§ 6.2.14 - D.P.G.R. 20 ottobre 1988, n. 29/L.
Testo unico delle leggi regionali concernenti la disciplina dell'imposta di soggiorno. [*]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 imposte e tributi
Data:20/10/1988
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione dell'imposta.
Art. 2.  Soggetti passivi e sostituti d'imposta.
Art. 3.  Classificazione e tariffa.
Art. 4.  Aumenti della tariffa.
Art. 5.  Spettanza e devoluzione dell'imposta.
Art. 6.  Esenzioni.
Art. 7.  Esenzioni.
Art. 8.  Pagamento dell'imposta.
Art. 9.  Sanzioni amministrative.
Art. 10.  Obblighi dell'esattore.
Art. 11.  Riscossioni mediante ruoli.
Art. 12.  Ripartizione delle imposte in rate.
Art. 13.  Consegna dei ruoli all'esattore e norme di rinvio.
Art. 14.  Soggetti passivi e sostituti d'imposta.
Art. 15.  Classificazione e tariffa.
Art. 16.  Aumenti della tariffa.
Art. 17.  Spettanza e devoluzione dell'imposta.
Art. 18.  Adempimenti dei proprietari e degli usufruttuari di ville, appartamenti ad alloggi in genere.
Art. 19.  Accertamenti.
Art. 20.  Riscossione mediante ruoli.
Art. 21.  Iscrizione a ruolo a titolo provvisorio e a titolo definitivo.
Art. 22.  Ripartizione delle imposte e rate.
Art. 23.  Sanzioni amministrative.
Art. 24.  Consegna dei ruoli all'esattore e norme di rinvio.
Art. 25.  Aggio di riscossione.
Art. 26.  Delegazione del gettito dell'imposta.
Art. 27.  Regolamento di esecuzione.
Art. 28.  Norma transitoria.


§ 6.2.14 - D.P.G.R. 20 ottobre 1988, n. 29/L. [1]

Testo unico delle leggi regionali concernenti la disciplina dell'imposta di soggiorno. [*]

(B.U. 14 febbraio 1989, n. 7 - S.O. n. 1).

 

Art. 1. Ambito di applicazione dell'imposta.

     (art. 1 L.R. 29 agosto 1976, n. 10).

     1. L'imposta di soggiorno si applica in tutti i comuni della regione.

     2. Le Giunte provinciali di Trento e di Bolzano, per delega della Regione, possono autorizzare la non applicazione dell'imposta quando ne faccia richiesta il comune, con deliberazione del consiglio comunale, e il territorio del medesimo non sia suscettibile di sviluppo turistico.

 

TITOLO I

IMPOSTA DI SOGGIORNO NEGLI ESERCIZI

ALBERGHIERI ED ASSIMILATI

 

     Art. 2. Soggetti passivi e sostituti d'imposta.

     (art. 1 L.R. 19 agosto 1988, n. 17).

     1. L'imposta di soggiorno di cui al presente titolo è dovuta da coloro che non sono registrati nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, ma vi dimorano temporaneamente in qualità di ospiti di esercizi alberghieri, od esercizi extralberghieri, per ogni giorno di effettiva dimora e comunque per un tempo che non eccede i novanta pernottamenti consecutivi nello stesso anno solare e nel medesimo esercizio.

     2. Ai fini dell'individuazione degli esercizi alberghieri si applica, per i rispettivi territori, la legislazione della Provincia autonoma di Bolzano e quella della Provincia autonoma di Trento.

     3. Sono esercizi extralberghieri ai sensi della presente legge gli esercizi di affittacamere, le aziende agrituristiche, i villaggi turistici, le case per ferie, i campeggi, le forestiere e gli altri complessi ricettivi a carattere turistico sociale, nonché in ogni caso tutti gli esercizi in cui è dato alloggio verso compenso, non rientranti espressamente fra gli esercizi alberghieri.

     4. Sono sostituti di imposta, con diritto di rivalsa nei confronti del debitore sostituito, i titolari di esercizi di cui al presente articolo.

 

     Art. 3. Classificazione e tariffa.

     (art. 2 L.R. 19 agosto 1988, n. 17).

     1. L'imposta di cui al presente titolo è stabilita negli importi di cui alla seguente tariffa, secondo la classificazione degli esercizi alberghieri ed extralberghieri prevista dalla vigente legislazione.

 

 

 

                                  TARIFFA

 

     1. Esercizi alberghieri.

------------------------------------------------------------------

Categoria                                                  Importo

------------------------------------------------------------------

5 stelle                                                  l. 1.400

4 stelle                                                  l. 1.000

3 stelle                                                  l.   600

2 stelle                                                  l.   400

1 stella                                                  l.   300

------------------------------------------------------------------

 

     2. Esercizi extralberghieri.

------------------------------------------------------------------

Categoria                                                  Importo

------------------------------------------------------------------

I                                                           l. 900

II                                                          l. 450

III                                                         l. 300

IV                                                          l. 150

------------------------------------------------------------------

 

 

     2. Gli esercizi alberghieri ed extralberghieri, per i quali la legislazione vigente non prevede alcuna classificazione, sono equiparati, ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui al presente titolo, rispettivamente agli esercizi alberghieri con 1 stella ed alla IV categoria degli esercizi extralberghieri; i campeggi e i villaggi turistici sono equiparati alla 111 categoria degli esercizi extralberghieri.

     3. L'obbligo della corresponsione dell'imposta di cui al presente titolo sorge con il giorno d'arrivo dell'ospite e perdura fino al raggiungimento, nel corso dell'anno solare, di un massimo di novanta pernottamenti consecutivi nello stesso esercizio.

 

     Art. 4. Aumenti della tariffa.

     (art. 3 L.R. 29 novembre 1978, n. 25).

     1. Il comune, sentito l'ente locale avente compiti istituzionali in materia di turismo e, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi provinciali, sentite le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, le pro loco, nonché, in ogni caso, le associazioni locali degli albergatori, può apportare alle tariffe di cui all'articolo precedente aumenti fino alla misura massima complessiva del cinquanta per cento. Dette variazioni possono essere limitate anche a singoli periodi dell'anno o a determinate zone del territorio comunale.

     2. Gli aumenti delle tariffe devono essere deliberati dal consiglio comunale entro il trenta giugno e sono applicati a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale le deliberazioni sono divenute esecutive.

 

     Art. 5. Spettanza e devoluzione dell'imposta.

     (art. 5 L.R. 29 agosto 1976, n. 10; art. 4 L.R. 29 novembre 1978, n. 25; art. 3 L.R. 19 agosto 1988, n. 17).

     1. Il provento dell'imposta di soggiorno riscossa nell'ambito del territorio comunale di cui al presente titolo spetta agli enti locali aventi compiti istituzionali in materia di turismo ed ai comuni. Fino a quando non sia diversamente disposto con legge delle Province autonome territorialmente competenti, sono considerati enti locali in materia di turismo;

     a) nel territorio, ove esistano, le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;

     b) negli altri territori, le associazioni pro loco riconosciute dalla Giunta provinciale.

     2. Il criterio di riparto dei proventi dei cui al comma 1 tra le organizzazioni turistiche ed i comuni sarà stabilito, per l'intero territorio delle singole Province autonome, per delega della Regione, mediante deliberazione, dalla rispettiva Giunta provinciale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Agli enti turistici deve essere assegnato almeno l'ottanta per cento dei proventi di cui al comma precedente.

     3. Qualora nel territorio del comune non esista un'associazione pro Loco, ovvero non sia riconosciuta dalla Provincia, il provento dell'imposta di soggiorno di cui al secondo comma deve essere impiegato dal comune, con l'obbligo di gestione separata, per la realizzazione di opere ed attività nella materia del turismo come disciplinato dalla legge provinciale.

 

     Art. 6. Esenzioni.

     (art. 6 L.R. 29 agosto 1976, n. 10; art. 5 L.R. 29 novembre 1978, n. 25; art. 4 L.R. 19 agosto 1988, n. 17).

     1. Non si applica l'imposta di soggiorno:

     1) per i pernottamenti di coloro che dimorano nel comune, per prestazioni di lavoro dipendente e ciò sia dimostrato da attestazione del datore di lavoro;

     2) per i pernottamenti di coloro che dimorano in collegi o istituti a scopo di educazione o frequentano scuole pubbliche o private riconosciute legalmente;

     3) per i pernottamenti dei partecipanti alle colonie o istituti di beneficenza e per i pernottamenti negli ostelli della gioventù;

     4) per i pernottamenti, non superiori a cinque giorni, delle comitive scolastiche di almeno dodici persone, organizzate direttamente da istituti scolastici, anche stranieri;

     5) per i pernottamenti dei giovani di età non superiore ai dodici anni;

     6) per i pernottamenti dei mutilati ed invalidi di guerra delle prime quattro categorie, nonché di una persona accompagnatrice, quando la mutilazione o l'invalidità la renda necessaria;

     7) per i pernottamenti dei parenti e degli affini di primo e secondo grado dei datori di alloggio negli immobili di cui all'articolo 2;

     8) per i pernottamenti nei rifugi alpini;

     9) per pernottamenti in esercizi convenzionati non inferiori a dieci giorni di gruppi di almeno dieci persone pensionate, organizzati direttamente da USL o da altri enti pubblici a fini sociali o sanitari.

 

     Art. 7. Esenzioni.

     (art. 7 L.R. 29 agosto 1976, n. 10; art. 3 L.R. 25 novembre 1982, n. 12; art. 5 L.R. 19 agosto 1988, n. 17).

     1. Spetta al comune procedere agli accertamenti ritenuti opportuni nel corso dell'anno per le rilevazioni dirette dei pernottamenti. All'uopo il comune può avvalersi dell'opera del personale dell'ente locale avente compiti istituzionali in materia di turismo e, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi provinciali, del personale addetto alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo o alle pro loco.

     2. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al precedente comma, i comuni possono riunirsi in appositi consorzi costituiti ai sensi delle disposizioni in materia di consorzi tra comuni, contenute nel testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni.

     3. Per gli adempimenti previsti nel presente articolo, sono attribuiti al personale addetto i necessari poteri di accesso, di ispezione e di verifica nei locali degli esercizi di cui al presente titolo. Per l'esercizio di tali poteri i soggetti incaricati devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indichi lo scopo, rilasciata dal sindaco o da un suo delegato. Tuttavia per l'accesso nelle stanze o negli appartamenti destinati ad abitazione esclusiva dei singoli ospiti e dagli stessi occupati, è necessaria altresì l'autorizzazione del procuratore della Repubblica, quando manchi il consenso degli ospiti medesimi.

 

     Art. 8. Pagamento dell'imposta.

     (art. 7 L.R. 29 novembre 1978, n. 25).

     1. I titolari degli esercizi di cui all'articolo 2, in qualità di sostituti d'imposta dell'ospite, devono pagare all'esattore comunale, entro il decimo giorno del mese successivo a quello cui l'imposta sì riferisce, l'importo complessivo dell'imposta di soggiorno, commisurata al numero dei pernottamenti, secondo la tariffa di cui all'articolo 3.

     2. L'esattore provvede alla ripartizione ed al versamento delle quote spettanti al netto dell'aggio, agli enti di cui al precedente articolo 5.

     3. In caso di parziale o mancato pagamento dell'imposta, entro il termine di cui al primo comma, si applica l'articolo 9.

 

     Art. 9. Sanzioni amministrative.

     (art. 8 L.R. 29 novembre 1978, n. 25; art. 4 L.R. 25 novembre 1982, n. 12).

     1. I titolari o conduttori degli esercizi di cui al precedente articolo 2, che evadono in tutto o in parte l'imposta sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa di lire 50.000 (cinquantamila) o pari all'importo dell'imposta evasa, se questo è superiore.

     2. Si considera evasore, agli effetti della presente norma, colui che non ha provveduto alle registrazioni tempestive degli ospiti nei registri a ciò prescritti.

     3. Sono assoggettati alla sanzione amministrativa di lire 50.000 (cinquantamila) i titolari o conduttori di esercizi i quali incassano dagli ospiti un importo per imposta di soggiorno maggiore di quello previsto per la categoria dell'esercizio, ai sensi del precedente articolo 3.

     4. I titolari o conduttori di esercizi che provvedono al pagamento dell'imposta in tutto o in parte, oltre il termine stabilito dal precedente articolo 8 ed entro il ventesimo giorno del mese in cui esso è dovuto, sono obbligati a corrispondere sulla somma non pagata, una indennità di mora pari al dieci per cento del debito; se il pagamento è effettuato oltre tale termine, e comunque entro l'ultimo giorno del mese in cui esso è dovuto, l'indennità di mora è pari al venti per cento del debito.

     5. Oltre tale termine il titolare o conduttore di esercizio è considerato evasore ai sensi del precedente primo comma. lì pagamento tardivo dell'imposta senza l'indennità di mora è considerato, a tale fine, versamento parziale.

     6. L'indennità di mora deve essere versata, unitamente all'imposta dovuta, direttamente all'esattore comunale.

     7. Per quanto concerne la spettanza e la devoluzione sia delle sanzioni, quanto delle indennità di mora, si applicano i criteri contenuti nel precedente articolo 5.

     8. Degli accertamenti effettuati ai sensi del precedente articolo 7, il personale incaricato redige processo verbale che trasmette al comune o al consorzio all'uopo istituito.

     9. Il comune o il consorzio notifica nelle ipotesi di cui al presente articolo, apposito avviso di accertamento nel quale è indicato l'importo dovuto per l'imposta evasa e per la sanzione, con la precisazione che, ove sia provveduto al versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, l'importo della sanzione amministrativa è ridotto del venti per cento.

     10. Avverso l'avviso di accertamento è ammesso, entro il termine di cui al comma precedente, ricorso alla giunta comunale. Essa decide in legittimità ed in merito entro i successivi quarantacinque giorni.

     11. La decisione sul ricorso, assunta con deliberazione della giunta comunale, è notificata all'interessato. Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla data di presentazione del ricorso, senza che la giunta comunale abbia comunicato la propria decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato è esperibile entro i quarantacinque giorni successivi, il ricorso di cui al comma seguente.

     12. Avverso la decisione della giunta comunale è ammesso ricorso, entro quarantacinque giorni dalla notificazione della decisione stessa, alla Giunta provinciale, la quale decide pure in legittimità ed in merito, sentito per iscritto il comune. La decisione della Giunta provinciale è definitiva ed è notificata all'interessato ed al comune.

 

     Art. 10. Obblighi dell'esattore.

     (art. 9 L.R. 29 novembre 1978, n. 25).

     1. L'esattore è tenuto a versare agli enti destinatari dell'imposta gli importi incassati in via diretta a titolo d'imposta, d'indennità di mora o di sanzione amministrativa, entro il giorno quindici di ciascun mese, relativamente ai pagamenti ricevuti entro il decimo giorno del mese, ed entro il giorno cinque del mese successivo per i pagamenti ricevuti tra l'undicesimo giorno e la fine del mese.

 

     Art. 11. Riscossioni mediante ruoli.

     (art. 10 L.R. 29 novembre 1978, n. 25; art. 5 L.R. 25 novembre 1982, n. 12).

     1. Gli importi dovuti a titolo d'imposta e di sanzione amministrativa, accertati e non pagati nel termine fissato al nono comma dell'articolo 9 sono riscossi esclusivamente mediante ruoli da parte dell'esattore comunale, il quale provvede alla ripartizione e al versamento delle quote spettanti, al netto dell'aggio agli enti di cui al precedente articolo 5.

     2.Il ruolo, da porsi in pagamento con l'obbligo del non riscosso per riscosso, contiene i nomi dei contribuenti per ordine alfabetico e indica per ciascuno di essi le generalità, il domicilio fiscale, il periodo d'imposta, i pernottamenti accertati, la categoria ai sensi del precedente articolo 3, nonché l'ammontare della relativa imposta e della sanzione amministrativa.

     3. I ruoli sono approvati dalla giunta comunale o dal corrispondente organo del consorzio intercomunale entro il quindici febbraio e il quindici luglio di ogni anno. Il Presidente della Giunta provinciale, previo accertamento della loro conformità alle disposizioni di legge, appone ai ruoli il visto di esecutorietà.

     4. Qualora nello stesso comune operino più enti locali aventi compiti istituzionali in materia di turismo, vengono approvati distinti ruoli in relazione alla spettanza dell'imposta a ciascuno di essi.

     5. Sono iscritte a ruolo a titolo definitivo le imposte corrispondenti ad accertamento contro il quale non sia stato prodotto ricorso o quando sullo stesso si è avuta pronuncia definitiva ai sensi dell'articolo 9, nonché le relative sanzioni amministrative.

     6. Sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli i due terzi dell'imposta corrispondenti ad accertamenti notificati, quando contro gli stessi penda ricorso.

 

     Art. 12. Ripartizione delle imposte in rate.

     (art. 11 L.R. 29 novembre 1978, n. 25).

     1. Le imposte iscritte nei ruoli sono ripartite in due rate consecutive con scadenza al giorno dieci del mese di aprile e giugno per i ruoli di febbraio, e dei mesi di settembre e novembre per i ruoli di luglio.

 

     Art. 13. Consegna dei ruoli all'esattore e norme di rinvio.

     (art. 12 L.R. 29 agosto 1976, n. 10; art. 12 L.R. 29 novembre 1978, n. 25).

     1.Il ruolo è consegnato almeno trenta giorni prima della scadenza della prima rata all'esattore il quale ne rilascia ricevuta. Con la consegna il ruolo diventa esigibile.

     2. Per l'ulteriore procedura si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973; n. 602 e successive modificazioni concernente «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito», e nel D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette».

     3. Le competenze che le suddette disposizioni attribuiscono alla intendenza di finanza sono esercitate, per delega della Regione, dalla Giunta provinciale, mentre quelle attribuite al Ministro per le finanze sono esercitate dalla Giunta regionale.

 

TITOLO II

    IMPOSTA DI SOGGIORNO NELLE VILLE, APPARTAMENTI ED ALLOGGI IN GENERE

 

     Art. 14. Soggetti passivi e sostituti d'imposta.

     (art. 13 L.R. 29 agosto 1976 n. 10; art. 13 L.R. 29 novembre 1978, n. 25; art. 6 L.R. 25 novembre 1982, n. 12; art. 6 L.R. 9 agosto 1988, n. 17).

     1. L'imposta di soggiorno di cui al presente titolo è dovuta da coloro che dimorano temporaneamente a scopo turistico in ville, appartamenti ed alloggi in genere siti nel territorio di un comune diverso da quello di loro residenza.

     2. Le Giunte provinciali di Trento e di Bolzano, per delega della Regione, possono dichiarare, su proposta del comune, espressa mediante deliberazione del consiglio comunale, determinate zone facenti parte del territorio comunale, zone turistiche. Tali zone sono equiparate al territorio di comune diverso al fine dell'imposta a carico di persone che risiedono nella parte rimanente del territorio comunale.

     3. Ai fini del primo comma del presente articolo i proprietari, gli usufruttuari, i locatari ed i comodatari di alloggi, i quali siano stati utilizzati nel corso dell'anno per temporanea dimora a scopo turistico, sono tenuti a corrispondere un'imposta commisurata alla capacità ricettiva degli alloggi e alla classificazione turistica degli stessi.

     4. L'imposta è liquidata applicando i criteri di cui al successivo articolo 15.

     5. I proprietari e gli usufruttuari rispondono in proprio del tributo con diritto di rivalsa nei confronti dei locatari e dei comodatari.

     6.Per gli alloggi siti in complessi immobiliari, oggetto di contratti di cessione in multiproprietà, rispondono del tributo, con diritto di rivalsa, le persone o le società o chi altri ha, in base a contratto, l'amministrazione dei complessi immobiliari medesimi.

     7. Si considerano a scopo turistico i soggiorni effettuati per scopi diversi da quelli di lavoro.

     8. Non sono soggetti all'imposta di cui al presente titolo i cittadini emigrati iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero.

 

     Art. 15. Classificazione e tariffa.

     (art. 14 L.R. 29 novembre 1978, n. 25; art. 7 L.R. 25 novembre 1982, n. 12; art. 7 L.R. 19 agosto 1988, n. 17).

     1. Le ville, gli appartamenti e gli alloggi sono classificati in quattro categorie. Per gli stessi sono previste un'imposta base riferita alla categoria e un'imposta aggiuntiva, commisurata per categoria e per metro quadrato di superficie utile di ogni unità abitativa, secondo la seguente tariffa:

 

 

------------------------------------------------------------------

I CATEGORIA

------------------------------------------------------------------

Imposta base:                                           l. 140.000

Imposta aggiuntiva:

- da mq. 0 fino a mq. 80                                l.     500

- da mq. 0 fino a mq. 150                               l.     700

- da mq. 0 ad oltre mq. 150                             l.   1.000

 

------------------------------------------------------------------

II CATEGORIA

------------------------------------------------------------------

Imposta base:                                            l. 80.000

 

imposta aggiuntiva:

- da mq. 0 fino a mq. 80                                 l.    400

- da mq. 0 fino a mq. 150                                l.    600

- da mq. 0 ad oltre mq. 150                              l.    800

 

------------------------------------------------------------------

III CATEGORIA

------------------------------------------------------------------

Imposta base:                                            l. 40.000

Imposta aggiuntiva:

- da mq. 0 fino a mq. 80                                 l.    300

- da mq. 0 fino a mq. 150                                l.    500

- da mq. 0 ad oltre mq. 150                              l.    700

 

------------------------------------------------------------------

IV CATEGORIA

------------------------------------------------------------------

imposta base:                                            l. 30.000

Imposta aggiuntiva:

- da mq. 0 fino a mq. 80                                 l.    250

- da mq. 0 fino a mq. 150                                l.    400

- da mq. 0 ad oltre mq. 150                              l.    600

 

------------------------------------------------------------------

 

 

     2. Tali imposte si riferiscono all'intero anno solare e si applicano indipendentemente dal numero delle persone che abbiano dimorato negli alloggi e dal numero dei pernottamenti nei medesimi.

     3. Per le unità abitative site in immobili dichiarati di interesse artistico ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni, è considerata, ai fini dell'applicazione dell'imposta, una superficie massima di mq. 200.

     4. Per superficie utile si intende la superficie di pavimento dei singoli vani dell'unità abitativa, esclusi i balconi, le terrazze, le scale, le cantine e soffitte non abitabili.

     5. Limitatamente agli alloggi presi in locazione o in comodato l'imposta derivante dall'applicazione della tariffa è commisurata al periodo di effettivo uso degli stessi in ragione di un novantesimo al giorno.

In ogni caso l'imposta annua non può essere inferiore al terzo dell'importo previsto, né superiore all'intero.

     6. Qualora gli alloggi siano adibiti, nel corso dell'anno solare, ad uso proprio, nonché ad uso di terzi a titolo di locazione o di comodato, l'imposta è applicata come se gli immobili stessi fossero stati usati esclusivamente dai proprietari o dagli usufruttuari.

     7. L'assegnazione dei singoli alloggi ad una determinata categoria ai fini dell'applicazione dell'imposta viene effettuata, entro il 31 gennaio di ogni anno, con deliberazione della giunta comunale, sentito l'ente locale avente compiti istituzionali in materia di turismo e, fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale, sentite le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e le pro loco; tale assegnazione deve tener conto dell'attrezzatura turistica della località, della ubicazione, della qualità e delle dotazioni dell'immobile. La deliberazione di assegnazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del comune. Un estratto della deliberazione, divenuta esecutiva, è notificato agli interessati.

     8. Contro la deliberazione della giunta comunale è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, per motivi di legittimità e di merito. Il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni dalla notificazione della deliberazione, tramite il comune, direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta, nel secondo la data di spedizione vale quale data di presentazione. li comune, entro venti giorni dal ricevimento, deve trasmettere il ricorso alla Giunta provinciale unitamente a copia della deliberazione di classificazione riportante gli estremi di notifica al ricorrente e a motivate osservazioni. Ove il ricorso venga presentato direttamente alla Giunta provinciale, quest'ultima ne invia, ai fini di cui sopra, copia al comune.

     9. La deliberazione della Giunta provinciale è comunicata all'interessato e al comune mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti qualora, entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione, non sia stata comunicata al ricorrente la decisione.

     10. Alle unità abitative site nelle case e negli appartamenti per vacanze disciplinati nella legge provinciale di Trento 10 dicembre 1984, n. 12, si applica, in luogo della classificazione di cui al presente articolo, quella prevista dalla medesima legge, secondo le corrispondenti categorie.

     11. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui al presente titolo, la Giunta provinciale è tenuta a trasmettere copia del provvedimento di classificazione delle unità abitative di cui al precedente comma al comune competente e alla Regione.

 

     Art. 16. Aumenti della tariffa.

     (art. 15 L.R. 29 novembre 1978, n. 25).

     1. Il comune, sentito l'ente locale avente compiti istituzionali in materia di turismo e, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi provinciali, sentite le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, o le pro loco, nonché, in ogni caso, le associazioni locali degli albergatori, può apportare alle tariffe di cui all'articolo precedente aumenti fino alla misura massima complessiva del cinquanta per cento. Dette variazioni possono essere riferite anche a determinate zone del territorio comunale, in relazione al grado di sviluppo turistico.

     2. Gli aumenti delle tariffe devono essere deliberati dal consiglio comunale entro il trenta giugno e sono applicati a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale le deliberazioni sono divenute esecutive.

 

     Art. 17. Spettanza e devoluzione dell'imposta.

     (art. 16 L.R. 29 agosto 1976, n. 10; art. 16 L.R. 29 novembre 1978, n. 25; art. 8 L.R. 19 agosto 1988, n. 17).

     1. Il provento dell'imposta di soggiorno riscossa nell'ambito del territorio comunale di cui al presente titolo spetta agli enti locali aventi compiti istituzionali in materia di turismo ed ai comuni. Fino a quando non sia diversamente disposto con legge delle Province autonome territorialmente competenti, sono considerati enti locali in materia di turismo:

     a) nel territorio, ove esistano, le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;

     b) negli altri territori, le associazioni pro loco riconosciute dalla Giunta provinciale.

     2. Il criterio di riparto dei proventi di cui al comma 1 tra le organizzazioni turistiche ed i comuni sarà stabilito, per l'intero territorio delle singole province autonome, per delega della Regione, mediante deliberazione, dalla rispettiva Giunta provinciale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Agli enti turistici deve essere assegnato almeno l'ottanta per cento dei proventi di cui al comma precedente.

     3. Qualora nel territorio del comune non esista un'associazione pro loco, ovvero non sia riconosciuta dalla Provincia, il provento dell'imposta di soggiorno di cui al secondo comma, deve essere impiegato dal comune, con l'obbligo di gestione separata, per la realizzazione di opere ed attività nella materia del turismo come disciplinato dalla legge provinciale.

 

     Art. 18. Adempimenti dei proprietari e degli usufruttuari di ville, appartamenti ad alloggi in genere.

     (art. 17 L.R. 29 agosto 1976, n. 10; art. 9 L.R. 19 agosto 1988, n. 17).

     1. I proprietari e gli usufruttuari di ville, appartamenti ed alloggi in genere, siti nel territorio di un comune diverso da quello di loro residenza, sono obbligati, a titolo di debitori d'imposta, a presentare al comune nel cui territorio detti immobili sono situati apposita denunzia per ciascuna unità immobiliare, qualora i beni stessi siano stati utilizzati per temporanea dimora a scopo turistico, nel corso dell'anno solare.

     2. Ad analoga denunzia sono obbligati, a titolo di sostituti d'imposta, i proprietari e gli usufruttuari di ville, appartamenti ed alloggi in genere che siano stati utilizzati, nel corso dell'anno solare, per temporanea dimora a scopo turistico a titolo di locazione o di comodato, da persone aventi la loro residenza nel territorio di un comune diverso da quello nel quale i suddetti immobili sono situati.

     3. Alla medesima denunzia, a titolo di sostituti d'imposta, sono obbligati i titolari dell'amministrazione dei complessi immobiliari in multiproprietà.

     4. La denunzia è redatta su appositi stampati, il cui modello è approvato con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.

     5. La denunzia, presentata entro l'anno solare per l'esercizio in corso, si presume valida anche per gli anni successivi fino alla presentazione di una nuova denunzia. in ogni caso devono essere sempre denunziati miglioramenti che possono determinare una diversa classificazione degli immobili.

 

     Art. 19. Accertamenti.

     (art. 18 L.R. 29 agosto 1976, n. 10; art. 8 L.R. 25 novembre 1982, n. 12; art. 10 L.R. 19 agosto 1988, n. 17).

     1. Spetta al comune procedere agli accertamenti necessari per la classificazione degli immobili ai sensi dell'art. 15, ed in generale per la regolare applicazione dell'imposta. All'uopo il comune può avvalersi dell'opera del personale addetto all'ente locale avente compiti istituzionali in materia di turismo e, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi provinciali, del personale addetto alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo o alle pro loco.

     2. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di accertamento e di controllo di cui al comma precedente i comuni possono riunirsi in appositi consorzi, costituiti ai sensi delle disposizioni in materia di consorzi tra comuni, contenute nel testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni.

     3. Per gli adempimenti previsti nel presente articolo sono attribuiti al personale addetto i necessari poteri di accesso, di ispezione e di verifica. Per l'esercizio di tali poteri i soggetti incaricati devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indichi lo scopo rilasciata dal sindaco o da un suo delegato Tuttavia, per l'accesso negli immobili è necessaria altresì l'autorizzazione del procuratore della Repubblica se manca il consenso del proprietario, dell'usufruttuario, del locatario o del comodatario aventi domicilio negli immobili stessi.

     4. Gli accertamenti suppletivi o di verifica sono approvati, assieme alla eventuale nuova classificazione, con le procedure di cui all'articolo 15 del presente testo unico, senza che sia necessario rispettare il termine del 31 gennaio. In ogni caso la deliberazione deve essere notificata ai debitori d'imposta entro cinque anni dal decorso dell'anno cui l'imposta si riferisce.

     5. I debitori d'imposta possono ricorrere, secondo le norme di cui ai due ultimi commi dell'articolo 15, contro la classificazione.

     6. Degli accertamenti è redatto processo verbale da parte del personale all'uopo incaricato. Il processo verbale è trasmesso al comune per i provvedimenti di competenza.

 

     Art. 20. Riscossione mediante ruoli.

     (art. 19 L.R. 29 agosto 1976, n. 10; art. 17 L.R. 29 novembre 1978, n. 25).

     1. L'imposta e le relative sanzioni amministrative, sono riscosse, con 1'obbligo del non riscosso per riscosso, esclusivamente mediante ruoli dall'esattore comunale, il quale provvede alla ripartizione e al versamento delle quote spettanti, al netto dell'aggio agli enti di cui al precedente articolo 17.

     2. I ruoli si distinguono in principali e suppletivi.

     3. Nei ruoli principali si iscrivono le imposte dovute in base alle dichiarazioni. Nei ruoli suppletivi si iscrivono le imposte dovute a seguito di rettifica o accertamento d'ufficio.

     4. Il ruolo contiene i nomi dei contribuenti per ordine alfabetico e indica, per ciascuno di essi, le generalità, il domicilio fiscale, il periodo d'imposta, la categoria, la superficie in metri quadrati, l'ammontare della relativa imposta e delle eventuali sanzioni. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalità, il ruolo deve contenere la denominazione o la ragione sociale.

     5. I ruoli sono approvati dalla giunta comunale entro il quindici luglio e il quindici febbraio di ogni anno.

Il Presidente della Giunta provinciale, previo accertamento della loro conformità alle disposizioni di legge, appone il visto di esecutorietà.

     6. Qualora nello stesso comune operino più enti locali aventi compiti istituzionali in materia di turismo, la giunta comunale approva distinti ruoli in relazione alla spettanza dell'imposta a ciascuno di essi.

 

     Art. 21. Iscrizione a ruolo a titolo provvisorio e a titolo definitivo.

     (art. 20 L.R. 29 agosto 1976, n. 10).

     1. Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli le imposte corrispondenti alle dichiarazioni del contribuenti, nonché le maggiori imposte corrispondenti alle classificazioni contro le quali non si è prodotto ricorso o quando sullo stesso si è avuta pronuncia definitiva ai sensi degli ultimi due commi dell'articolo 15, nonché le eventuali sanzioni.

     2. Sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli i due terzi dell'imposta corrispondente alle dichiarazioni dei contribuenti o ad accertamenti notificati, quando penda ricorso contro la classificazione approvata dalla Giunta comunale.

 

     Art. 22. Ripartizione delle imposte e rate.

     (art. 18 L.R. 29 novembre 1978, n. 25).

     1. Le imposte iscritte nei ruoli sono ripartite in due rate consecutive con scadenza al giorno dieci dei mesi di settembre e novembre per i ruoli di luglio, e dei mesi di aprile e giugno per i ruoli di febbraio.

 

     Art. 23. Sanzioni amministrative.

     (art. 22 L.R. 29 agosto 1976, n. 10).

     1. I proprietari e gli usufruttuari di ville, appartamenti ed alloggi in genere, i quali siano obbligati - ai

sensi dell'articolo 18- a presentare denunzia, sono soggetti, in caso di omissione della stessa entro il termine stabilito, al pagamento di un importo comprendente l'ammontare dell'imposta complessivamente evasa e una somma di eguale entità a titolo di sanzione amministrativa.

     2. All'importo di cui al precedente comma, comprendente l'imposta complessivamente evasa e la relativa sanzione amministrativa, si applicano, per quanto concerne la spettanza e la devoluzione, i criteri contenuti nell'articolo 17.

 

     Art. 24. Consegna dei ruoli all'esattore e norme di rinvio.

     (art. 23 L.R. 29 agosto 1976, n. 10; art. 19 L.R. 29 novembre 1978, n. 25).

1. Il ruolo è consegnato almeno trenta giorni prima della scadenza della prima rata all'esattore, il quale ne rilascia ricevuta. Con la consegna il ruolo diventa esigibile.

     2. Per l'ulteriore procedura si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, concernente «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito», e nel D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette».

     3. Le competenze che le suddette disposizioni attribuiscono alla intendenza di finanza sono esercitate per delega della Regione, dalla Giunta provinciale, mentre quelle attribuite al Ministro per le finanze sono esercitate dalla Giunta regionale.

 

TITOLO III

NORME GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 25. Aggio di riscossione.

     (art. 20 L.R. 29 novembre 1978, n. 25).

     1. Per le riscossioni effettuate ai sensi del presente testo unico, sia mediante versamenti diretti sia mediante ruoli, l'esattore comunale è retribuito con aggio a carico degli enti destinatari dell'imposta.

     2. L'aggio è determinato con deliberazione della Giunta regionale e non può essere inferiore all'aggio medio percepito dagli esattori nel territorio della Regione per le riscossioni mediante ruoli.

 

     Art. 26. Delegazione del gettito dell'imposta.

     (art. 20 L.R. 29 novembre 1978, n. 25).

     1. A garanzia dei mutui contratti con istituti di credito per far fronte ad iniziative in materia di turismo, gli enti locali aventi compiti istituzionali in materia di turismo, possono rilasciare delegazioni sul gettito delle imposte di soggiorno loro spettanti, entro il limite massimo dell'ottanta per cento, calcolato sulla media degli incassi dell'ultimo biennio.

 

     Art. 27. Regolamento di esecuzione.

     (art. 20 L.R. 29 novembre 1978, n. 25).

     1. Con regolamento di esecuzione, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinati i termini e le modalità di applicazione dell'imposta di cui al titolo II.

 

     Art. 28. Norma transitoria.

     (art. 11 L.R. 19 agosto 1988, n. 17).

     1. Gli importi delle imposte fissati nei precedenti articoli 3 e 15 si applicano a decorrere dal 10 gennaio 1989.

     2. In prima applicazione della presente legge gli aumenti di cui agli articoli 3 e 15 della legge regionale 29 novembre 1978, n. 25 (articoli 4 e 16 del testo unico), devono essere deliberati entro 60 giorni dall'entrata in vigore della stessa.

 

 


[1] Testo coordinato delle disposizioni recate dalle leggi regionali 29 agosto 1976, n. 10 (B.U. 26 ottobre 1976, n. 46), 29 novembre 1978, n. 25 (B.U. 30 dicembre 1978, n. 68 - straord.), 25 novembre 1982, n. 12 (B.U. 7 dicembre 1982, n. 56) e 19 agosto 1988, n. 17 (B.U. 30 agosto 1988, n. 39). Vedi anche art. 8, L.P. 15 maggio 1993, n. 2.

[*] L'art. 8, comma 3, della L.P. 15 maggio 1993, n. 2 dispone: «Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione, nel territorio della Provincia, le disposizioni di cui al titolo I della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, come da ultimo modificato dalla legge regionale 19 agosto 1988, n. 17».