§ 6.5.4 - Legge Provinciale 30 novembre 1964, n. 15.
Autorizzazione alla Giunta provinciale a partecipare alla costituzione di una società per azioni per l'apprestamento della sede e degli [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.5 patrimonio e partecipazioni
Data:30/11/1964
Numero:15


Sommario
Art. 1.      1. La Provincia di Trento partecipa alla costituzione di una società per azioni, avente lo scopo di apprestare, in provincia di Trento, la sede e gli impianti di laboratorio necessari al «Centro [...]
Art. 2.      1. Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato a rappresentare la Provincia nell'atto costitutivo della società ed in ogni occorrenza legale richiesta per la regolare costituzione.
Art. 3.      1. Lo statuto della società deve prevedere una adeguata rappresentanza della Provincia negli organi della società stessa.


§ 6.5.4 - Legge Provinciale 30 novembre 1964, n. 15.

Autorizzazione alla Giunta provinciale a partecipare alla costituzione di una società per azioni per l'apprestamento della sede e degli impianti per il Centro di sperimentazione applicata e di assistenza tecnica del legno.

(B.U. 8 dicembre 1964, n. 54).

 

Art. 1.

     1. La Provincia di Trento partecipa alla costituzione di una società per azioni, avente lo scopo di apprestare, in provincia di Trento, la sede e gli impianti di laboratorio necessari al «Centro di sperimentazione applicata e di assistenza tecnica del legno».

     2. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere e versare capitale nella detta società fino al limite della metà del capitale sociale.

 

     Art. 2.

     1. Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato a rappresentare la Provincia nell'atto costitutivo della società ed in ogni occorrenza legale richiesta per la regolare costituzione.

     2. Il Presidente della Giunta provinciale è anche autorizzato ad approvare per quanto attiene alla partecipazione della Provincia, lo statuto della società, previa deliberazione della Giunta.

     3. E' inoltre autorizzato a consentire, nell'interesse e a nome della provincia, variazioni dello statuto proposte dagli altri enti partecipanti o richieste dall'autorità giudiziaria in sede di iscrizione della società nel registro delle imprese, purché tali variazioni non modifichino condizioni sostanziali del contratto sociale.

 

     Art. 3.

     1. Lo statuto della società deve prevedere una adeguata rappresentanza della Provincia negli organi della società stessa.

     2. I rappresentanti della Provincia, dei quali uno designato dal Consiglio provinciale e appartenente ai gruppi di minoranza, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta.

 

     Artt. 4. - 6.

     (Omissis) [1].

 

 


[1] Norme finanziarie.