Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.7 edilizia residenziale pubblica |
Data: | 02/08/1952 |
Numero: | 1084 |
Sommario |
Art. unico. Il testo del secondo comma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, è sostituito dai commi seguenti |
§ 38.7.e - Legge 2 agosto 1952, n. 1084.
Modificazioni alle norme sulle Commissioni provinciali per l'assegnazione degli alloggi I.N.A. - Casa.
(G.U. 22 agosto 1952, n. 194).
Il testo del secondo comma dell'art. 14 del
"La Commissione provinciale è composta:
1) da un magistrato in attività di servizio o a riposo, presidente, designato dal presidente della Corte d'appello competente per territorio;
2) da un magistrato a riposo, vice presidente, pure designato dal presidente della Corte d'appello competente per territorio;
3) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato;
4) da un rappresentante della gestione I.N.A. - Casa;
5) da un rappresentante dell'Intendenza di finanza;
6) da due rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro delle categorie interessate ai sensi dell'art. 5 della
In caso di assenza o di impedimento del titolare, le funzioni di presidente sono disimpegnate dal vice-presidente.
In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
Per ognuna delle categorie, di cui ai numeri 4), 5) e 6), sono nominati, per ciascuna Commissione, i rispettivi membri supplenti in numero eguale ai rappresentanti effettivi.
Il prefetto, tenuto conto del numero degli abitanti e della entità del lavoro da svolgere per l'assegnazione degli alloggi, può con suo decreto istituire, in luogo di una unica Commissione provinciale, più Commissioni, composte come indicato ai commi precedenti, aventi ciascuna competenza su parte del territorio della Provincia".