§ 6.5.11 - Legge Provinciale 2 agosto 1972, n. 6.
Sottoscrizione di azioni della s.p.a. automobilistica Atesina.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.5 patrimonio e partecipazioni
Data:02/08/1972
Numero:6


Sommario
Art. 1.      1. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni della s.p.a. automobilistica «Atesina» fino alla concorrenza dell'importo di lire 350.000.000.
Art. 2.      1. Per i fini di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 350.000 a carico dell'esercizio finanziario 1972.
Art. 5.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.


§ 6.5.11 - Legge Provinciale 2 agosto 1972, n. 6.

Sottoscrizione di azioni della s.p.a. automobilistica Atesina.

(B.U. 8 agosto 1972, n. 37).

 

Art. 1.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni della s.p.a. automobilistica «Atesina» fino alla concorrenza dell'importo di lire 350.000.000.

 

     Art. 2.

     1. Per i fini di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 350.000 a carico dell'esercizio finanziario 1972.

     2. I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Artt. 3. - 4.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 5.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[1] Norme finanziarie.