§ 38.10.193 - D.M. 7 febbraio 2003, n. 90.
Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.10 lavori pubblici
Data:07/02/2003
Numero:90


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Quantificazione del fondo e criteri applicativi
Art. 3.  Ripartizione del fondo
Art. 4.  Modalità di corresponsione dei compensi


§ 38.10.193 - D.M. 7 febbraio 2003, n. 90.

Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni.

(G.U. 24 aprile 2003, n. 95)

 

IL MINISTRO DELLA DIFESA

 

     Visto l'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che prevede la ripartizione di una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto del piano della sicurezza della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori;

     Visto in particolare l'articolo 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni il quale prevede che l'Amministrazione della difesa in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici in luogo di un unico responsabile del procedimento può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione;

     Visto il regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, concernente il regolamento per i lavori del genio militare;

     Vista la legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni recante approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti;

     Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante l'attuazione della direttiva 92/57 CE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;

     Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il verbale dell'accordo raggiunto il 24 ottobre 2001 in sede di contrattazione decentrata di amministrazione con il quale sono stati stabiliti le modalità ed i criteri di ripartizione del predetto fondo;

     Considerato che il Consiglio centrale della rappresentanza militare non ha espresso il proprio parere nel termine previsto dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 15 luglio 2002;

     Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota protocollo n. 8/59907/D.VIII6 dell'11 dicembre 2002);

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Definizioni

     1. Agli effetti del presente decreto si intende per:

     a) responsabile del procedimento o responsabili dei procedimenti, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, gli ufficiali del genio nominati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il responsabile del procedimento della fase di affidamento può essere un ufficiale, un dirigente o un funzionario civile appartenente alla carriera direttiva amministrativa.

     I responsabili del procedimento per la fase di progettazione e di esecuzione sono anche, nell'ambito delle rispettive fasi, responsabili dei lavori ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni;

     b) coordinatori per la sicurezza i soggetti nominati dal responsabile del procedimento ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni;

     c) progettisti i soggetti nominati dal responsabile del procedimento, appartenenti ai ruoli tecnici ed in possesso del titolo di studio adeguato alla tipologia dell'intervento da progettare ed all'incarico singolarmente assegnato;

     d) direttore dei lavori e assistenti, i soggetti designati ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dell'articolo 1 e dell'articolo 56 del regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, regolamento per i lavori del genio militare, e successive modificazioni;

     e) collaudatori i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 28, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e dell'articolo 81 del regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, regolamento per i lavori del genio militare, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 812.

 

          Art. 2. Quantificazione del fondo e criteri applicativi

     1. Il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, è riferito ai soli lavori effettivamente appaltati ed è determinato sulla base dell'importo lordo posto a base di gara, in misura pari all'1,5% per i lavori delle classi e categorie I c), I d), I e), I f), I g), II b), III a), III b), III c), IV c), VIII, IX a), IX b) e all'1% per i lavori delle classi e categorie I a), I b), VI a), VI b), previsti dall'articolo 14 del testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto, di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni, di seguito definito "testo unico". Eventuali varianti suppletive ai lavori appaltati non comportano aumento del fondo stesso.

     2. Il personale destinatario del compenso è individuato tra coloro che hanno concorso o comunque contribuito alle attività di progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo dei lavori.

     3. L'effettivo coinvolgimento del personale destinatario del compenso è comprovato con atti o documenti firmati dagli interessati e vistati dall'Amministrazione appaltante, dai quali si evince il tipo di attività svolta.

     4. La misura del compenso di cui all'articolo 2 della legge 26 giugno 1965, n. 812, è aggiornata secondo le modalità e criteri del presente regolamento.

 

          Art. 3. Ripartizione del fondo

     1. Il fondo di cui all'articolo 2 è attribuito, secondo la seguente ripartizione in relazione alle funzioni espletate:

     a) 6% al responsabile del procedimento per la fase di progettazione e suoi collaboratori;

     b) 50% ai progettisti incaricati della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;

     c) 6% al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni;

     d) 6% al responsabile del procedimento per la fase di affidamento ed ai suoi collaboratori;

     e) 6% al responsabile del procedimento per la fase di esecuzione ed ai suoi collaboratori;

     f) 21% al direttore dei lavori ed ai suoi assistenti, inclusa la quota del 6% a favore del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni;

     g) 5% ai collaudatori.

     2. La ripartizione delle quote di fondo di cui al comma 1, lettere a), d), e), f), è operata dai responsabili dei procedimenti, ovvero dal direttore dei lavori, in maniera tale che tutti i collaboratori e assistenti percepiscano un'identica somma e quella percepita dal responsabile del procedimento o direttore dei lavori non superi, in relazione alle tipologie ed alle caratteristiche del progetto, il doppio di quella percepita da ciascuno di essi, garantendo l'informazione.

     3. La ripartizione della quota di fondo di cui al comma 1, lettera b), è effettuata dal responsabile del procedimento, per la fase di progettazione, sulla base di criteri stabiliti ai sensi del testo unico, in funzione del contributo professionale apportato nella suddetta fase. Quando le tipologie degli impianti progettati non sono esplicitamente indicate nel testo unico, il calcolo dei compensi è effettuato per analogia alle fattispecie tecnologicamente affini, individuate nel testo unico.

     4. Ai fini dell'applicazione del testo unico, si intende:

     a) per progettazione preliminare, l'insieme delle prestazioni di cui alle lettere a) e b) della tabella B annessa al testo unico;

     b) per progettazione definitiva, la prestazione di cui alla lettera c) della tabella B annessa al testo unico;

     c) per progettazione esecutiva, l'insieme delle prestazioni di cui alle lettere d), e) ed f) della tabella B annessa al testo unico.

 

          Art. 4. Modalità di corresponsione dei compensi

     1. L'attribuzione dei compensi spettanti è effettuata con le seguenti modalità:

     a) per i compensi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d): il 70% al momento dell'appalto dei lavori ed il 30% al momento dell'emissione del verbale di compimento dei lavori;

     b) per i compensi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere e) ed f): il 90% sulla base degli stati d'avanzamento dei lavori ed il 10% in seguito all'approvazione del collaudo definitivo;

     c) per i compensi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g): fino al 90% sulla base di stati d'avanzamento dei lavori per i collaudi in corso d'opera ed il residuo 10% in seguito all'approvazione del collaudo definitivo.

     2. I compensi di cui al comma 1, sono attribuiti solo nel caso in cui il progetto sia approvato e appaltato. I compensi stessi sono recuperati, secondo le vigenti disposizioni e previa comunicazione agli interessati ai fini del contraddittorio, qualora nel corso dei lavori si renda necessario apportare al progetto varianti derivanti da errori di progettazione che comportino ulteriori impegni economici in misura superiore al 10% dell'importo dell'appalto.