Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.5 patrimonio e partecipazioni |
Data: | 02/08/1972 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. 1. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni della s.p.a. automobilistica «Atesina» fino alla concorrenza dell'importo di lire 350.000.000. |
Art. 2. 1. Per i fini di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 350.000 a carico dell'esercizio finanziario 1972. |
Art. 5. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. |
§ 6.5.11 - Legge Provinciale 2 agosto 1972, n. 6.
Sottoscrizione di azioni della s.p.a. automobilistica Atesina.
(B.U. 8 agosto 1972, n. 37).
1. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni della s.p.a. automobilistica «Atesina» fino alla concorrenza dell'importo di lire 350.000.000.
1. Per i fini di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 350.000 a carico dell'esercizio finanziario 1972.
2. I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.
Artt. 3. - 4.
(Omissis) [1].
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Norme finanziarie.