disponibili e tenuto conto dei quantitativi immessi sul mercato dell’Unione, i prodotti devono avere un notevole potenziale in termini di risparmio di energia e, se del caso, di altre risorse essenziali;
b) i prodotti con funzionalità equivalenti disponibili sul mercato devono presentare livelli molto diversi delle relative prestazioni;
c) la Commissione tiene conto della legislazione dell’Unione applicabile e degli strumenti di autoregolamentazione, ad esempio gli accordi volontari, che si prevede permettano di realizzare gli obiettivi politici più rapidamente o in modo più economico rispetto alle disposizioni vincolanti.
3. Quando prepara una proposta di atto delegato la Commissione:
a) tiene conto dei parametri ambientali fissati nell’allegato I, parte 1, della
b) valuta l’impatto dell’atto sull’ambiente, sugli utilizzatori finali e sui fabbricanti, comprese le piccole e medie imprese (PMI), in termini di competitività, anche sui mercati fuori dell’Unione, di innovazione, di accesso al mercato e di costi-benefici;
c) procede alle opportune consultazioni delle parti interessate;
d) definisce le date di applicazione, eventuali misure o periodi transitori o attuati per fasi successive, tenendo conto, in particolare, dei possibili impatti sulle PMI o su specifici gruppi di prodotti fabbricati principalmente da PMI.
4. Negli atti delegati devono essere specificati in particolare:
a) l’esatta definizione del tipo di prodotti in oggetto;
b) le norme e i metodi di misurazione per ottenere le informazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1;
c) le caratteristiche della documentazione tecnica prescritta dall’articolo 5;
d) la forma grafica e il contenuto dell’etichetta di cui all’articolo 4, che, per quanto possibile, deve possedere caratteristiche grafiche uniformi per i vari gruppi di prodotti e deve essere sempre chiaramente visibile e leggibile. Il formato dell’etichetta deve mantenere come base la classificazione che utilizza le lettere da A a G; i livelli della classificazione devono corrispondere a risparmi energetici e di costi significativi dal punto di vista dell’utilizzatore finale.
Alla classificazione possono essere aggiunte tre classi addizionali ove reso necessario dal progresso tecnologico. Le classi addizionali saranno A+, A++ e A+++ per la classe più efficiente. In linea di principio il numero totale di classi sarà limitato a sette, a meno che più classi siano ancora popolate.
La scala cromatica è composta da non più di sette colori diversi che vanno dal verde scuro al rosso. Il verde scuro è sempre il codice cromatico solo della classe migliore. Se ci sono più di sette classi soltanto il rosso può essere ripetuto.
La classificazione è rivista in particolare quando una percentuale significativa di prodotti sul mercato interno raggiunge le due migliori classi di efficienza energetica e quando possono essere realizzati risparmi aggiuntivi attraverso un’ulteriore differenziazione dei prodotti.
I criteri dettagliati per un’eventuale riclassificazione dei prodotti sono, se necessario, determinati caso per caso nel pertinente atto delegato;
e) il posto in cui l’etichetta deve essere apposta sul prodotto esposto e le modalità per la presentazione dell’etichetta e/o delle informazioni nel caso delle vendite di cui all’articolo 7. Se del caso negli atti delegati può essere prevista l’apposizione dell’etichetta sul prodotto o la sua stampigliatura sull’imballaggio, o possono essere definiti i requisiti per la rappresentazione dell’etichetta nei cataloghi, per le vendite a distanza o via Internet;
f) il contenuto e, se del caso, il formato nonché altri dettagli riguardanti la scheda o le ulteriori informazioni di cui all’articolo 4 e all’articolo 5, lettera c). Le informazioni contenute nell’etichetta sono inserite anche nella scheda;
g) il contenuto specifico dell’etichetta per l’uso pubblicitario, inclusi, se del caso, la classe energetica e altri pertinenti livelli di prestazione per lo specifico prodotto in forma leggibile e visibile;
h) eventualmente, la durata della classificazione energetica sull’etichetta secondo la lettera d);
i) il livello di accuratezza delle dichiarazioni contenute nelle etichette e nelle schede;
j) la data della valutazione e dell’eventuale riesame dell’atto delegato interessato, tenuto conto della velocità dello sviluppo tecnologico.
Art. 11. Esercizio della delega
1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 19 giugno 2010. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell’articolo 12.
2. Non appena adottato un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 12 e 13.
Art. 12. Revoca della delega
1. La delega di poteri di cui all’articolo 10 può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2. L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca della delega di poteri si adopera per informarne l’altra istituzione e la Commissione entro un periodo ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.
3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Art. 13. Obiezioni agli atti delegati
1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni all’atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.
Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo è prorogato di due mesi.
2. Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all’atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell’atto medesimo.
L’atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.
3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, quest’ultimo non entra in vigore. L’istituzione che solleva obiezioni all’atto delegato ne illustra le ragioni.
Art. 14. Valutazione
Entro il 31 dicembre 2014, la Commissione riesamina l’efficacia della presente direttiva e dei relativi atti delegati e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
In tale occasione la Commissione valuta inoltre:
a) il contributo dell’articolo 4, lettera c), all’obiettivo della presente direttiva;
b) l’efficacia dell’articolo 9, paragrafo 1;
c) alla luce dei progressi tecnici e della comprensione della presentazione dell’etichetta da parte dei consumatori, la necessità di modificare l’articolo 10, paragrafo 4, lettera d).
Art. 15. Sanzioni
Gli Stati membri fissano le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e dei relativi atti delegati, incluso l’uso non autorizzato dell’etichetta, e adottano le misure necessarie per garantirne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 20 giugno 2011, nonché, quanto prima possibile, ogni eventuale modifica.
Art. 16. Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 giugno 2011. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 20 luglio 2011.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. A tal fine, esse recano altresì l’indicazione che i riferimenti alla direttiva 92/75/CEE, contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, si intendono fatti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento nonché la forma redazionale di detta indicazione sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 17. Abrogazione
La direttiva n. 92/75/CEE, modificata dal regolamento menzionato nell’allegato I, parte A, è abrogata con effetto a decorrere dal 21 luglio 2011, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di applicazione nel diritto nazionale di tale direttiva indicati nell’allegato I, parte B.
I riferimenti alla direttiva 92/75/CEE si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.
Art. 18. Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 5, lettere d), g) e h), si applica a decorrere dal 31 luglio 2011.
Art. 19. Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
[1] GU C 228 del 22.9.2009, pag. 90.
[2] Posizione del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), posizione del Consiglio in prima lettura del 14 aprile 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), posizione del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
[3] GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16.
[4] Cfr. allegato I, parte A.
[5] GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.
[6] GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.
[7] GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
[8] GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.
ALLEGATO I
PARTE A
Direttiva abrogata e modificazione successiva
(di cui all’articolo 17)
Direttiva 92/75/CEE del Consiglio (GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16) | |
PARTE B
Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale
(di cui all’articolo 16)
Direttiva |
Termine di recepimento | |
|
|
92/75/CEE |
1 gennaio 1994 | |
ALLEGATO II
Tavola di concordanza
Direttiva 92/75/CEE |
Presente direttiva | |
|
|
Articolo 1, paragrafo 1, formulazione introduttiva, prima frase |
Articolo 1, paragrafo 1 | |
|
|
Articolo 1, paragrafo 1, formulazione introduttiva, seconda frase |
Articolo 1, paragrafo 2 | |
|
|
Articolo 1, paragrafo 1, dal primo al settimo trattino |
— | |
|
|
Articolo 1, paragrafo 2 |
— | |
|
|
— |
Articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b) | |
|
|
Articolo 1, paragrafo 3 |
Articolo 1, paragrafo 3, lettera c) | |
|
|
— |
Articolo 2, lettere a) e b) | |
|
|
Articolo 1, paragrafo 4, primo e secondo trattino |
Articolo 2, lettere g) e h) | |
|
|
Articolo 1, paragrafo 4, terzo trattino |
— | |
|
|
Articolo 1, paragrafo 4, quarto trattino |
Articolo 2, lettera c) | |
|
|
Articolo 1, paragrafo 4, quinto trattino |
Articolo 2, lettera d) | |
|
|
— |
Articolo 2, lettere e), f), i), j) e k) | |
|
|
Articolo 1, paragrafo 5 |
— | |
|
|
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 4, lettera a) | |
|
|
— |
Articolo 4, lettere b), c) e d) | |
|
|
Articolo 2, paragrafo 2 |
— | |
|
|
Articolo 2, paragrafo 3 |
Articolo 5, lettera b) | |
|
|
Articolo 2, paragrafo 4 |
Articolo 5, lettere b) e c) | |
|
|
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 5, lettera a) | |
|
|
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 5, lettere e) e f) | |
|
|
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 5, lettera g) | |
|
|
Articolo 3, paragrafo 4 |
Articolo 5, lettera h) | |
|
|
— |
Articolo 6, lettera a) | |
|
|
Articolo 4, lettera a) |
Articolo 6, lettera b) | |
|
|
Articolo 4, lettera b) |
Articolo 5, lettera d) | |
|
|
Articolo 5 |
Articolo 7 | |
|
|
Articolo 6 |
— | |
|
|
Articolo 7, lettera a) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) | |
|
|
Articolo 7, lettera b) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) | |
|
|
Articolo 7, lettera c) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera c) | |
|
|
— |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera d) | |
|
|
— |
Articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4 | |
|
|
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 8, paragrafo 1 | |
|
|
Articolo 8, paragrafo 2 |
Articolo 8, paragrafo 2 | |
|
|
Articolo 9 |
— | |
|
|
— |
Articolo 9 | |
|
|
Articolo 10 |
— | |
|
|
— |
Articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3 | |
|
|
Articolo 11 |
— | |
|
|
Articolo 12, lettera a) |
Articolo 10, paragrafo 4, lettera a) | |
|
|
Articolo 12, lettera b) |
Articolo 10, paragrafo 4, lettera b) | |
|
|
Articolo 12, lettera c) |
Articolo 10, paragrafo 4, lettera c) | |
|
|
Articolo 12, lettera d) |
Articolo 10, paragrafo 4, lettera d) | |
|
|
Articolo 12, lettera e) |
Articolo 10, paragrafo 4, lettera e) | |
|
|
Articolo 12, lettera f) |
Articolo 10, paragrafo 4, lettera f) | |
|
|
Articolo 12, lettera g) |
— | |
|
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— |
Articolo 10, paragrafo 4, lettere g), h), i) e j) | |
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— |
Articoli 11, 12, 13, 14 e 15 | |
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Articolo 13 |
Articolo 17 | |
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Articolo 14 |
Articolo 16 | |
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Articolo 18 | |
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Articolo 15 |
Articolo 19 | |
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Allegato I | |
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Allegato II | |
[1] Paragrafo abrogato dall'art. 27 della
[2] Paragrafo abrogato dall'art. 27 della