Settore: | Normativa europea |
Materia: | 10. energia |
Capitolo: | 10.1 questioni generali |
Data: | 06/11/2001 |
Numero: | 2422 |
Sommario |
Art. 1. Obiettivi. |
Art. 2. Ambito di applicazione. |
Art. 3. Definizioni. |
Art. 4. Principi generali. |
Art. 5. Registrazione dei partecipanti al programma. |
Art. 6. Promozione e informazione. |
Art. 7. Altri programmi facoltativi di etichettatura per l'efficienza energetica. |
Art. 8. European Community Energy Star Board. |
Art. 9. Rappresentanti nazionali. |
Art. 10. Piano di lavoro. |
Art. 11. Procedure preparatorie per il riesame dei criteri tecnici. |
Art. 12. Sorveglianza del mercato e controllo degli abusi. |
Art. 13. Attuazione. |
Art. 14. Revisione. |
Art. 15. Disposizioni finali. |
§ 10.1.53 - Regolamento 6 novembre 2001, n. 2422. [1]
Regolamento (CE) n. 2422/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio.
(G.U.C.E. 15 dicembre 2001, n. L 332).
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:
(1) Le apparecchiature per ufficio rappresentano una quota significativa del consumo totale di energia elettrica. La misura più efficace per ridurre il consumo elettrico delle apparecchiature per ufficio è ridurre il consumo in posizione di preaccensione, secondo le conclusioni del Consiglio del maggio 1999 sulle perdite delle apparecchiature elettriche ed elettroniche nella modalità di preaccensione. Vari modelli disponibili sul mercato comunitario hanno livelli molto differenti di consumo in posizione di preaccensione.
(2) Esistono comunque anche altre misure per ridurre il consumo di elettricità di tali apparecchiature, ad esempio la possibilità di spegnerle quando non sono necessarie senza comprometterne la funzionalità. La Commissione dovrebbe esaminare le misure opportune per sfruttare anche questo potenziale di risparmio energetico.
(3) È importante promuovere misure intese al funzionamento corretto del mercato interno.
(4) È auspicabile coordinare le iniziative nazionali in materia di etichettatura relativa all'energia per minimizzare l'impatto negativo sull'industria e sugli scambi.
(5) È opportuno assumere come base un livello di protezione elevato nelle proposte riguardanti il ravvicinamento delle disposizioni stabilite mediante leggi, regolamenti o atti amministrativi negli Stati membri in materia di salute, sicurezza, protezione ambientale e tutela dei consumatori. Il presente regolamento contribuisce ad un livello elevato di protezione sia per l'ambiente che per il consumatore, proponendosi un miglioramento significativo dell'uso efficiente dell'energia di questo tipo di apparecchiature.
(6) Dato che gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure secondo il principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. Secondo il principio di proporzionalità di cui al suddetto articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.
(7) Inoltre, l'articolo 174 del trattato prevede la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente nonché un utilizzo prudente e razionale delle risorse naturali, due obiettivi che rientrano tra quelli previsti dalla politica comunitaria sull'ambiente. La generazione e il consumo di energia elettrica rappresentano il 30% delle emissioni di biossido di carbonio (CO2) di origine antropica e circa il 35% del consumo di energia primaria nella Comunità. Tali percentuali sono in aumento e circa il 10% del consumo di energia elettrica è dovuto alle perdite a vuoto delle apparecchiature elettriche.
(8) La
(9) Il protocollo UNFCCC sottoscritto a Kyoto il 10 dicembre 1997 prevede una riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra per la Comunità pari all'8% al più tardi durante il periodo 2008-2012. Per conseguire tale obiettivo, sono necessarie misure più severe alfine di ridurre le emissioni di CO2 all'interno della Comunità.
(10) La
(11) La risoluzione del Consiglio del 7 dicembre 1998 relativa all'efficienza energetica nella Comunità europea auspicava un maggiore uso dell'etichettatura di strumenti e apparecchiature.
(12) È auspicabile che i requisiti in materia di uso efficiente dell'energia, etichette e metodi di prova siano coordinati, ove opportuno.
(13) La maggior parte delle apparecchiature per ufficio, efficienti sotto il profilo dell'energia, sono acquistabili con un sovrapprezzo nullo o minimo, che può pertanto in molti casi essere ammortizzato in tempi ragionevoli attraverso il risparmio di energia elettrica. Pertanto, in questo settore l'obiettivo del risparmio energetico e della riduzione dell'emissione di CO2 può essere realizzato a basso costo e senza svantaggi per i consumatori o per l'industria.
(14) Le apparecchiature per ufficio sono oggetto di scambi su scala mondiale. L'accordo negoziato tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento di programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio, agevolerà il commercio internazionale e la tutela dell'ambiente per queste apparecchiature. Il presente regolamento si propone di attuare l'accordo sopra citato nella Comunità.
(15) Per influenzare i requisiti relativi all'etichetta Energy Star usata a livello mondiale, è opportuno che la Comunità sia associata al programma di etichettatura e all'elaborazione dei necessari criteri tecnici. Tuttavia, la Commissione deve regolarmente verificare se i criteri tecnici sono sufficientemente ambiziosi e se tengono conto a sufficienza degli interessi della Comunità.
(16) Un sistema sanzionatorio efficace è necessario per garantire che il programma di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio venga attuato correttamente, assicuri condizioni eque di concorrenza per i produttori e tuteli i diritti dei consumatori.
(17) Il presente regolamento riguarda solo le apparecchiature per ufficio.
(18) La
(19) È necessario assegnare il compito di contribuire all'elaborazione e all'esame delle specifiche tecniche ad un organismo idoneo, l'European Community Energy Star Board (ECESB), al fine di ottenere un'attuazione efficiente e neutrale del programma. L'ECESB dovrebbe essere composto da rappresentanti nazionali.
(20) È necessario garantire che il programma di etichettatura relativa ad un uso efficiente di energia per le apparecchiature per ufficio sia coerente e coordinato con le priorità della politica comunitaria e con altri programmi comunitari di etichettatura o certificazione di qualità, come quelli istituiti dalla
(21) Occorre coordinare il programma comunitario Energy Star e altri programmi facoltativi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio nell'ambito nella Comunità, al fine di evitare confusioni per i consumatori nonché potenziali distorsioni del mercato.
(22) È necessario garantire la trasparenza nell'attuazione del programma e assicurare la coerenza con le norme internazionali pertinenti al fine di agevolare l'accesso e la partecipazione al programma da parte dei produttori ed esportatori dei paesi extracomunitari,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Obiettivi.
Il presente regolamento stabilisce le norme relative al programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio (in seguito denominato "Programma Energy Star") secondo quanto definito nell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento dei programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio (in seguito denominato "accordo"). La partecipazione al programma Energy Star è facoltativa.
Art. 2. Ambito di applicazione.
Il presente regolamento si applica ai gruppi di prodotti relativi alla apparecchiature per ufficio definiti nell'allegato C dell'accordo, fatte salve le relative modifiche a norma dell'articolo X dello stesso.
Art. 3. Definizioni.
Ai fini del presente regolamento:
a) "Common Logo" è il marchio di cui all'allegato;
b) "Partecipanti al programma", sono i fabbricanti, gli assemblatori, gli esportatori, gli importatori, i dettaglianti e altri enti che si impegnano a promuovere determinate apparecchiature per ufficio energeticamente efficienti, che rispondono alle specifiche del programma Energy Star e che hanno scelto di partecipare al programma Energy Star registrandosi presso la Commissione;
c) "Specifiche" sono i requisiti in materia di efficienza energetica e di prestazioni, compresi metodi di prova, utilizzati per determinare se le apparecchiature per ufficio posseggono i requisiti di efficienza energetica per il Common Logo.
Art. 4. Principi generali.
1. Il programma Energy Star dev'essere coordinato, se del caso, con altri programmi comunitari di etichettatura o certificazione di qualità nonché con sistemi quali, in particolare, il sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, istituito dal regolamento (CEE) n. 880/92 e con l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante etichettatura ed informazione uniforme sul prodotto, istituita dalla direttiva 92/75/CEE.
2. Il Common Logo può essere utilizzato dai partecipanti al programma e da altri enti sulle singole apparecchiature per ufficio da essi fabbricate e per la loro promozione.
3. Le apparecchiature per ufficio per le quali l'uso del Common Logo è stato concesso dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti (US EPA) si presumono conformi al presente regolamento.
4. Fatte salve eventuali norme comunitarie in materia di valutazione e apposizione di marchi di conformità e/o altri accordi internazionali conclusi fra la Comunità e paesi terzi riguardo all'accesso al mercato comunitario, i prodotti oggetto del presente regolamento immessi sul mercato comunitario possono essere sottoposti a prova dalla Commissione o dagli Stati membri per accertare il possesso dei requisiti del presente regolamento.
Art. 5. Registrazione dei partecipanti al programma.
1. Le domande di partecipazione al programma possono essere presentate alla Commissione.
2. La decisione che autorizza un richiedente a diventare partecipante al programma viene adottata dalla Commissione, dopo aver verificato che il richiedente abbia acconsentito a conformarsi alle direttive per l'uso del simbolo riportate nell'allegato B dell'accordo. La Commissione pubblica un elenco aggiornato dei partecipanti al programma e lo comunica regolarmente agli Stati membri.
Art. 6. Promozione e informazione.
1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e con i membri dell'ECESB, s'impegna al massimo per incoraggiare l'uso del Common Logo mediante appropriate azioni di sensibilizzazione e campagne di informazione per i consumatori, i fornitori, i commercianti ed il pubblico.
2. I singoli Stati membri cercano di assicurare, avvalendosi di tutti gli strumenti comunitari disponibili, che i consumatori e gli altri enti interessati siano al corrente dell'esistenza di informazioni particolareggiate sul programma Energy Star ed abbiano accesso alle stesse.
3. Per promuovere l'acquisto di apparecchiature per ufficio munite del Common Logo, la Commissione e le altre istituzioni della Comunità, nonché altre autorità pubbliche a livello nazionale, senza pregiudizio della legislazione comunitaria e nazionale e dei criteri economici, incoraggiano requisiti di efficienza energetica non meno rigorosi delle specifiche Energy Star nella definizione delle proprie specifiche per apparecchiature per ufficio.
Art. 7. Altri programmi facoltativi di etichettatura per l'efficienza energetica.
1. I programmi facoltativi di etichettatura per l'efficienza energetica esistenti negli Stati membri e quelli nuovi possono coesistere con il programma Energy Star.
2. La Commissione e gli Stati membri devono provvedere a garantire il coordinamento necessario tra il programma Energy Star e i programmi nazionali ed altri programmi di etichettatura nella Comunità o negli Stati membri.
Art. 8. European Community Energy Star Board.
1. La Commissione istituisce un European Community Energy Star Board ("ECESB"), composti di rappresentanti nazionali di cui all'articolo 9, come pure delle parti interessate. L'ECESB esamina l'attuazione del programma Energy Star nella Comunità e fornisce consulenza e assistenza alla Commissione, se del caso, per consentirle di svolgere il suo ruolo di ente gestore.
2. Un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, e ogni anno successivo, l'ECSB elabora una relazione sullo stato della penetrazione nel mercato da parte di prodotti che utilizzano il Common Logo e sullo stato della tecnologia disponibile per ridurre i consumi energetici.
3. La Commissione garantisce che, nei limiti del possibile, nello svolgimento delle proprie attività, l'ECESB osservi, per ogni gruppo di apparecchiature per ufficio, una partecipazione equilibrata di tutte le relative parti interessate al gruppo di prodotto in questione, come i produttori, i dettaglianti, gli importatori, i gruppi ambientalisti e le organizzazioni dei consumatori.
4. La Commissione stabilisce il regolamento interno dell'ECESB, tenendo conto del parere dei rappresentanti degli Stati membri in seno all'ECESB.
5. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sulle attività dell'ECESB.
Art. 9. Rappresentanti nazionali.
Ogni Stato membro designa, se del caso, esperti nazionali in materia energetica, autorità o persone (in seguito denominati "rappresentanti nazionali"), incaricati di svolgere i compiti previsti dai presente regolamento. Ove vengano designati più rappresentanti nazionali, lo Stato membro determina i rispettivi poteri e le regole di coordinamento ad essi applicabili.
Art. 10. Piano di lavoro.
Nel rispetto degli obiettivi stabiliti nell'articolo 1, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione stabilisce un piano di lavoro e lo presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, previa consultazione dell'ECESB. Il piano di lavoro contiene una strategia per lo sviluppo del programma Energy Star che si articolerà nei successivi tre anni:
- gli obiettivi relativi ai miglioramenti di efficienza energetica, tenendo presente la necessità di perseguire un elevato livello di tutela dei consumatori e dell'ambiente, e la penetrazione nel mercato che il programma Energy Star deve conseguire a livello comunitario;
- un elenco di massima delle apparecchiature per ufficio da considerare prioritarie per l'inclusione nel programma Energy Star;
- uno schema di proposte per le campagne educative e promozionali e altri azioni necessarie;
- proposte per il coordinamento e la cooperazione tra il programma Energy Star e altri programmi facoltativi di etichettatura negli Stati membri.
Il piano di lavoro è riesaminato periodicamente. La prima volta è riesaminato entro un anno dalla sua presentazione al Parlamento europeo e al Consiglio e, in seguito, ogni anno.
Art. 11. Procedure preparatorie per il riesame dei criteri tecnici.
Allo scopo di preparare il riesame delle specifiche e dei gruppi di apparecchiature per uffici che rientrano nell'allegato C dell'accordo e prima di presentare una bozza di proposta o rispondere all'US EPA secondo le procedure stabilite nell'accordo e nella
1. La Commissione può chiedere all'ECESB di formulare proposte per la modifica dell'accordo. L'ECESB può altresì formulare proposte alla Commissione di propria iniziativa.
2. La Commissione consulta l'ECESB ogniqualvolta riceve dall'US EPA una proposta di modifica dell'accordo.
3. Nel fornire il proprio parere alla Commissione, l'ECESB deve tener conto dei risultati degli studi di fattibilità e di mercato nonché delle tecnologie disponibili intese a ridurre il consumo di energia. La Commissione in particolare rispetta l'obiettivo di specifiche di qualità elevate, tenendo debitamente conto delle tecnologie disponibili per ridurre i consumi energetici esaminate nella relazione dell'ECESB di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
Art. 12. Sorveglianza del mercato e controllo degli abusi.
1. Il Common Logo viene utilizzato soltanto per i prodotti oggetto dell'accordo e secondo le direttive per l'uso del simbolo riportate nell'allegato B dell'accordo.
2. È vietata qualsiasi forma di pubblicità falsa o fuorviante, o l'uso di etichette o simboli atti ad ingenerare confusione con il Common Logo introdotto dal presente regolamento.
3. La Commissione assicura l'uso corretto del Common Logo intraprendendo o coordinando le azioni di cui all'articolo VIII, paragrafi 2, 3 e 4 dell'accordo. Gli Stati membri intraprendono le opportune azioni per garantire nel proprio territorio l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e ne informano la Commissione. Gli Stati membri possono fornire a quest'ultima, per l'avvio dell'azione, prove di inosservanza da parte dei partecipanti al programma e di altri enti.
Art. 13. Attuazione.
Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate per garantirne l'osservanza.
Art. 14. Revisione.
Prima che le parti dell'accordo procedano alla discussione del rinnovo dell'accordo ai sensi del suo articolo XII dello stesso, la Commissione valuta il programma Energy Star alla luce dell'esperienza acquisita durante la sua attuazione.
Entro 15 gennaio 2005 la Commissione elabora e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione nella quale esamina l'efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio commercializzate nella Comunità, fornisce una valutazione dell'efficacia del programma Energy Star e propone, se necessario, misure supplementari a detto programma. La relazione deve esaminare i risultati del dialogo tra UE e USA e in particolare se le specifiche fissate per il programma in questione sono sufficientemente efficaci.
Art. 15. Disposizioni finali.
Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Allegato
Logo Energy Star
(Omissis)
[1] Abrogato dall'art. 15 del