Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 contabilità |
Data: | 07/03/2011 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Modificazioni dell'articolo 39 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali). |
Art. 2. Inserimento dell'articolo 52-bis nella legge sui contratti e sui beni provinciali. |
§ 6.1.183 - L.P. 7 marzo 2011, n. 3.
Modificazioni della legge sui contratti e sui beni provinciali: assegnazione dei fondi rustici.
(B.U. 15 marzo 2011, n. 11)
Art. 1. Modificazioni dell'articolo 39 della
1. Il comma 2-bis dell'articolo 39 della legge sui contratti e sui beni provinciali è sostituito dal seguente:
"2-bis. Per l'affitto di fondi rustici si applica la legislazione statale in materia, salvo quanto previsto da questo comma e dal comma 2-ter. La scelta del contraente è effettuata applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base ad una pluralità di elementi di valutazione, indicati nel bando di gara o nell'invito, quali, in ordine decrescente d'importanza:
a) l'incremento delle dimensioni dell'azienda per il raggiungimento della dimensione minima aziendale prevista nel piano di sviluppo rurale della Provincia per accedere agli aiuti per l'insediamento di giovani agricoltori;
b) le modalità di produzione adottate sul fondo rustico, con particolare riguardo alle produzioni biologiche, di qualità e alla vocazione colturale del luogo e del Trentino;
c) l'incremento della produzione agricola mediante la coltivazione di fondi vicini;
d) lo sviluppo dell'agriturismo da parte degli operatori agrituristici come definiti dalla
e) il canone.".
2. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 39 della legge sui contratti e sui beni provinciali è inserito il seguente: "2-ter. Per l'affitto di fondi rustici per usi socio-didattici a persone fisiche, associazioni, scuole o istituzioni scolastiche e formative il contratto può essere concluso mediante trattativa privata ai sensi dell'articolo 21.".
Art. 2. Inserimento dell'articolo 52-bis nella legge sui contratti e sui beni provinciali.
1. Dopo l'articolo 52 della legge sui contratti e sui beni provinciali, nel capo II, è inserito il seguente:
"Art. 52 bis. Anagrafe dei fondi rustici di proprietà pubblica.
1. È istituita l'anagrafe dei fondi rustici di proprietà pubblica, nella quale sono registrati i dati dei fondi rustici di proprietà della Provincia e dei comuni.
2. Il regolamento di attuazione individua i dati da registrare, le modalità per il loro aggiornamento, i criteri per l'istituzione e la gestione dell'anagrafe.
3. In sede di prima applicazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di quest'articolo, i comuni comunicano alla Provincia i dati dei fondi rustici di loro proprietà.".